Sospensione d'imposta sulle somme «riservate»

Il Sole 24 Ore 19 dicembre 2011
L'agevolazione fiscale concessa alle imprese aderenti alla rete è la detassazione di una quota degli utili destinata al fondo comune. La destinazione della quota parte degli utili alimenta una specifica riserva in sospensione d'imposta la cui fiscalità segue il regime delle riserve «in sospensione moderata».
Le riserve in sospensione d'imposta, infatti, possono essere «radicali» o «moderate». Sono radicali quando, per qualunque motivo vengano meno, comportano la tassazione degli utili che le hanno alimentate. Sono moderate quando la tassazione scatta solo per alcune specifiche cause di azzeramento della stessa riserva, correlate a un'attribuzione ai soci. In questo secondo caso una riserva in sospensione d'imposta può essere eliminata dal bilancio senza provocare tassazione se, per esempio, è utilizzata per copertura di perdite. La riserva delle imprese aderenti alla rete, essendo di carattere «moderato», può essere utilizzata per copertura perdita, e questo è l'unico utilizzo possibile senza dover corrispondere imposte.
Sulla riserva in sospensione non gravano vincoli di ricostituzione nel caso fosse utilizzata a copertura di perdite, e in questo senso la riserva in questione si differenzia da altre situazioni come il saldo attivo da rivalutazione monetaria. Peraltro qualora la riserva fosse ricostituita con utili successivi, dopo l'azzeramento per copertura perdite, non si avrebbe alcuna conseguenza fiscale, nel senso che la ricostituzione non avrebbe un'ulteriore detassazione.
Il vincolo di sospensione d'imposta è perenne e travalica la durata del programma di rete, per cui l'impresa aderente deve considerare che la detassazione è in qualche modo provvisoria: viene mantenuta se è mantenuta l'impresa ma se cessasse l'attività e, anche in fase di liquidazione, la riserva fosse attribuita ai soci scatterebbe la tassazione, sempre che non sia stata prima utilizzata per copertura di perdite.
Un altro evento che genera la tassazione della riserva è rappresentato dal venir meno dell'adesione alla rete. Naturalmente si tratta di un recesso che deve avvenire prima del completamento del programma, poiché in caso contrario, concluso il programma, è l'intera rete che cessa la sua esistenza senza conseguenze dirette sulla fiscalità della riserva in sospensione d'imposta. Inoltre il recesso di alcuno degli aderenti – e quindi la tassazione della singola quota parte di riserva in sospensione – non determina effetti sulle riserve delle imprese che mantengono l'adesione alla rete.
Il momento
La detassazione della riserva avviene tramite una variazione diminutiva da eseguirsi nel modello Unico relativo al periodo d'imposta cui si riferiscono gli utili destinati. Con questa annotazione la circolare 15/E/11 chiarisce che l'agevolazione per il 2010 spetta nel modello Unico 2011 e così via per i tre periodi d'imposta 2010/2012. Il beneficio fiscale può essere ottenuto solo con il saldo delle imposte relative all'esercizio. Ciò significa che nel calcolo dell'acconto per il 2011 si dovrà tener conto di un dato di imposta facciale 2010 al lordo dell'agevolazione spettante per adesione alla rete e ciò potrà generare un credito Ires/Irpef da utilizzare con le ordinarie regole della compensazione.
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LA CIFRA 1 milione
Il limite in euro La quota massima degli utili ammessi alla detassazione