Nei rapporti con la p.a. il fax è uno strumento legittimo per veicolare le comunicazioni (News: 04-01-2008) 

Articolo 43, comma 6, del dpr 445/2000

I documenti trasmessi da chiunque a una pubblica amministrazione tramite fax, o un altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertare la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originario

Consiglio di Stato, sentenza della Sezione VI, 4 gugno 2007, n. 2951

Fonte: ItaliaOggi

Le amministrazioni appaltanti possono legittimamente inviare comunicazioni alle ditte tramite fax. E dalla ricezione decorrono i termini per le impugnazioni connesse alla procedura di gara. Il Consiglio di Stato conferma in modo inequivocabile che il telefax costituisce uno strumento legittimo per veicolare le comunicazioni nelle gare di appalto. Il telefax non può essere inteso come corretto strumento per le comunicazioni solo da parte dei privati. Il sistema delle comunicazioni telematiche, al contrario, è bidirezionale e vale sia per i privati sia per le pubbliche amministrazioni. La sentenza mette in rilievo che il sistema telematico del fax si basa su apparecchiature che permettono di documentare con precisione la provenienza, la data e l´ora della partenza del messaggio, nonchè la sua ricezione, mediante il cosiddetto rapporto di trasmissione. La sicurezza dei rapporti di trasmissione dei fax è assicurata da protocolli telematici di tramissione universalmente accettati e di tipo standardizzato. Il sistema giuridico, dunque, considera la trasmissione via fax alla stregua della posta ordinaria o elettronica. Il rapporto di trasmissione costituisce, per il Consiglio di Stato, la prova certa della ricezione da parte del destinatario. Il rapporto, anzi, costituisce la presunzione assoluta del corretto inoltro del documento e della circorstanza che esso sia pervenuto. Tanto che non deve essere il soggetto che invia il fax a dimostrare che esso sia effettivamente pervenuto, ma incombe sul destinatario l´onere di provare che, nonostante il rapporto di trasmissione, in effetti mai gli sia giunta la comunicazione.

Allegati

Dpr 445/2000
Consiglio di Stato, sentenza della Sezione VI, 4 giungo 2007, n. 2951