(66) Moratoria debiti Pmi, i termini dell'accordo ABI (Fonte: www.pmi.it)

Fonte: www.pmi.it

Moratoria debiti Pmi, i termini dell’accordo ABI

Le operazioni previste dalla moratoria, dalle sospensioni dei mutui all'allungamento dei termini alle operazioni per la crescita: il dettaglio dell'accordo fra Abi, associazioni delle Pmi e governo.

Barbara Weisz - 29 febbraio 2012

Sono stati resi noti i termini dell’accordo ABI per la moratoria 2012 sui debiti bancari delle Pmi, che prevede non solo la sospensione delle rate ma anche l’allungamento dei finanziamenti e operazioni per promuovere sviluppo e ripresa delle attività: sono queste le principali nuove misure per il credito alle pmipreviste dall’intesa siglata con le associazioni delle piccole e medie imprese e con il Governo con l’obiettivo di «assicurare la disponibilità di adeguate risorse finanziarie per le imprese che pur registrando tensioni presentano comunque prospettive economiche positive».

Vediamo nel dettaglio quali sono gli interventi previsti per favorire l’accesso al credito delle imprese, di cui possono beneficiare le Pmi di tutti i settori operanti in Italia con meno di 250 dipendenti e fatturato inferiore a di 50 mln di euro, oppure con totale attivo di bilancio fino a 43 mln di euro.

Scarica il documento “Nuove misure per il credito alle Pmi”

Gli interventi previsti

Gli interventi finanziari previsti dall’accordo sono di tre tipi.

  • Operazioni di sospensione dei finanziamenti: si possono sospendere per 12 mesi i pagamenti della quota capitale delle rate dei finanziamenti a medio lungo termine (mutui), e per 12 o 6 mesi i pagamenti della quota capitale prevista nei canoni di leasing finanziario: per la precisione, la sospensione può essere di 12 mesi per il leasing immobiliare e di sei mesi per quello mobiliare. L’accordo di sospensione può essere anche retroattivo per un massimo di novanta giorni, cioè le rate non pagate non possono essere scadute da più di 90 giorni. La sospensione si applica a tutte le tipologie di mutui, ipotecari e non, in essere alla data del 28 febbraio. La discriminante è che il finanziamento sia di medio o lungo termine (superiore a 18 mesi).
  • Operazioni di allungamento dei finanziamenti: è possibile allungare la durata dei mutui, prorogare fino a 270 giorni le scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa con riferimento all’anticipazione di crediti certi ed esigibili, e fino a 120 giorni le scadenze del credito agrario di conduzione.
  • Operazioni volte a promuovere la ripresa e lo sviluppo delle attività, connesse agli aumenti di mezzi propri realizzati dall’impresa: le banche si impegnano a concedere finanziamenti proporzionali all’aumento di capitale anche alla luce delle agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (la manovra finanziaria Salva Italia) per le imprese che avviano processi di rafforzamento patrimoniale.

 

 

Le condizioni delle operazioni

Le condizioni di realizzazione delle operazioni prevedono che alle imprese non vengano addebitate spese e oneri aggiuntivi rispetto a quelli eventualmente sostenuti dalla banca nei confronti di terzi per la realizzazione delle operazioni, di cui la banca si impegna a dare adeguata evidenza.

Le operazioni di sospensione e di allungamento mantengono lo stesso tasso d’interesse previsto dal contratto orginario. Per quanto riguarda nello specifico l’allungamento della durata dei mutui, si mantiene lo stesso tasso solo nel caso in cui il piano residuo di ammortamento, comprensivo della proroga, non sia superiore a tre anni, oppure se l’operazione fruisce della copertura del Fondo di Garanzia per le Pmi o del Fondo Ismea per una quota giudicata sufficiente dalla banca.

Per quanto riguarda i leasing, viene posticipato anche l’esercizio di opzione del riscatto.

Se il finanziamento originario era assistito da garanzie, queste restano condizione necessaria per realizzare l’operazione.

Se il finanziamento originario non prevedeva la garanzia del Fondo di Garanzia per le Pmi o del Fondo Ismea, questa può essere acquisita per la sola parte aggiuntiva del piano di ammortamento.

Per quanto riguarda invece le operazioni per la ripresa e lo sviluppo dell’attività, in genere non si richiedono garanzie aggiuntive, a meno che non siano vantaggiose per l’impresa.

In genere, rispetto a tutte le misure previste dall’accordo, la banca può decidere di offrire all’impresa condizioni migliorative.

L’iter

L’iter prevede che la banca si impegni a fornire risposta all’impresa che presenti una domanda entro 30 giorni.

L’accordo esplicita che non esistono forme di automatismo nella concessione del credito, resta ferma l’autonoma valutazione da parte degli istituti di credito. Però, per le imprese che al momento della presentazione della domanda sono “in bonis” (ossia non abbiano sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturate o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni), e non hanno ritardati pagamenti, le domande per sospensione della rate di mutui, dei canoni di leasing e di allungamento a 270 giorni delle scadenze del credito a breve per sostenere le esigenze di cassa si intendono ammesse, salvo esplicito rifiuto.

Le imprese devono presentare domanda entro il 31 dicembre 2012, utilizzando il modulo predisposto dalle banche sulla base del modello elaborato dall’Abi. Le domande di allungamento dei mutui che entro la fine dell’anno fossero ancora in fase di sospensione (quella di 12 mesi prevista dall’accordo) possono essere presentate fino al 30 giugno 2013.

Le singole banche possono naturalmente decidere liberamente se aderire o meno a questo accordo: l’adesione deve essere comunicata all’Abi, compilando un apposito modulo, e diventa operativa entro trenta giorni. L’Abi si impegna a promuovere l’iniziative presso gli istituti associati e anche a dare adeguata informazione alle imprese circa le banche aderenti.

Le parti

Per le imprese, le associazioni firmatarie dell’accordo sono, per esteso: Alleanza Cooperative Italiane (che riunisce Legacoop, Confcooperative, AGCI), Assoconfidi, CIA, CLAAI, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confedilizia, Confetra, Confindustria, Rete Imprese Italia (che riunisce Cna, Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio, Casartigiani).

Le parti, ovvero le sopracitate associazione di imprese, l’ABI e il Governo (rappresentato dai ministri firmatari Corrado Passera, Sviluppo Economico e Infrastrutture, e Vittorio Grilli, viceministro dell’Economia), si impegnano a monitorare la tipologia di imprese beneficiarie nonché il volume e le caratteristiche delle operazioni pubblicando periodicamente i relativi dati sui siti dei ministeri.

Ulteriori impegni entro 2 mesi

E’ previsto un impegno a definire, nei prossimi due mesi, nuovi accordi per:

  • Favorire il finanziamento per la realizzazione di nuovi ordini, progetti di investimento, consolidamento delle passività finanziarie.
  • Agevolare un rapido smobilizzo dei crediti delle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione, attraverso una certificazione che li qualifichi come certi ed esigibili, oppure attraverso altre forme di anticipazione di questi crediti.
  • Valorizzare il ruolo dei Confidi e dei fondi pubblici di garanzia ai fini di un ampliamento delle possibilità di accesso al credito da parte delle Pmi.