(76) Fondo Kyoto, risorse per il 2012 pari a 200 milioni di euro (Fonte: Ipsoa 2/3/2012)

Pubblicata la circolare applicativa

Fondo Kyoto, risorse per il 2012 pari a 200 milioni di euro

Il Fondo Kyoto diventa operativo. Dal 16 marzo 2012 sarà possibile presentare le domande per fruire dei finanziamenti agevolati a sostegno di progetti nel campo delle rinnovabili, dell’efficienza energetica e della riduzione delle emissioni. L’operatività dello strumento è avvenuta con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 1 ° marzo 2012, della circolare del Ministero dell’Ambiente 16 febbraio 2012.

È stata pubblicata sul Supplemento Straordinario n. 3 alla Gazzetta Ufficiale del 1° marzo 2012, la circolare del Ministero dell’Ambiente 16 febbraio 2012 che rende pienamente operativo il Fondo Kyoto.

Istituito presso la Cassa Depositi e Prestiti dalla Legge Finanziaria 2007 (Legge 296/2006), il Fondo prevede la concessione di finanziamenti agevolati per interventi volti a ridurre le immissioni dei gas responsabili dell’effetto serra. Per il 2012 (primo ciclo di programmazione), le risorse a disposizione ammontano a 200 milioni di euro (su uno stanziamento complessivo di 600 milioni su base triennale).

Dal 2 marzo 2012 è possibile richiedere le credenziali di accesso all’applicativo web reso disponibile nell’apposita sezione del sito della Cassa depositi e prestiti, mentre dal 16 marzo 2012 al 14 luglio 2012 potrà essere compilata online la richiesta.

Le disposizioni operative del Fondo sono state fissate dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il decreto 25 novembre 2008, modificato con Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 luglio 2011 (entrambi i provvedimenti sono stati ripubblicati sul Supplemento Straordinario n. 3 alla GU n. 51 del 1° marzo 2012).

Con il Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 17 novembre 2009 (G.U. n. 17 del 22 gennaio 2010) è stato fissato il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti da concedersi a valere sulle risorse del Fondo.

Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari variano in relazione alla misura di riferimento. In generale, possono accedere al Fondo le persone fisiche, i condomini, le imprese (tra cui le ESCo – Energy Service Company), le persone giuridiche private (comprese Associazioni e Fondazioni) e i soggetti pubblici. Interventi agevolabili Gli interventi possono essere a livello regionale o nazionale e sono raggruppati in 7 misure:

1) Misura microcogenerazione diffusa: installazione di impianti di microcogenerazione ad alto rendimento elettrico e termico, di nuova costruzione e con potenza nominale fino a 50 kWe (elettrici), che utilizzano le seguenti fonti energetiche: gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili liquidi di origine vegetale, biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa;

2) Misura rinnovabili: installazione di impianti (di nuova costruzione) di piccola taglia per la generazione di elettricità e calore. Sono ammessi i seguenti impianti:

- impianti eolici con una potenza nominale installata compresa tra 1 e 200 kWp;

- impianti idroelettrici con una potenza nominale installata compresa tra 1 e 200 kWp;

- impianti termici a biomassa vegetale solida (pellets o cippato) di potenza nominale termica (kWt) compresa tra 50 e 450 kWt;

- impianti fotovoltaici integrati o parzialmente integrati negli edifici con una potenza nominale compresa tra 1 e 40 kWp;

- impianti solari termici con superficie d'apertura non superiore a 200 m2;

3) Misura motori elettrici: sostituzione di motori elettrici industriali con potenza nominale superiore a 90 kWe con motori ad alta efficienza;

4) Misura usi finali: interventi per il risparmio energetico e l’incremento dell’efficienza negli usi finali dell’energia. Sono ammessi investimenti per singolo intervento:

- sull'involucro di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache verticali, orizzontali o inclinate, chiusure trasparenti comprensive di infissi e vetri, chiusure apribili e assimilabili quali porte e vetrine anche se non apribili, delimitanti il volume riscaldato, verso l'esterno e verso vani non riscaldati;

- per climatizzazione diretta tramite teleriscaldamento da impianti di cogenerazione di potenza nominale fino a 500 kW elettrici, alimentati da gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili vegetali liquidi, biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa. Tale intervento è ammissibile solo se contempla sia la realizzazione dell'impianto di cogenerazione che la realizzazione della rete di teleriscaldamento ad esso abbinata, inclusi gli allacciamenti agli edifici;

- per climatizzazione degli edifici da impianti geotermici a bassa entalpia (quantità di energia che un sistema termo-dinamico può scambiare con l'ambiente) fino a 1 MW termico;

- impianti di cogenerazione di potenza nominale fino a 5 MW elettrici alimentati da gas naturale, biomassa vegetale solida, biocombustibili vegetali liquidi, biogas e in co-combustione gas naturale-biomassa;

5) Misura protossido di azoto: interventi sui cicli produttivi delle imprese che producono acido adipico e delle imprese agro-forestali;

6) Misura ricerca: attività di ricerca precompetitiva per lo sviluppo di tecnologie innovative per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per la produzione e separazione e accumulo di idrogeno, per lo sviluppo di materiali, componenti e configurazioni innovative di celle a combustibile;

7) Misura gestione forestale sostenibile: progetti regionali volti ad identificare interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste.

Per le misure microcogenerazione diffusa, rinnovabili e usi finali è possibile presentare un unico progetto di investimento - “Sistema integrato” - che contempli l'integrazione di più interventi, comunque combinati, da realizzarsi nello stesso sito. Per ogni singola misura si potrà presentare una sola domanda di ammissione al finanziamento agevolato, oltre a quella per sistema integrato.

Sono considerati ammissibili esclusivamente nuovi investimenti la cui effettiva realizzazione non abbia avuto avvio in data precedente al 22 aprile 2009 (corrispondente alla data di entrata in vigore del DM 25 novembre 2008). In tutti i casi, le spese ammissibili per cui è richiesto il finanziamento agevolato dovranno essere sostenute a partire dal 1° marzo 2012 (data di pubblicazione della Circolare del Ministero dell’Ambiente 16 febbraio 2012).

Agevolazioni

Sono concessi finanziamenti a tasso agevolato, pari allo 0,5% annuo, di durata compresa tra 3 e 6 anni (15 anni per i soggetti pubblici). Per tutte le misure agevolate (ad eccezione della “Misura ricerca” e della “Misura gestione forestale sostenibile”) e nel rispetto dei costi unitari massimi ammissibili, la quota del costo totale dell’intervento che può essere coperta dal finanziamento agevolato è pari al:

- 90% per i soggetti pubblici;

- 70% per gli altri soggetti.

L’importo del finanziamento agevolato effettivamente concesso viene determinato come il valore minimo tra:

- il massimale di finanziamento agevolato fissato per ciascuna misura, definito sulla base di standard di costo per scaglioni di potenza o di superficie nonché di limiti massimi per singolo progetto;

- il prodotto tra la percentuale di agevolazione e il totale generale dei costi ammissibili;

- il prodotto tra la percentuale di agevolazione e il totale finanziamento agevolato richiesto, in funzione della capacità di autofinanziamento del soggetto richiedente.

Per la “Misura ricerca”, il massimale di finanziamento agevolato per il progetto di ricerca non può essere superiore a 1.000.000 di euro e comunque non può superare il 50% dei costi ammissibili.

Presentazione domande

La domanda dovrà essere presentata prima on-line e poi spedite via posta. L’invio telematico delle domanda sarà possibile, previo accreditamento, utilizzando l’applicativo web disponibile in un’apposita sezione del sito istituzionale della Cassa depositi e prestiti (www.cassaddpp.it), a partire dalle ore 12 del 16 marzo 2012 (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Circolare attuativa) e fino al 14 luglio 2012 (135° giorno compreso dalla stessa data di pubblicazione). Il soggetto richiedente, in sede di compilazione della domanda di ammissione, dovrà scegliere una banca tra quelle aderenti alla convenzione ABI-CDP o in ogni caso una delle banche aderenti, il cui elenco completo è disponibile sul sito istituzionale della Cassa depositi e prestiti.

La domanda di ammissione al finanziamento agevolato dovrà essere stampata, sottoscritta, corredata della documentazione cartacea richiesta e trasmessa (alla Cassa depositi e prestiti/Enti gestori regionali) entro il termine perentorio di 3 giorni solari successivi alla data di chiusura della transazione di inserimento della domanda di ammissione al finanziamento agevolato nell’applicativo web.

La procedura di attribuzione dei finanziamenti agevolati sarà “valutativa a sportello” ovvero le istanze saranno esaminate seguendo l’ordine del protocollo telematico attribuito dall’applicativo web e fino ad esaurimento dei fondi stanziati. Nei casi in cui l’importo del finanziamento agevolato richiesto, nei limiti della percentuale di agevolazione riconosciuta, sia superiore alla disponibilità residua del plafond di riferimento si determina la “Gestione fuori Plafond” (che non costituisce motivo di decadenza della domanda di ammissione al finanziamento agevolato). In tal caso, il procedimento istruttorio viene avviato solo nel momento in cui sono nuovamente disponibili le risorse necessarie a garantire la completa copertura finanziaria dell’intervento proposto.

Sullo stesso argomento

- B. Biancaniello "", il Quotidiano IPSOA del 21 febbraio 2012

A cura della Redazione

Copyright © - Riproduzione riservata

02/03/2012