Nota Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 16.01.2012, prot. n. 619 Legislazione e dottrina    

Nota Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali 16.01.2012, prot. n. 619

Documento unico di regolarità contributiva (Durc) - Art. 44 bis, D.P.R. n. 445/2000 - Non autocertificabilità.

La legge n. 183/2011 ha recentemente introdotto alcune novità in materia di Documento unico di regolarità contributiva (Durc), introducendo l'art. 44/bis nel corpo del D.P.R. n. 445/2000. Tale disposizione stabilisce che "le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d'ufficio, ovvero controllate ai sensi dell'articolo 71, dalle Pubbliche Amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore".

La norma - inserita nell'ambito della sezione che disciplina i "certificati" e rispetto ai quali l'art. 40 del D.P.R. citato ne prevede una utilizzabilità solo nei rapporti tra privati - disciplina evidentemente un regime del tutto particolare in ordine all'utilizzo del Documento unico di regolarità contributiva (Durc) rispetto al quale, come evidenziato anche in passato da questa Direzione generale (v. lettera circolare 14 luglio 2004), rimane assolutamente impossibile la sostituzione con una dichiarazione di regolarità contributiva da parte del soggetto interessato.

Va, infatti, sottolineato che la nozione di certificato che emerge dall'art. 40 citato fa sempre e, comunque, riferimento a "stati, qualità personali e fatti" come oggetto di certificazione e di autocertificazione. In tale nozione, quindi, rientrano elementi di fatto oggettivi riferiti alla persona e che non possono non essere dalla stessa oggetto di sicura conoscenza. Proprio sulla base di tale principio, infatti, si basa l'autocertificabilità di detti elementi e la conseguente sanzionabilità penale in caso di mendaci dichiarazioni.

Cosa del tutto diversa, invece, è la certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione obbligatoria che, si badi bene, non è la mera certificazione dell'effettuazione di una somma a titolo di contribuzione (come lascia intendere l'art. 46, lett. p, del D.P.R. n. 445/2000) ma un'attestazione dell'Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dall'applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali.

Ciò premesso l'art. 44/bis del D.P.R. n. 445/2000 stabilisce semplicemente le modalità di acquisizione e gestione del Durc senza però intaccare in alcun modo il principio secondo cui le valutazioni effettuate da un organismo tecnico (nel caso di specie Istituto previdenziale o assicuratore o Casse edili) non possono essere sostituite da un'autodichiarazione, che non insiste evidentemente né sui fatti, né su "status" né tantomeno su qualità personali.

Pertanto, il riferimento, nell'ambito dell'art. 44/bis, ad un controllo delle informazioni relative alla regolarità contributiva "ai sensi dell'articolo 71" lascia intendere la possibilità, da parte delle PP.AA., di acquisire un Durc (non un'autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni.