(88) Preventivo su compenso, per il CNDCEC consigliabile la forma scritta

Fonte: Eutekne.info
riforma delle professioni

Preventivo sul compenso, per il CNDCEC «consigliabile» la forma scritta

Nell’Informativa n. 21/2012 del Consiglio nazionale, affrontati i pareri di liquidazione e la disciplina dei compensi

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/ Giovedì 08 marzo 2012
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Con l’Informativa n. 21/2012 di ieri, il CNDCEC ha rilasciato alcuni chiarimenti sull’applicazione dell’art. 9 del DL n. 1/2012 relativo alle professioni regolamentate, Decreto ormai prossimo alla conversione in legge.
Nello specifico, sono tre le questioni trattate dal Consiglio nazionale: l’attività di liquidazione dei Consigli degli Ordini territoriali, la disciplina dei compensi professionali e, da ultimo, l’abrogazione delle tariffe relative ai compensi spettanti per l’esercizio delle funzioni giudiziarie o ausiliarie.

Con riguardo al primo punto, l’Informativa precisa che gli Ordini professionali possono procedere alla liquidazione delle parcelle afferenti ad incarichi conclusi e/o assunti prima dell’entrata in vigore del DL n. 1/2012 (ossia il 24 gennaio 2012), per i quali non è stato preventivamente concordato il compenso con il cliente, dovendosi applicare l’art. 11 delle preleggi (la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo). Ciò almeno fino all’emanazione di una disciplina transitoria.

Sulla seconda questione, il CNDCEC ricorda che, ai sensi dell’art. 9, comma 3, del DL n. 1/2012, il compenso per le prestazioni professionali va pattuito già al momento del conferimento dell’incarico. La nuova formulazione del testo, approvata in sede di conversione dal Senato, non prevede più che la misura del compenso sia previamente resa nota al cliente “anche in forma scritta se da questi richiesta”. Viene previsto, invece, un “preventivo di massima”, per il quale non sembra più necessaria né la forma scritta né la specifica richiesta del cliente (si veda “Per i professionisti preventivo senza sanzioni” del 27 febbraio 2012).
In proposito, il Consiglio nazionale ha specificato che, anche se per il perfezionamento del preventivo e della definizione del compenso basta un accordo verbale, “è consigliabile” la forma scritta.

Tra gli obblighi, anche l’indicazione dell’assicurazione professionale

Tra gli obblighi posti a carico del professionista, vi è poi anche quello di “indicare” i dati relativi alla polizza assicurativa per eventuali danni che possono nascere nell’esercizio dell’attività professionale. In merito, l’Informativa ha chiarito che l’obbligatorietà della stipula dell’assicurazione professionale decorre solo dopo il 13 agosto 2012 (data fissata per la riforma degli ordinamenti professionali), mentre sino a tale data il professionista è tenuto ad indicare l’eventuale assenza di una copertura assicurativa.

Inoltre, la norma in commento rimanda, ferma l’abrogazione delle tariffe professionali, a un emanando decreto per la determinazione dei “parametri” a cui il giudice dovrà far riferimento per le liquidazioni giudiziali dei compensi.
Secondo il CNDCEC, la liquidazione giudiziale potrà riguardare non solo lo svolgimento di attività ausiliarie richieste direttamente dagli organi giudiziari, ma anche la mancata determinazione del compenso al momento del conferimento dell’incarico. In quest’ultimo caso, infatti, troverebbe applicazione l’art. 2233 c.c., ai sensi del quale, in mancanza di determinazione del compenso ad opera delle parti o di ricorso alle tariffe o agli usi, supplisce il giudice. In assenza di accordo delle parti e con il venir meno delle tariffe, dunque, il professionista potrà ricorrere al giudice. In questa ipotesi – ha precisato ancora il Consiglio nazionale – occorrerà comunque il parere del Consiglio dell’Ordine, e ciò non solo fino a quando le tariffe professionali continueranno a costituire il riferimento per le liquidazioni giudiziali, in attesa dei “parametri” sopra richiamati (così come previsto nel nuovo testo dell’art. 9, comma 3, del Decreto approvato dal Senato in sede di conversione), ma anche oltre tale periodo. Il CNDCEC rammenta, poi, che non si tratterebbe di un parere di liquidazione della parcella, ma di un parere a supporto del giudice nella comprensione della complessità della prestazione professionale. Pertanto, lo stesso non riguarderebbe la quantificazione dei compensi, ma l’indicazione degli elementi caratterizzanti la prestazione.

Infine, con riferimento all’ultima questione, ossia l’applicazione delle tariffe che disciplinano i compensi spettanti per l’esercizio delle funzioni giudiziarie o ausiliarie, il CNDCEC reputa che, fino all’emanazione dei parametri stabiliti con decreto attuativo, si applichino le tariffe giudiziarie.