Il contribuente deve scegliere tra bonus del 36-50% e Conto energia

Anche se andrebbe chiarita l’applicazione della detrazione per impianti fotovoltaici, resta fermo il divieto di cumulo con le tariffe incentivanti

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 / Martedì 02 ottobre 2012
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Riprendendo un tema, il fotovoltaico, del quale ci siano recentemente occupati (si veda “Bonus del 55% e Conto energia mai cumulabili” del 27 settembre 2012), riteniamo sia utile fare ulteriori considerazioni in relazione ai rapporti intercorrenti tra tariffe incentivanti e, questa volta, la detrazione IRPEF del 36-50%.

L’art. 12, comma 2 del DM 5 luglio 2012 (V Conto energia), così come il pressoché identico art. 5, comma 2 del DM 5 maggio 2011 (precedente IV Conto energia), dispone genericamente che le tariffe incentivanti di cui al citato decreto non sono applicabili nel caso in cui per lo stesso impianto fotovoltaico siano state riconosciute o siano state richieste detrazioni fiscali. Sull’assoluta non cumulabilità della tariffa incentivante con l’agevolazione del 36% (che per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 è elevata al 50%), l’Amministrazione finanziaria si era già espressa anche in vigenza dei precedenti Conti energia (cfr. circ. Agenzia delle Entrate 19 luglio 2007 n. 46 e ris. Agenzia delle Entrate 20 maggio 2008 n. 207).

Il problema della non cumulabilità delle detrazioni fiscali con l’agevolazione del V conto energia si pone in termini di crescente attualità rispetto alla detrazione IRPEF del 36%-50%, quale risulta alla luce della disciplina passata a regime nell’art. 16-bis del TUIR. In particolare, la lettera h) della citata disposizione agevola ora gli interventi “relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia”. Alla luce della formulazione della nuova tipologia di interventi agevolati, destinata ad assorbire al suo interno quelle già destinatarie delle detrazioni IRPEF/IRES del 55%, diviene quindi possibile estendere il perimetro di applicazione della detrazione fiscale anche all’installazione di impianti fotovoltaici in edifici residenziali che avvenga in assenza di opere edilizie, e quindi al di fuori di interventi di recupero connotati in termini precisi dalla normativa edilizia ed urbanistica (es. ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo, ecc.).

Per beneficiare della detrazione fiscale, è tuttavia indispensabile acquisire quell’“idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia” su cui mancano le prescrizioni del decreto, ad oggi non ancora emanato, cui l’art. 16-bis, comma 10 del TUIR rinvia la definizione della normativa di attuazione. Occorrono pertanto chiari lumi normativi, idonei a dar risposta ai seguenti interrogativi: quale sia la documentazione attestante il risparmio energetico (es. scheda tecnica del produttore); quali siano le fonti degli standard di efficienza da rispettare.

In realtà, già la C.M. 24 febbraio 1998 n. 57, riguardo alla norma istitutiva della detrazione (art. 1 della L. 27 dicembre 1997 n. 449), si rifaceva ad un elenco, già formulato ad altri fini (ancorché fiscali) dall’art. 1 del DM 15 febbraio 1992, che comprendeva gli “impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica”. Tuttavia, ragioni di prudenza, considerata anche la completa assenza di chiarimenti ufficiali in proposito, hanno indotto gli operatori, ed in primis le imprese del settore, ad adottare una lettura restrittiva di tale coordinato disposto normativo, limitando l’agevolazione all’installazione di impianti fotovoltaici che avvenisse nell’ambito di interventi di recupero edilizio dell’immobile residenziale. (cfr. il documento ANIE – Federazione Nazionale imprese elettrotecniche ed elettroniche – dell’11 settembre 2012).

L’ANIE sembra orientata a conservare ancor oggi tale orientamento restrittivo, ancorché la formulazione della nuova lettera h) paia chiaramente più largheggiante rispetto alla norma originaria. In particolare, il disposto normativo in vigore dal 1° gennaio 2012 riconosce la detrazione a prescindere dall’esecuzione di opere edilizie propriamente intese, di talché anche la mera installazione di un impianto fotovoltaico sulla terrazza o sul tetto di un’abitazione, senza opere murarie, si candida a pieno titolo alla detrazione IRPEF del 36%-50%.

Naturalmente, ogni analisi andrà ponderata ed eventualmente ricalibrata alla luce della normativa secondaria, la cui emanazione si rende a questo punto urgente. Ciò non di meno, sul punto, la direzione della norma agevolativa appare chiara e ben delineata, di talché pare oggettivamente difficile ipotizzare un “dietro-front”. Quale che sia la linea interpretativa accreditata, resta tuttavia fermo il divieto di cumulo tra la detrazione IRPEF del 36-50% fruita in relazione alle spese di installazione dell’impianto e la tariffa incentivante percepita nell’ambito del Conto energia. Il contribuente dovrà quindi scegliere, sulla base di un calcolo di mera convenienza economico-finanziaria.