05/05/2016 - Bando Inail

 

I.N.A.I.L. AVVISO PUBBLICO QUADRO 2015

INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN

MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

in attuazione dell’articolo 11, comma 1 lett. a) e comma 5 D.lgs

81/2008 s.m.i.  (un estratto del bando è stato pubblicato sulla G.U. del 19/12/2014)

SCADENZA GIOVEDI'  5 MAGGIO 2016 (per caricare online le domande)

 

 

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INAIL con allegata la normativa e le Faq

 

 

RISORSE FINANZIARIE PER LA REGIONE MARCHE -  € 8.717.570 (stanziamento dello scorso anno: € 9.286.393).

I fondi sono così ripartiti:

70%:  € 6.102.299  per il progetti di investimento e per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;

30%:  € 2.615.271  per i progetti di bonifica di materiali  contenenti amianto;

 

IL BANDO RIGUARDA L’INTERO TERRITORIO NAZIONALE - I fondi sono assegnati a livello regionale

SOGGETTI  DESTINATARI - Le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura (non ci sono quindi limiti per quanto riguarda la dimensione ed il tipo di attività).

 

GLI  INVESTIMENTI DEVONO ESSERE AVVIATI DOPO  IL 5  MAGGIO 2016 (7) (prima di questa data non possono essere firmati contratti o pagati acconti)

 

NON POSSONO PRESENTARE DOMANDA LE IMPRESE  CHE HANNO RICEVUTO IL PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO PER UNO DEI  BANDI 2012 (scad. 2013)  , 2013 (scad. 2014) e 2014 (scad.2015) e Fipit 2014.

Possono presentare domanda le ditte finanziate con i bandi 2010 (scad. 2011) e 2011 (scad. 2012).

 

PER POTER PRESENTARE LA DOMANDA OCCORRE  RAGGIUNGERE IL PUNTEGGIO DI 120 - Allo scopo di verificare il raggiungimento della soglia minima di ammissibilità sono stati individuati dei parametri (v. all. 1, 2 e 3), associati sia a caratteristiche proprie dell'impresa sia al progetto oggetto della domanda. Ai parametri sono attribuiti punteggi la cui somma deve raggiungere la soglia minima di ammissibilità pari a 120 punti.

 

PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO Sono ammessi a contributo progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie:

  1. Progetti di investimento volti al miglioramento delle condizioni di  salute e sicurezza dei lavoratori;
  2. Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
  3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto.

 

CLIK DAY L'incentivo è assegnato fino a esaurimento dei budget regionali secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domanda.  Non ci sarà  quindi  una  graduatoria sulla base del punteggio.

 

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO (6) - Il contributo, in conto capitale, è pari al 65 % delle spese ammesse a contributo. In ogni caso, il contributo massimo erogabile è pari a € 130.000,00.  Il contributo minimo erogabile è pari a € 5.000.

 

SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO -Sono ammesse a contributo tutte le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, nonché le eventuali spese accessorie o strumentali, funzionali alla realizzazione dello stesso ed indispensabili per la sua completezza.

 

SONO AGEVOLABILI PIU’ INTERVENTI/ACQUISTI PURCHE’ ESSI SIANO TUTTI RIDONDUCIBILI ALLA STESSA “TIPOLOGIA DI INTERVENTO” (causa di rischio). Punto 5 del bando

 

IL LEASING NON  E’ AMMESSO

 

SONO AGEVOLABILI  SOLO I  BENI  NUOVI (5) "le macchine da acquistare devono essere non usate e conformi a detto decreto"

 

NEL CASO DI SOSTITUZIONE, LE MACCHINE SOSTITUITE DEVONO ESSERE VENDUTE (5)

Nel caso in cui la tipologia di intervento (v. Allegato 1, Tabella 2, sezione 3) richieda la sostituzione, le macchine sostituite devono essere alienate dall’impresa. Esse possono essere vendute o permutate solo qualora siano conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. In caso contrario devono essere rottamate.

 

BENI  IN PERMUTA (8) Nel caso di vendita o permuta di macchine sostituite nell’ambito del progetto  di finanziamento il 65% del contributo a carico dell’INAIL verrà decurtato  della somma pari alla differenza tra l’importo realizzato con la vendita (o con la permuta) e quello della quota parte del progetto a carico dell’impresa (pari  al 35% dell’importo del progetto).  Nel caso in cui l’importo ricavato dalla vendita (o dalla permuta) sia inferiore o pari alla quota parte del progetto a carico dell’impresa (35% dell’importo del progetto) non verrà effettuata alcuna decurtazione.

 

SPESE NON AMMESSE A CONTRIBUTO (8)

 

-dispositivi di protezione individuale ai sensi dell’art. 74 del D. Lgs  81/2008 (fatta eccezione per i progetti riguardanti gli ambienti confinati di cui all’Allegato 1, Tabella 2, Sezione 3, lettera b);

-veicoli, aeromobili e imbarcazioni non compresi nel campo di applicazione del D. Lgs 17/2010impianti per l’abbattimento di emissioni o rilasci nocivi all’esterno Cdegli ambienti di lavoro, o comunque qualsiasi altra spesa mirata esclusivamente alla salvaguardia dell’ambiente;

-hardware, software e sistemi di protezione informatica fatta eccezione  per quelli dedicati all’esclusivo funzionamento di impianti o macchine  oggetto del progetto di miglioramento delle condizioni di salute e  sicurezza;

-mobili e arredi (scrivanie, armadi, scaffalature fisse, sedie e poltrone, ecc.);

-ponteggi fissi.

-trasporto del bene acquistato;

-sostituzione di macchine di cui l’impresa richiedente il contributo non  ha la piena proprietà;

-ampliamento della sede produttiva con la costruzione di un nuovo fabbricato o con ampliamento della cubatura preesistente; consulenza per la redazione, gestione ed invio telematico della domanda di contributo;

-adempimenti inerenti alla valutazione dei rischi di cui agli artt. 17, 28 e 29 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i.;

-interventi da effettuarsi in luoghi di lavoro diversi da quelli nei quali è esercitata l’attività lavorativa al momento della presentazione della domanda;

-manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d’opera;

-adozione e/o certificazione e/o asseverazione dei progetti di tipologia 2 (progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale) relativi ad imprese senza dipendenti o che annoverano tra i dipendenti esclusivamente il datore di lavoro e/o i soci;

-compensi ai componenti degli Organismi di vigilanza nominati ai sensi del D. Lgs 231/2001;

-acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing);

-acquisto di beni usati;

-acquisto di beni indispensabili per avviare l’attività dell’impresa;

-costi del personale interno: personale dipendente, titolari di impresa, legali rappresentanti e soci;

-costi autofatturati.

 

AMIANTO  (allegato 3)

Gli interventi di bonifica da MCA finanziabili sono unicamente quelli relativi alla rimozione con successivo trasporto e smaltimento in discarica  autorizzata. Sono quindi esclusi dal finanziamento gli interventi di rimozione non comprendenti lo smaltimento, quelli di incapsulamento o confinamento e, infine, il mero smaltimento di MCA già rimossi.

 

In conformità all’art. 8 dell’avviso pubblico, gli interventi devono essere effettuati presso il luogo di lavoro nel quale l’impresa richiedente esercita la propria attività. Per quanto riguarda la bonifica delle strutture edili sono esclusi gli interventi su strutture delle quali l’impresa richiedente detiene la proprietà ma che ha dato in locazione ad altra azienda; tale esclusione vale anche nel caso in cui in tali strutture operi, occasionalmente o

stabilmente, personale dell’impresa richiedente. Pertanto, nel caso di locazioni parziali di immobili, sarà finanziata la sola quota parte dei lavori riguardante la porzione di immobile non locata e utilizzata direttamente dai dipendenti dell’impresa richiedente. Sono invece ammessi gli interventi richiesti dall’azienda locataria dell’immobile oggetto dell’intervento.

 

Non è consentita la realizzazione parziale del progetto

"Diversamente, per i progetti di bonifica da materiali contenenti amianto (allegato 3) non è consentita la realizzazione parziale del progetto ammesso a contributo a seguito della verifica tecnico amministrativa di cui all’articolo 17 del presente Avviso."

 

NON  SONO AMMESSI  INTERVENTI DA EFFETTUARSI IN  LOCALI DIVERSI DA  QUELLI NEI  QUALI E'  ESERCITATA L'ATTIVITA' LAVORATIVA AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

 

L’IMMOBILE DOVE VIENE SVOLTA L’ATTIVITA’ DEVE ESSERE  CONFORME ALLE NORME EDILIZIE E URBANISTICHE VIGENTI

 

I CONTRIBUTI SONO IN DE MINIMIS (max € 200.000,00 nel triennio 2016-2015-2014; per le imprese di trasporto il limite è di € 100.000,00; per l’agricoltura il limite è di € 15.000,00; per il settore pesca ed acquacoltura il limite è di € 30.000,00).

Deve essere presa in considerazione la data di concessione del contributo e non quella di erogazione.

A partire dall'1/1/2014 è entrato in  vigore il nuovo regolamento. La principale novità riguarda le aziende che fanno parte di  un gruppo  che devono sommare tutti i contributi in de  minimis ottenuti dal gruppo.

 

DURC - Alla data della  domanda ed in sede di rendicontazione  L’IMPRESA DEVE ESSERE IN REGOLA

CON GLI OBBLIGHI CONTRIBUTIVI . Per la  regolarizzazione dei contributi vedere il punto 4 del bando.

 

NON ' PREVISTO LO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA

 

VARIANTI

Sono  possibili nei limiti stabiliti al punto 21 del bando. Non può essere presentata  all'Inail la richiesta di variante che verrà quindi valutata solo in sede di rendicontazione.

"Il progetto deve essere realizzato conformemente a quanto descritto in sede  di domanda ed ammesso al contributo.

Qualora in fase di rendicontazione si riscontrasse una incompleta o parziale  realizzazione del progetto, il contributo verrà erogato solo per la parte effettivamente realizzata, a condizione che:

-per i progetti di investimento di cui alla tipologia 1 (allegato 1)  sia assicurata la coerenza dell’intervento realizzato al fattore di rischio/causa di infortunio rispetto alla quale si è fatto riferimento all’atto della richiesta del finanziamento

-per i modelli organizzativi di cui alla tipologia 2 (allegato 2) sia assicurata la rispondenza al modello organizzativo gestionale che  si è chiesto di realizzare"

 

Amianto: Non è consentita la realizzazione parziale del progetto

 

VINCOLO  DI DESTINAZIONE (punto 22) - I beni agevolati non possono essere ceduti prima dei due anni successivi alla data di erogazione dei contributi

 

MODALITA'  DI PAGAMENTO (punto 22  del bando , lettera f) - Solo bonifico bancario o postale

 

TEMPISTICA

Compilazione della domanda - dal 1° marzo 2016 al 5 maggio 2016

Comunicazione relativa alle date dell'inoltro online - a partire dal 19 maggio 2016

Invio della domanda online - la data dell'invio verrà comunicata a partire dal 19 maggio 2016

Le regole tecniche per l'inoltro - verranno pubblicate almeno una settimana prima della data di apertura dello sportello.

Pubblicazione elenchi cronologici della domande - online entro 7 giorni dal giorno di ultimazione della fase di invio.

Invio della documentazione a completamento della domanda - entro il termine di 30gg dalla comunicazione di concessione del contributo.

Verifica tecnico amministrativa: entro il termine di 120gg dall'invio della documentazione a completamento della domanda.

 

TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO – 365 gg dalla data di ricezione della comunicazione di concessione . E' prevista  una proroga di 6  mesi

 

EROGAZIONE CONTRIBUTO (20) - Entro  90 gg dall'invio della documentazione finale di spesa

 

ANTICIPAZIONE DEL CONTRIBUTO (punto 18 del bando) - L’impresa il cui progetto comporti un contributo di ammontare pari o  superiore a € 30.000,00 può richiedere un’anticipazione fino al 50% dell’importo del contributo stesso, dietro presentazione fideiussione.

 

DIVIETO DI CUMULO CON ALTRE AGEVOLAZIONI (4) "non aver chiesto, né aver ricevuto, altri contributi pubblici sul progetto oggetto della domanda;" L'inail ha chiarito che non è cumulabile con la legge Sabatini.

 

E' CUMULABILE CON I FONDI DI GARANZIA (4) non costituisce causa di esclusione l’accesso ai benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito, quali quelli gestiti dal Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all’articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23 dicembre 1996, n. 6625, quelli gestiti da  ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 1026 e quelli previsti da disposizioni analoghe;