Semplificazione amministrativa

PEC impresa, eliminata la proroga al 30 giugno

Per l’omessa comunicazione, sanzione solo dopo un periodo di sospensione di 3 mesi

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/ Roberta VITALE
 / Mercoledì 16 maggio 2012
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Con la conversione in legge del DL 5/2012 (L. 35/2012), è stata eliminata la proroga al prossimo 30 giugno per comunicare al Registro delle imprese il proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) da parte di tutte le imprese costituite in forma societaria ancora inadempienti. L’attuale formulazione dell’art. 37 del DL 5/2012 convertito prevede che l’ufficio del Registro delle imprese, quando riceve una domanda di iscrizione da parte di un’impresa costituita in forma societaria che non ha ancora iscritto il proprio indirizzo PEC, “in luogo” dell’irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa di cui all’art. 2630 c.c., deve provvedere alla sospensione della domanda per 3 mesi in attesa della sua integrazione con l’indirizzo PEC stesso (nuovo comma 6-bis dell’art. 16 del DL 185/2008).

A tal proposito, si ricorda che l’obbligo PEC – quale sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l’invio e la consegna di documenti informatici – è stato previsto ormai più di tre anni fa con il DL 185/2008 (conv. in L. 2/2009). Nello specifico, l’art. 16, comma 6, del decreto citato ha imposto a tutte le imprese costituite in forma societaria di dotarsi di un indirizzo di PEC – o di analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell’invio e della ricezione delle comunicazioni, nonché l’integrità del contenuto delle stesse, garantendo l’interoperabilità con analoghi sistemi internazionali – e di comunicarlo al Registro delle imprese.

Per quanto riguarda i termini di adempimento, il DL 185/2008 ha reso immediatamente operativa la disposizione solo con riferimento alle società di nuova costituzione. Per tali società, infatti, l’obbligo scatta già dal momento dell’iscrizione al Registro delle imprese, mediante l’inserimento dell’indirizzo PEC nella domanda stessa. Per quanto riguarda, invece, le società già costituite alla data del 29 novembre 2008, il termine per la comunicazione – per via telematica, secondo le modalità previste per le comunicazioni al Registro delle imprese e con esenzione da costi di segreteria e dall’imposta di bollo – ha subito varie modifiche. Innanzitutto, il termine è stato originariamente fissato per il 29 novembre 2011, e cioè tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso DL 185/2008.

Poi, il Ministero dello Sviluppo economico, con lettera circ. 25 novembre 2011 n. 224402, in prossimità della scadenza e viste le difficoltà oggettive dei soggetti gestori del sistema PEC nell’espletare in tempi brevi tutte le pratiche, ha ravvisato l’opportunità di considerare come “corretto adempimento” anche quello effettuato oltre la scadenza predetta, invitando le Camere di Commercio a non applicare alcuna sanzione alle imprese ritardatarie almeno fino all’inizio del 2012.

Infine, il DL 5/2012, che ha fatto slittare il termine utile per la comunicazione appunto al 30 giugno 2012, poi lasciato cadere – in sede di conversione in legge – nella nuova formulazione dell’art. 37 del DL 5/2012, che ora sancisce l’obbligo di sospensione della domanda di iscrizione presentata dalla società inadempiente per il periodo di tre mesi in attesa della sua integrazione con l’indirizzo PEC mancante.

Dal punto di vista operativo, ciò significa che, innanzitutto – così come specificato dalla Camera di Commercio di Venezia nelle istruzioni operative pubblicate sul proprio sito internet – le imprese costituite in forma societaria che presentano una domanda al Registro delle imprese, se non hanno già provveduto, “sono tenute sin da ora ad indicare l’indirizzo PEC”.

Inoltre – come chiarito dalla Camera di Commercio di Torino, nella nota informativa n. 5/2012 – nonostante l’omessa comunicazione, trascorso il periodo di 3 mesi anzidetto, l’esecuzione dell’iscrizione dovrà aver luogo comunque, ma con l’assoggettamento alla sanzione amministrativa pecuniaria a carico di ciascun soggetto tenuto, in rappresentanza della società, all’adempimento PEC. Ai sensi dell’art. 2630 c.c., la sanzione amministrativa pecuniaria è prevista nella misura da 103 a 1.032 euro, ridotta ad un terzo se l’adempimento avviene nei 30 giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti.

Il comma 6-bis dell’art. 16 del DL 185/2008 – come indicato ancora dalla Camera di Commercio di Torino –, facendo espresso riferimento alle “domande di iscrizione”, trova applicazione rispetto a tutte le domande presentate ai fini dell’iscrizione di un atto o di un fatto al Registro delle imprese e al Repertorio Economico Amministrativo (REA), ivi comprese le iscrizioni modificative. Vanno escluse, invece, le domande relative al “deposito”, quali quelle riguardanti i bilanci di esercizio annuali. A tal proposito, si vedano anche le indicazioni rilasciate dalla Camera di Commercio di Padova, ove viene precisato che l’inadempimento PEC da parte delle società già costituite al 29 novembre 2008 comporta la sospensione dell’iscrizione di “qualunque atto” al Registro delle imprese (escluse le denunce al REA), ciò – come detto – fino all’integrazione dell’indirizzo PEC e comunque per un periodo massimo di 3 mesi.