2087 - Zona franca sisma Centro Italia: come e quando richiedere i benefici (Fonte: www.fiscoggi.it - 8/8/2017)

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Zona franca sisma Centro Italia:
come e quando richiedere i benefici
A partire dal prossimo 23 ottobre, le imprese interessate possono inviare, solo con modalità telematiche, le istanze di accesso alle agevolazioni. C’è tempo fino al 6 novembre
Zona franca sisma Centro Italia:|come e quando richiedere i benefici
Il ministero dello Sviluppo economico, con la circolare 4 agosto 2017, ha definito le modalità e i termini di presentazione delle istanze per accedere alle agevolazioni previste a favore delle imprese situate all’interno della zona franca urbana istituita nei comuni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dal terremoto.

La creazione della Zfu è stata prevista dal decreto legge “conti pubblici” (Dl 50/2017, articolo 46 – vedi “Decreto-legge conti pubblici: in arrivo molte novità fiscali” e “Il decreto conti pubblici è legge: tante le conferme e molte le novità”).

Nel documento in esame, il ministero, quindi, fornisce i chiarimenti relativi alla tipologia, alle condizioni, ai limiti, alla durata e alle modalità di fruizione dei benefici fiscali, nonché alle modalità e ai termini di presentazione delle istanze di accesso.

Di seguito, una sintesi dei contenuti.

Perimetro della zona franca urbana
Innanzitutto, la circolare riporta l’elenco dettagliato (suddiviso per regione) dei comuni compresi nella Zfu.
Si tratta, in particolare, dei comuni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dai terremoti che si sono susseguiti a partire dal 24 agosto 2016.

Le agevolazioni previste
Per i periodi d’imposta 2017 e 2018, sono previsti i seguenti benefici fiscali e contributivi:
  • esenzione dalle imposte sui redditi
  • esenzione dall’Irap
  • esenzione dall’imposta municipale propria
  • esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
Con riguardo a ciascuna tipologia di agevolazione, la circolare fornisce specifiche precisazioni.

Esenzione dalle imposte sui redditi
È esente il solo reddito derivante dall’attività svolta dall’impresa all’interno del territorio della zona franca urbana, fino a concorrenza dell’importo di 100mila euro per ognuno dei due periodi di imposta agevolati (2017 e 2018).
II limite è maggiorato, per ciascun anno, di un importo di 5mila euro, ragguagliato ad anno, per ogni nuovo dipendente, residente nel territorio della zona franca urbana e che nello stesso territorio svolga l’attività di lavoro dipendente, assunto a tempo indeterminato dall’impresa beneficiaria.
La circolare precisa che si deve trattare di “nuove assunzioni che costituiscono un incremento del numero di dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato (…), rispetto al numero di lavoratori (…) in essere alla data di chiusura del periodo di imposta precedente a quello di decorrenza dell’esenzione”.

L’esenzione non riguarda il pagamento di imposte su redditi riferiti ad annualità diverse da quelle agevolate.

Per la determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare dell’esenzione, non rilevano:
  • le plusvalenze e le minusvalenze (ex articoli 54, 86 e 101, Tuir)
  • le sopravvenienze attive e passive (ex articoli 88 e 101, Tuir)
  • i componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti al 2017, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir.
Per l’individuazione delle perdite di periodo riportabili non si applica la disposizione secondo cui “in caso di attività che fruiscono di regimi di parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi” (articolo 83, comma 1, secondo periodo, Tuir).

Le imprese che svolgono la propria attività anche al di fuori della Zfu sono tenute a tenere un’apposita contabilità separata.

Il reddito determinato per l’esenzione dalle imposte:
  • rileva per il riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12, comma 2, Tuir)
  • è computato in aumento del reddito complessivo per il riconoscimento delle ulteriori detrazioni previste dal Tuir (articoli 12, comma 1, 13, 15 e 16)
  • è computato per l’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali
  • concorre alla formazione della base imponibile delle addizionali Irpef (regionale e comunale).
Esenzione Irap
Per il 2017 e il 2018, è prevista l’esenzione Irap del valore della produzione netta nel limite di 300mila euro (per la determinazione della quale non rilevano le plusvalenze e le minusvalenze realizzate).
I componenti positivi e negativi riferiti a esercizi precedenti al 2017, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata, concorrono alla determinazione del valore della produzione netta.
Nel caso in cui l’impresa svolga la propria attività anche in altre sedi ubicate al di fuori nel territorio della zona franca urbana, per la determinazione della quota di valore della produzione netta esente si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo Irap nel caso in cui l’attività è esercitata in più regioni (articolo 4, comma 2, Dlgs 446/1997).

Esenzione dall’imposta municipale propria
L’esenzione è prevista, per il 2017 e il 2018, per i soli immobili situati nel territorio della zona franca urbana, posseduti e utilizzati dall’impresa per l’esercizio dell’attività d’impresa.

Esoneri contributivi
Per il 2017 e il 2018, è riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente (con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro).
L’esonero è previsto in relazione ai dipendenti assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ovvero a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi, impiegati nella sede – o nelle sedi, in caso di imprese “plurisede” – ove è svolta l’attività all’interno della zona franca urbana.
La stessa agevolazione spetta ai titolari di reddito di lavoro autonomo, in presenza dei requisiti richiesti dalla legge.

Soggetti beneficiari
Hanno diritto alle agevolazioni:
  • le imprese (di qualsiasi dimensione)
  • i titolari di reddito di lavoro autonomo (con esclusivo riferimento all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali).
Questi i requisiti che imprese e lavoratori autonomi devono possedere per l’accesso ai benefici:
  • alla data di presentazione dell’istanza, le imprese devono essere costituite e regolarmente iscritte nel Registro delle imprese, mentre i titolari di reddito di lavoro autonomo devono aver presentato la dichiarazione di inizio attività e, sia le une sia gli altri, devono aver già avviato l’attività nella sede o nell’unità locale situata all’interno della Zfu
  • per le imprese, la sede principale o l’unità locale dove è svolta l’attività all’interno della zona franca urbana, al pari dell’avvenuto avvio dell’attività, devono risultare dal certificato camerale
  • per i titolari di reddito di lavoro autonomo, la sede principale o l’unità locale dove è svolta l’attività all’interno della zona franca urbana, al pari della data di avvio dell’attività, devono essere state comunicate all’Agenzia delle entrate con la dichiarazione di inizio attività
  • devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali
  • devono dimostrare di aver subito, a causa del terremoto, una riduzione del fatturato (ammontare complessivo dei ricavi) almeno pari al 25%.
Possono accedere alle agevolazioni fiscali e contributive anche imprese e lavoratori autonomi che, pur essendo già costituiti alla data di presentazione dell’istanza, non abbiano però ancora avviato l’attività all’interno della Zfu. In tal caso, essi devono avviarla, a pena di decadenza dalle agevolazioni, entro e non oltre il 31 dicembre 2017.

Le agevolazioni interessano le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo che operano in tutti i settori di attività economica, con esclusione del settore della pesca e dell’acquacoltura.

Intensità delle agevolazioni
Ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di 200mila euro, ovvero:
  • di 100mila euro, nel caso di imprese attive nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi
  • di 15mila euro, nel caso di soggetti attivi nel settore agricolo.
Per la determinazione dei limiti massimi rilevano anche le eventuali ulteriori agevolazioni già ottenute a titolo di “de minimis” nell’esercizio finanziario in corso alla data di presentazione dell’istanza e nei due esercizi finanziari precedenti. Inoltre, i limiti devono essere riferiti al soggetto istante, tenuto anche conto delle relazioni che intercorrono tra questo e altre imprese, che concorrono alla qualificazione di “impresa unica” ai sensi della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

Modalità e termini di presentazione dell’istanza
Le istanze per l’accesso alle agevolazioni, firmate digitalmente, devono essere presentate esclusivamente con modalità telematiche tramite la procedura informatica accessibile dalla sezione “Zfu sisma Centro Italia” del sito www.mise.gov.it.

Alla circolare è allegato il “facsimile” del modello di istanza.

L’accesso alla procedura informatica avviene attraverso l’identificazione e l’autenticazione tramite la Carta nazionale dei servizi ed è riservato ai rappresentanti legali dell’impresa e ai lavoratori autonomi (fatta salva la possibilità di delegare un altro soggetto alla presentazione dell’istanza).

Le istanze possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 23 ottobre 2017 e sino alle ore 12:00 del 6 novembre 2017.
La circolare precisa che “l’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse”.
Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute fuori dai termini, iniziale e finale, così come le istanze redatte o inviate con modalità diverse da quelle previste.

Modalità di concessione delle agevolazioni
L’importo dell’agevolazione riconosciuto a ciascun soggetto beneficiario è calcolato ripartendo le risorse finanziarie disponibili tra tutti i soggetti ammissibili, tenuto conto dei massimali di aiuto previsti dalla disciplina europea.

Gli importi spettanti sono determinati con provvedimento del Ministero, che sarà pubblicato su sito www.mise.gov.it.

Modalità di fruizione delle agevolazioni
Le agevolazioni sono fruite mediante riduzione dei versamenti da effettuare con F24, esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell’operazione.
Modalità e termini dei versamenti saranno definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia. Quest’ultima istituirà anche lo specifico codice tributo.

I soggetti beneficiari possono fruire dell’importo dell’agevolazione concessa nelle seguenti misure:
  • per il 39%, nel 2017
  • per il 33%, nel 2018
  • per il 28%, nel 2019.
Le agevolazioni sono fruite dai soggetti beneficiari fino al raggiungimento dell’importo riconosciuto, nel rispetto dei limiti annuali sopra indicati.

Infine, la circolare ricorda che è possibile avere ulteriori informazioni e chiarimenti tramite la sezione del sito del Mise dedicata alle agevolazioni per le Zfu.
Gennaro Napolitano
pubblicato Martedì 8 Agosto 2017