DM-312 DELL'8 GENNAIO 2009 (relativo alla legge 181/89)

Allegato 3

Punto 5

.....Per beni nuovi di fabbrica si intendono quelli mai utilizzati  e fatturati direttamente dal costruttore (o dal suo rappresentante o rivenditore); qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere mai stati utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore a suo rivenditore.