(115) Via libera al preventivo di massima per i professionisti (Fonte: Eutekne.info)

 

Fonte: Eutekne.info

 

Riforma delle professioni

Via libera al preventivo di massima per i professionisti

La Camera ha approvato definitivamente il Ddl. di conversione del Decreto liberalizzazioni, che conferma anche l’abrogazione delle tariffe

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/ Venerdì 23 marzo 2012
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Con con 365 voti a favore e 61 contro, la Camera ha dato ieri il via libera definitivo al Ddl., già approvato dal Senato, di conversione del DL 1/2012, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (A.C. 5025). Il Ddl. aveva ricevuto lo scorso 21 marzo la fiducia dalla Camera stessa.
Sul fronte professioni, rispetto al testo originario del DL 1/2012 prima delle modifiche apportate in sede di conversione, vi sono alcune novità di rilievo in particolare per ciò che concerne tariffe professionali, compenso pattuito con il cliente e preventivo, tirocinio, società tra professionisti.

Quanto al primo punto, rispetto alla versione del DL 1/2012 ante conversione, viene confermata l’abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate e il riferimento, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, ai “parametri” stabiliti con decreto del Ministro vigilante per la determinazione del compenso. Viene aggiunto, però, che tali “parametri” dovranno essere stabiliti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Nelle more – fino all’entrata in vigore dei decreti ministeriali e comunque non oltre il termine dei 120 giorni suddetti – le tariffe vigenti continueranno ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali.
Si segnala, poi, in particolare, la scomparsa della previsione della nullità della clausola sulla determinazione del compenso inserita nel contratto tra professionista e cliente, nella qualità di consumatore o microimpresa, che rinvia ai suddetti “parametri”.

Venendo alla determinazione del compenso del professionista, rimane ferma la pattuizione con il cliente già al momento del conferimento dell’incarico, “nelle forme previste dall’ordinamento”, e l’informativa circa il grado di complessità dell’incarico, gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico stesso, i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio dell’attività professionale.
In merito a quest’ultimo punto, il CNDCEC, nell’Informativa n. 21/2012, ha precisato che l’obbligatorietà della stipula dell’assicurazione professionale decorre solo dopo il 13 agosto 2012 (data fissata per la riforma degli ordinamenti professionali). Fino a tale data, il professionista è tenuto ad indicare l’eventuale assenza di una copertura assicurativa (si veda “Preventivo sul compenso, per il CNDCEC «consigliabile» la forma scritta” dell’8 marzo 2012).

Ancora, la nuova formulazione del testo non prevede più che la misura del compenso sia previamente resa nota al cliente “anche in forma scritta se da questi richiesta”, ma viene richiesto al professionista il rilascio di un “preventivo di massima”. Per tale preventivo non sembra dunque più necessario né la forma scritta né la specifica richiesta del cliente. In ogni caso, la misura del compenso – così come già previsto nel testo ante conversione – deve essere adeguata all’importanza dell’opera e va pattuita indicando, per le singole prestazioni, tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.
E in caso di inadempimento? Non vi è più traccia della previsione di una sanzione disciplinare.

Novità anche in materia di tirocinio e società tra professionisti

In tema di tirocinio – che non può avere una durata superiore a 18 mesi e può essere svolto, per i primi 6 mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica – è nuovo il riconoscimento al tirocinante di un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi.

Venendo, infine, alle società tra professionisti, con il nuovo art. 9-bis del DL 1/2012, viene integrato l’art. 10 della L. 183/2011. In particolare, viene ulteriormente previsto che il numero dei soci professionisti e la partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di 2/3 nelle deliberazioni o decisioni dei soci (così come da errata corrige pubblicato sul sito della Camera nei giorni scorsi, in relazione alla sostituzione della disgiunzione “o” con la congiunzione “e”). Il venire meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società e causa di cancellazione dall’albo da parte del Consiglio dell’Ordine o Collegio professionale. La società, tuttavia, ha 6 mesi di tempo per adeguare la compagine societaria ai previsti rapporti fra i soci.

Nell’atto costitutivo deve essere stata prevista, poi, la stipula una polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dalla responsabilità civile per i danni causati dai singoli soci professionisti ai clienti nell’esercizio dell’attività professionale. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto relativo alle attività professionali a lui affidate.