2056 - Bonus per la pubblicità, potrebbero essere ammessi gli investimenti effettuati a partire dal 24 giugno 2017 (Il sole 24 Ore - 28 luglio 2017

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Il Sole 24 Ore   28 luglio 2017
Bonus per la pubblicità incrementale

In sede di esame del disegno di legge di conversione del Dl 50/2017, il Governo ha accolto l'ordine del giorno G/2853/218/5 del senatore Lai, impegnandosi a chiarire «che il credito d'imposta si attribuisce, nel 2018, relativamente agli investimenti pubblicitari effettuati a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge» e cioè dal 24 giugno 2017, essendo la legge 96/2017 pubblicata sul supplemento ordinario 95 della «Gazzetta Ufficiale» 144 del 23 giugno 2017.
Si ritiene quindi che l'agevolazione sia immediatamente operativa, poiché assumono rilevanza le spese in campagne pubblicitarie sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (24 giugno 2017). Sul punto occorre attendere il chiarimento da parte del decreto attuativo e dell'agenzia delle Entrate.
A tale fine, per gli investimenti effettuati nel primo periodo d'imposta (e cioè dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017), come chiarito con l'ordine del giorno, appare logico ritenere che il parametro storico da porre a raffronto (le spese di analoga natura sostenute nel 2016) sia corrispondentemente ragguagliato al periodo 24 giugno 2016 - 31 dicembre 2016. Il punto dovrà essere confermato dal decreto attuativo. 
Per stabilire il momento di effettuazione degli investimenti appare ragionevole l'applicazione dell'articolo 109, comma 2, lettera b) del Tuir, che stabilisce che le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute alla data in cui le prestazioni sono ultimate.

Un Dpcm, che sarà pubblicato entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, e quindi entro il 22 ottobre 2017,

Poiché l'articolo 57-bis prevede che la concessione del credito d'imposta sia sottoposta agli “eventuali adempimenti europei”, il decreto di attuazione dovrà anche chiarire la compatibilità dell'agevolazione con la normativa europea degli aiuti di Stato. Peraltro, si ritiene che sussista tale compatibilità, poiché, quanto ai beneficiari, si tratta di misura agevolativa a carattere generale.