Fonte: Eutekne.info

Accertamento

Per disconoscere i crediti d’imposta serve l’accertamento

La procedura automatica, ex art. 36-bis, è inibita se si deve interpretare la legge fiscale o esaminare documenti diversi dalla dichiarazione

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/ Alfio CISSELLO e Massimo NEGRO
 / Mercoledì 04 aprile 2012
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La procedura automatizzata di cui agli artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72 può essere adottata solo ove sia necessario un controllo meramente cartolare della dichiarazione, sulla base dei dati forniti dal contribuente, o quando sia necessaria una semplice correzione di errori materiali o di calcolo. Per contro, è necessario procedere mediante avviso di accertamento qualora sorga la necessità di risolvere questioni giuridiche o esaminare atti diversi dalla dichiarazione stessa.

Per questo motivo, nell’ipotesi in cui, nell’anno n, la dichiarazione dei redditi sia stata omessa, e il credito derivante da detta dichiarazione sia stato riportato nell’anno n+1, in riferimento a quest’ultima annualità non può trovare applicazione la liquidazione automatica, non vertendosi in tema di semplice controllo cartolare della dichiarazione.

Questo è l’interessante principio enunciato nella sentenza 5318 della Corte di Cassazione, depositata ieri, ove la sentenza della Commissione tributaria regionale di Potenza (la numero 89/1/10) è stata cassata senza rinvio.

Si tratta di una questione pregiudiziale molto importante: infatti, se la liquidazione automatica viene utilizzata in casi non previsti dalla legge, la cartella di pagamento, per questo solo motivo, è nulla, per cui la Commissione tributaria non ha alcuna necessità di esaminare il merito della causa.
Tornando al caso di specie, in effetti l’art. 36-bis, comma 2 del DPR 600/73, alla lettera f), sancisce che la procedura automatica può essere utilizzata qualora vi sia bisogno di “ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione”, il che non pare coincidere con la fattispecie in oggetto.

A ben vedere, per disconoscere il credito d’imposta che deriva da una precedente dichiarazione omessa, non è sufficiente un mero controllo cartolare, poiché, come evidenziato in un precedente intervento (si veda “Dichiarazione “ultratardiva”: niente compensazione, ma il credito permane” del 14 febbraio 2012), nonostante la dichiarazione dei redditi sia omessa, il credito d’imposta, se esistente e debitamente documentato, non viene meno. Al massimo si può discutere sulla debenza delle sanzioni da omesso versamento, ove il contribuente abbia proceduto all’utilizzo in compensazione nel modello F24 del credito.

Il credito, se esistente, non viene meno

Comunque, sempre il comma 2 dell’art. 36-bis del DPR 600/73 parla chiaro: il controllo automatico può avvenire solo “sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria”. Nel caso oggetto della sentenza, a prescindere dall’indagine sulla debenza del credito, sulla sussistenza di profili sanzionatori e così via, sarebbe stato in primo luogo necessario il raffronto tra due dichiarazioni dei redditi, il che, volendo interpretare la norma in senso letterale, sarebbe già inibito.

I giudici, molto chiaramente, concludono affermando che “la negazione della detrazione nell’anno in verifica di un credito dell’anno precedente, per il quale la dichiarazione era stata omessa, non può essere ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto implica verifiche e valutazioni giuridiche, dovendo ritenersi che il disconoscimento dei crediti e l’iscrizione della conseguente maggiore imposta dovevano, pertanto, avvenire previa emissione di motivato avviso di accertamento”.

La differenza è chiara: nel caso dell’accertamento, la riscossione può avvenire solo per un terzo degli importi a titolo di imposta e per nessuna somma a titolo di sanzione sino alla sentenza di primo grado; inoltre, il contribuente gode di maggiori garanzie sotto il profilo motivazionale del provvedimento.