(254) Decreto "Sviluppo" 2012 - (Fonte: La Settimana Fiscale 2012

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Fisco e contabilita'

Decreto "Sviluppo" 2012

di R.Co.

 

In anteprima da La Settimana Fiscale n. 27/2012

 

Di seguito si illustrano le norme aventi maggior rilevanza fiscale.

 

Assunzione di personale altamente qualificato – Credito d’imposta (art. 24): dal 26.6.2012 a tutte le imprese è concesso un credito d’imposta del 35% (con un limite massimo di e 200.000 annui ad impresa) del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato di personale con dottorato di ricerca conseguito presso un’università italiana o estera (se riconosciuta) e di personale con laurea magistrale in discipline tecniche o scientifiche impiegato in attività di ricerca e sviluppo. Il credito d’imposta, concesso a seguito di presentazione di apposita istanza da parte delle imprese interessate, va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e in quelle relative ai periodi d’imposta nei quali lo stesso è utilizzato. Inoltre, non è soggetto al limite annuo ex art. 1, co. 53, L. 244/2007 (e 250.000), non concorre alla formazione del reddito imponibile e della base imponibile Irap, non rileva ai fini del calcolo del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e può essere utilizzato solo in compensazione.

 

Imprese concessionarie di agevolazioni – Moratoria delle rate di finanziamento (art. 26): relativamente ai finanziamenti agevolati concessi dal Ministero dello Sviluppo economico a valere sul Fondo ex art. 14, L. 46/1982, può essere disposta una sospensione di 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza entro il 31.12.2013. Gli interessi relativi alla rata sospesa devono essere versati alle scadenze originarie

 

Contratto di rete – Pubblicità (art. 45): il contratto di rete deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata o atto firmato digitalmente da ogni imprenditore o legale rappresentante delle imprese aderenti, e trasmesso ai competenti Uffici del Registro delle imprese attraverso il modello standard disposto con apposito D.M. (modifica all’art. 3, co. 4-ter, D.L. 5/2009, conv. con modif. dalla L. 33/2009). Le modifiche al contratto di rete devono essere redatte
e depositate, a cura dell’impresa indicata nell’atto modificativo, per l’iscrizione presso la sezione del Registro delle imprese presso cui è iscritta la stessa impresa. Spetta all’Ufficio del Registro delle imprese comunicare l’avvenuta iscrizione delle modifiche a tutti gli altri Uffici cui sono iscritte le altre imprese partecipanti (modifica all’art. 3, co. 4-quater, D.L. 5/2009).

 

Consorzi per l’internazionalizzazione delle imprese (art. 42): ai consorzi per l’internazionalizzazione delle imprese sono concessi contributi per la copertura massima del 50% delle spese sostenute per l’esecuzione dei progetti di internazionalizzazione, da realizzare anche con contratti di rete con piccole e medie imprese non consorziate.
Ai fini delle imposte sui redditi le somme accantonate nelle riserve costituenti il patrimonio netto di tali consorzi concorrono alla formazione del reddito dell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite o dall’aumento del fondo consortile o del capitale sociale. I servizi resi da tali consorzi
alle piccole e medie imprese consorziate costituiscono servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali (art. 9, D.P.R. 633/1972).