2315 - Codice dell'amministrazione digitale - Via libera al domicilio digitale anche per i privati (Fonte: www.tuttocamere.it)

 

Tuttocamere.it - Newsletter n. 3 del 18 Gennaio 2018

 

 

3. CODICE DELL’AMMINISTRAZIONE DIGITALE - CAD - Pubblicato il sesto decreto integrativo e correttivo - Via libera al domicilio digitale - Nasce il difensore civico per il digitale - Stimati oltre 250milioni di risparmi

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2018, il Decreto legislativo 13 dicembre 2017, n. 217, recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

Si tratta del sesto decreto correttivo che modifica alcune disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale, in conformità a quanto previsto dalla legge delega n. 124 del 20165, al fine di accelerare l’attuazione dell’agenda digitale europea, dotando cittadini, imprese e amministrazioni di strumenti e servizi idonei a rendere effettivi i diritti di cittadinanza digitale.

Le finalità di questo nuovo intervento correttivo sono le seguenti:

a) proseguire nell’opera di razionalizzazione delle disposizioni contenute nel Codice dell’amministrazione digitale (CAD) e di deregolamentazione già avviata con il precedente intervento;

b) rafforzare la natura di “carta di cittadinanza digitale” della prima parte del Codice, concentrando in essa le disposizioni che attribuiscono a cittadini e imprese il diritto a una identità e a un domicilio digitale, quello alla fruizione di servizi pubblici online in maniera semplice e mobile-oriented, quello a partecipare effettivamente al procedime nto amministrativo per via elettronica e quello a effettuare pagamenti online;

c) promuovere integrazione e interoperabilità tra i servizi pubblici erogati dalle diverse amministrazioni;

d) garantire maggiore certezza giuridica in materia di formazione, gestione e conservazione dei documenti digitali;

e) rafforzare l’applicabilità dei diritti di cittadinanza digitale e accrescere il livello di qualità dei servizi pubblici e fiduciari in digitale;

f) promuovere un processo di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico e garantire un utilizzo più efficace dei dati pubblici attraverso moderne soluzioni di data analysis.

Questi alcuni dei punti essenziali del decreto:

1) Con l’entrata in vigore di questo decreto sarà rafforzata l’importanza deldomicilio digitale”, che il nuovo decreto definisce ora in modo molto sintetico: “un indirizzo elettronico, eletto in conformità a quanto previsto dal presente Codice, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale” (art. 1, comma 1, lett. n-ter)).

Esso non sarà più costituito soltanto da un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); per le persone fisiche saranno, infatti, previste anche altre modalità. Si tratta di un indirizzo online che consentirà di dialogare con la Pubblica Amministrazione. senza attendere la funzionalità a regime dell'Anagrafe unica della popolazione residente (ANPR) che è ancora in fase di sviluppo.

L'indirizzo elettronico adottato da ciascun cittadino sarà, pertanto, l'unico canale di comunicazione con le pubbliche amministrazioni, dove ricevere ogni tipo di notifica e comunicazione, comprese le multe.

Un successivo regolamento stabilirà le modalità di individuazione del domicilio digitale per le persone fisiche per le quali non dovrà essere obbligatoria la PEC.

2) Tutti i domicili digitali dei cittadini che aderiranno al nuovo servizio verranno raccolti in una sorta di indice nazionale realizzato presso l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID): un elenco degli indirizzi online delle persone fisiche e dei soggetti privati in formato aperto e liberamente consultabile.

Secondo quanto disposto dal nuovo art. 6-quater è, infatti, prevista l’istituzione di un “Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese”. Si tratta di un pubblico elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, nel quale sono indicati i domicili eletti.

Dunque, non si parlerà più di Posta elettronica certificata (PEC), ma di domicili digitali e gli elenchi delle PEC diventano elenchi di domicili digitali. Inoltre i domicili digitali comprenderanno sia l'indirizzo di PEC sia il servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

Sono previsti tre elenchi dei domicili digitali:

1. l'elenco dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti e cioè l'Indice nazionale dei domicili digitali (INI-PEC) (articolo 6-bis del CAD);

2. l'Indice degli indirizzi della Pubblica Amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (articolo 6-ter del CAD);

3. un terzo elenco completamente nuovo, ovvero l'elenco dei domicili digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato, chiamato dal decreto correttivo «Indice degli indirizzi delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato» (nuovo articolo 6-quater del CAD).

3) Con la modifica dell’art. 17 del CAD (ora rubricato “Responsabile per la transizione digitale e difensore civico digitale”), lo schema di decreto prevede l'introduzione di una nuova figura: il “difensore civico per il digitale”, il cui ufficio viene istituito presso l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID).

Al garante, chiunque potrà presentare segnalazioni relativamente a presunte violazioni del CAD o delle altre norme in materia di digitalizzazione.

4) L’articolo 40-ter, aggiunto dall’art. 35 del nuovo decreto, introduce l’innovativo “Sistema di ricerca documentale”: sistema “volto a facilitare la ricerca dei documenti soggetti a registrazione di protocollo ai sensi dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e di cui all’articolo 40-bis e dei fascicoli dei procedimenti di cui all’articolo 41, nonché a consentirne l’accesso on-line ai soggetti che ne abbiano diritto ai sensi della disciplina vigente.”.

5) Per quanto riguarda lo SPID e il suo futuro il nuovo comma 2-quater dell’articolo 64, come modificato dall’art. 53 del nuovo decreto, stabilisce:L’accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica avviene tramite SPID. Il sistema SPID è adottato dalle pubbliche amministrazioni secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 2-sexies”. Un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, dovrà stabilire la data a decorrere dalla quale i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, dovranno utilizzare esclusivamente le identità digitali ai fini dell’identificazione degli utenti dei propri servizi on-line”.

6) Il domicilio digitale dovrebbe portare a circa 250 milioni di euro di risparmi all'anno. Basta pensare, infatti, che il nuovo indirizzo via internet porterà ad azzerare gradualmente le spese postali. Ma non solo. Le Pubbliche Amministrazioni non dovranno più sostenere - si legge nella relazione tecnica al decreto – "i costi per produrre, conservare, trasmettere documenti cartacei, né altri costi, diretti (carta, toner, buste, etc.) e indiretti (costo del lavoro, tempo per attività manuali, tempo impiegato dal destinatario in caso di assenza per recuperare una raccomandata, etc.)".

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