2019 - Aiuti di stato autobloccanti (ItaliaOggi 26 giugno 2017)

Gli effetti dell'avvio del registro nazionale, dal 1° luglio. Strada chiusa ai soggetti cattivi

Aiuti di stato autobloccanti

Preclusa la concessione se sono superati i massimali
Pagina a cura di Cinzia De Stefanis

Tagliola sugli aiuti di stato. Dal 1° luglio 2017, con l'avvio del registro nazionale per gli aiuti di stato, attraverso un dispositivo di blocco automatico, verrà preclusa la concessione di aiuti de minimis nel caso siano superati i massimali stabiliti dalla disciplina sovranazionale. Da tale data, l'interrogazione del registro (adempimento del quale dovrà darsi atto nei provvedimenti di concessione degli aiuti) diverrà condizione legale di efficacia per l'erogazione degli incentivi e l'eventuale inadempimento di detti obblighi, rilevabile anche dall'impresa beneficiaria (ai fini del risarcimento del danno), comporterà la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti medesimi. Queste le novità contenute nel decreto interministeriale Mise, Mef e politiche agricole (che ha già ricevuto la firma dei tre ministri e si appresta ad approdare in Gazzetta Ufficiale) con il quale vengono stabilite le modalità di raccolta, gestione e controllo dei dati e degli obblighi di verifica e i meccanismi di interoperabilità con i registri Sian (sistema informativo agricolo nazionale) e Sipa (sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) e con le altre banche di dati sulle agevolazioni pubbliche alle imprese.

Ricordiamo che lo schema di regolamento sul registro aiuti di stato (emanato da Mise, Mef e politiche agricole) ha ricevuto il via libera il 2/12/2016 dal consiglio di stato (parere n. 02527/2016) e con l'articolo 6, commi 6 e 7, dl 30/12/2016 n. 244 (cosidetto decreto milleproroghe) è stato prorogato al 1° luglio 2017 il termine del 1° gennaio 2017 (legge 24/12/2012 n. 234) previsto per l'avvio del registro nazionale degli aiuti.

Soggetto gestore. Il registro, affidato alla gestione del ministero dello sviluppo economico, sarà pienamente interoperabile con i sistemi Sian (sistema informativo agricolo nazionale) e Sipa (sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura), che rimarranno di pertinenza del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Lo scopo della interoperabilità tra il registro e i registri Sian e Sipa è quello di disporre delle informazioni sugli aiuti concessi a uno stesso beneficiario in qualunque settore, pur nel rispetto della separazione, voluta dal legislatore, delle competenze facenti capo ai tre registri, per effetto della quale, a regime, ciascun registro consentirà la registrazione e i controlli per gli aiuti del settore di pertinenza. Le informazioni del registro saranno conservate e rese accessibili senza restrizioni, per almeno dieci anni dalla data di concessione. Il ministero dello sviluppo economico fornisce con proprio provvedimento le modalità tecniche e i protocolli di comunicazione, per l'interoperabilità del registro nazionale degli aiuti con i sistemi informatici utilizzati per le agevolazioni pubbliche alle imprese. Al fine di consentire, su richiesta delle amministrazioni titolari dei predetti sistemi, l'esecuzione massiva e per via telematica degli adempimenti di consultazione e di aggiornamento del registro.

Visure ad hoc per gli aiuti. Il registro genererà automaticamente dei documenti, definiti «visure», nei quali sarà data evidenza di tutti gli aiuti individuali riferiti al medesimo soggetto presenti nella banca dati nazionale ovvero, tramite l'interoperabilità, nei registri Sian e Sipa.

Tre saranno le tipologie di visure: «visura aiuti», «visura aiuti de minimis» e «visura Deggendorf». Per gli aiuti di stato e gli aiuti Sieg (servizi di interesse economico generale) il soggetto concedente, alla fine delle verifiche propedeutiche alla concessione degli aiuti, potrà ottenere dal sistema le «visure aiuti» (aventi natura certificativa) e la «visura Deggendorf», sulla base dei dati identificativi del beneficiario. La «visura aiuti» individuerà, con riferimento a un periodo massimo pari a dieci esercizi finanziari, gli aiuti di stato, gli aiuti Sieg, gli aiuti de minimis e gli aiuti de minimis Sieg concessi a un determinato soggetto. Nella medesima visura sarà fornita anche l'indicazione degli aiuti nei settori agricoltura e pesca, così come risultanti dai registri Sian e Sipa. Mentre la «visura Deggendorf» conterrà le informazioni relative agli aiuti illegali oggetto di decisione di recupero. Per gli aiuti de minimis e de minimis Sieg il sistema, anche mediante l'interoperabilità con i registri Sian e Sipa, permetterà, invece, di verificare, attraverso la «visura aiuti» e la «visura aiuti de minimis», il rispetto dei massimali fissati in via generale in 200 mila euro e indicando alcune limitate eccezioni.

Da tale data nessuno potrà beneficiare di aiuti se rientrerà nell'elenco dei soggetti cd. «cattivi» (cosiddetta lista «Deggendorf»). Parliamo di quei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti illegali censiti nel registro e oggetto di una decisione di recupero da parte della Commissione europea.

Impossibilità di funzionamento del registro. Qualora il registro nazionale degli aiuti non sia in grado di funzionare regolarmente, a causa di eventi eccezionali, trovano applicazione, fino al ripristino del funzionamento, le modalità di verifica degli aiuti di stato, degli aiuti dei minimis e degli aiuti Sieg (servizi di interesse economico generale) vigenti anteriormente alla data del 1° luglio 2017. Il ministero dello sviluppo economico pubblica immediatamente sul sito https://bdaregistro.incentivialleimprese.gov.it/ l'avviso di mancato funzionamento. Il registro genererà automaticamente dei documenti, definiti «visure», nei quali sarà data evidenza di tutti gli aiuti individuali riferiti al medesimo soggetto presenti nella banca dati nazionale ovvero, tramite l'interoperabilità, nei registri Sian e Sipa. Tre saranno le tipologie di visure : «visura aiuti», «visura aiuti de minimis» e «visura Deggendorf».

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