2784 - Bonus “R&S”, nella media storica anche le commesse dall’estero (Fonte: www.fiscooggi.it - 2/11/2018)

 

Bonus “R&S”, nella media storica
anche le commesse dall’estero

Considerata la logica incrementale che caratterizza la norma agevolativa, si deve tener conto di tutte le possibili configurazioni che l’attività di ricerca può assumere

Bonus “R&S”, nella media storica |anche le commesse dall’estero

Ai fini della fruizione del credito d’imposta “ricerca e sviluppo”, per verificare se vi è incremento di spesa agevolabile, occorre tener conto di tutti gli investimenti effettuati nei periodi d’imposta rilevanti ai fini della media, compresi i costi relativi ad attività di ricerca commissionata da soggetti non residenti, a prescindere dal fatto che, nei periodi per i quali si intende accedere al bonus, l’impresa sostenga o meno costi di ricerca per commesse dall’estero.
Questa, in sintesi, la risposta a interpello n. 58/2018, fornita dall’Agenzia delle entrate a una società italiana che, negli anni dal 2012 al 2016, ha realizzato attività di R&S anche su commessa ricevuta da un’impresa francese, mentre, a partire dal 2017, ha continuato a svolgerla solo per proprio conto.

L’incentivo in esame, introdotto dall’articolo 3 del Dl 145/2013, è stato profondamente rivisitato dalla legge di stabilità 2015, prima, e dalla legge di bilancio 2017, poi.
Per accedervi, anche in relazione agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020), occorre che la spesa complessiva effettuata nel periodo d’imposta per il quale si intende fruire dell’agevolazione deve essere pari almeno a 30mila euro su base annua e la stessa deve eccedere “la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015”.

E, come già chiarito nella circolare 13/2017, per verificare se c’è un’eccedenza di spesa agevolabile, il confronto va fatto prendendo a riferimento la massa degli investimenti effettuati nei periodi d’imposta rilevanti ai fini della media e la massa degli investimenti effettuati nel periodo d’imposta per il quale si intende accedere al beneficio, a prescindere dalla circostanza che le spese sostenute nei periodi della media e quelle sostenute nel periodo in cui si intende beneficiare dell’agevolazione appartengano a categorie diverse tra quelle ammesse al credito d’imposta.
Tale principio di omogeneità vale anche per tutte le possibili configurazioni che l’attività di ricerca agevolabile può assumere: interna, commissionata a soggetti residenti, svolta su commissione di soggetti esteri.

r.fo.

pubblicato Venerdì 2 Novembre 2018