(297) Vantaggi e agevolazioni dei contratti di rete (Fonte: Fisco7 - 19/7/2012)

Vantaggi e agevolazioni dei contratti di rete.

19 luglio 2012 Invia questo articolo per e-mailInvia questo articolo per e-mail Stampa articolo Stampa articolo

CONTRATTI-DI-RETE

Il contratto di rete è uno strumento giuridico con il quale un gruppo di imprenditori italiani o esteri di qualunque natura (società, ditte individuali, organizzazioni no-profit) si impegnano a collaborare perseguendo l’obiettivo di accrescere, individualmente e collettivamente, la capacità innovativa e la competitività sul mercato.

E’ particolarmente utile per le PMI perchè permette di aumentare le proprie capacità di produzione, distribuzione, ricerca e sviluppo superando lo svantaggio della rigidità dei costi fissi, inefficienze strutturali e riorganizzazioni interne.

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Le imprese possono collaborare in diversi modi:

  • scambiando informazioni, know how e competenze;
  • scambiando prestazioni di natura commerciale, industriale, tecnica o tecnologica;
  • esercitando in comune una o più attività attinenti all’oggetto delle proprio imprese;

Sono previsti degli incentivi fiscali a favore di tutte le imprese aderenti al contratto di rete.

La quota degli utili di esercizio prodotti negli esercizi fiscali 2010/2011/2012 che vengono accantonati ad apposita riserva e destinati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma di rete, godono di un regime di sospensione di imposta sui redditi (IRPEF e IRES) secondo l’art.42 comma 2 quater, quinques, sexties, septies, di cui si può fruire esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi.
L’importo agevolabile non può comunque eccedere il limite di 1 milione di euro per singola impresa e per ciascun periodo di imposta.
La circolare n.15/E del 14 aprile 2011 dell’Agenzia delle Entrate definisce le condizioni e gli aspetti procedurali per usufruire della agevolazione, in particolare è condizione necessaria che il programma comune di rete debba essere asseverato preventivamente al fine di verificare la sussistenza degli elementi propri del contratto di rete e dei requisiti di partecipazione delle imprese aderenti.

Gli organismi privati abilitati a rilasciare l’asseverazione sono stati individuati dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 25 febbraio 2011, essi dovranno attestare l’asseverazione entro 30 giorni dalla richiesta di rilascio e dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta asseverazione.
Le imprese interessate a loro volta devono presentare in via telematica all’Agenzia delle Entrate la comunicazione (modello RETI) contenente i dati per la fruizione dei vantaggi fiscali in riferimento a ciascun periodo d’imposta interessato dall’agevolazione.

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Il contratto di rete viene stipulato per atto pubblico o scrittura privata autenticata ed è soggetto a iscrizione nel Registro delle Imprese tramite una pratica di Comunicazione Unica compilando il riquadro “Reti di imprese”.

L’impresa di riferimento dovrà dichiarare, la prima volta e ad ogni successiva variazione, l’elenco delle imprese partecipanti e i dati concercenti il contratto quali:

  • Codice tipologia di adempimento: codice A per iscrizione, codice D per modifica.
  • Scadenza
  • Obiettivi
  • Programma: enuncia diritti e obblighi dei partecipanti e le modalità di realizzazione dello scopo comune ossia le attività mutualistiche o lucrative che dovranno essere svolte dalla rete.
  • Durata
  • Organo comune: figura organizzativa facoltativa che agisce come mandatario comune e può essere monocratico o collegiale con azione disgiunta o congiunta, esso garantisce l’effettiva collaborazione tra i “nodi” della rete.
  • Fondo patrimoniale: può essere costituito da conferimenti di tipo libero sul piano qualitativo e quantitativo. Per esempio denaro, beni materiali o immateriali, prestazioni d’opera o servizi. Nel contratto deve essere indicata la misura e i criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e eventualmente successivi.
  • Asseverazione: attestazione necessaria per l’accesso alle agevolazioni fiscali.
  • Imprese partecipanti

Le altre imprese sono tenute ad iscrivere ciascuna nella propria posizione il contratto e le successive modifiche indicando solo:

  • codice tipologia di adempimento: codice B per iscrizione, codice E per modifica
  • estremi di riferimento del contratto
  • estremi identificativi dell’impresa di riferimento

Qualora un impresa aderente volesse specificare delle informazioni dovrà utilizzare il riquadro “altri atti e fatti soggetti a iscrizione e a deposito” utilizzando il codice 25 “contratti di rete”.

Autrice: Martina Palmisano – Centro Studi CGN

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