Tuttocamere.it - Newsletter n. 8 del 4 Aprile 2012

5. Certificati e dichiarazioni sostitutive – Art. 15, L. n. 183/2011 – Istruzioni organizzative ed operative da parte dell’INPS

 

L’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e la successiva Direttiva del Ministro della pubblica amministrazione e della semplificazione n. 14/2011 del 22 dicembre 2011 hanno posto il divieto per le Pubbliche Amministrazioni non più soltanto di richiedere certificati o atti di notorietà, ma anche di accettarli.

L'INPS, con la Circolare n. 47 del 27 marzo 2012, dopo aver sottolineato come la ratio fondamentale della novella normativa è il rafforzamento del criterio dell’acquisizione d’ufficio da parte dell’amministrazione procedente delle informazioni necessarie allo svolgimento dell’istruttoria e che il ricorso al canale informativo rappresentato dal reperimento diretto da parte del pubblico ufficio assume il carattere dell’ordinarietà, indica le prime istruzioni organizzative ed operative necessarie ad allineare l’azione amministrativa dell’Istituto al nuovo assetto normativo sopra delineato.

Alla luce di tale previsione, a corredo delle domande di servizio non è più possibile ricevere certificazioni rilasciate all’utenza da altre amministrazioni ovvero atti di notorietà.

L’INPS ricorda che le disposizioni in argomento si applicano solo ai rapporti tra amministrazioni nazionali con esclusione di quelli tra amministrazioni nazionali ed estere. In particolare non si applicano alle certificazioni rilasciate attraverso formulari comunitari o formulari previsti da convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

L’articolo 49 comma 1 del D.P.R. n. 445/2000 non è stato modificato dalla norma citata in oggetto e, pertanto, “i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CEE, di marchi e brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore”.

Per quanto concerne il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), l’INPS conferma la posizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale per l’Attività Ispettiva sostenendo che lo stesso non può essere sostituito da un’autocertificazione.

 

Per un approfondimento dell’argomento e per scaricare il testo della circolare dell’INPS si rimanda alla Sezione: IN PRIMO PIANO – Semplificazione amministrativa – Testo unico sulla documentazione amministrativa ….

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