(2726) Cumulabilità legge 598 Ricerca e Credito d'imposta per la ricerca DL. 70/2011 (Quesito inviato dalla Studio alla Regione Marche e MCC)

 

Questo è il quesito che è stato inviato alla Regione e  MCC.

Si resta in attesa del parere.

 

 

QUESITO - CUMULABILITA'  LEGGE 598 RICERCA MARCHE E CREDITO D'IMPOSTA PER LA RICERCA  DL.70/2011

LEGGE 598 RICERCA MARCHE

Il Decreto 268/IRE_11 del 9/11/2010 stabilisce quanto segue

9. Cumulabilità

Il contributo pubblico concesso ai sensi del presente bando non è cumulabile, per i medesimi costi ammissibili, con altre agevolazioni pubbliche (previste da norme comunitarie, statali, regionali) che siano qualificabili aiuti di stato ai sensi dell’art. 107 comma primo del trattato CE., nonchè con altri contributi pubblici concessi ai sensi del reg. 1998/2006 (de minimis) ad eccezione delle agevolazioni concesse sotto forma di garanzia dai Confidi iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 comma 1 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n.385, nel rispetto della normativa applicabile in materia di aiuti di stato ed in particolare nel rispetto delle intensità d’aiuto massime previste in tema di aiuti di Stato alla R&S dalla Commissione Europea.

Il contributo è cumulabile con le agevolazioni concesse sotto forma di credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo - Art.1, commi da 280-284 della legge n. 296/2006, nel rispetto della normativa applicabile in materia di aiuti di stato ed in particolare nel rispetto delle intensità d’aiuto massime previste in tema di aiuti di Stato alla R&S dalla Commissione Europea.

Considerazioni

Nel dicembre 2008 Il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito che questo credito d’imposta non è un aiuto di stato e quindi non viene applicata la disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (disciplina comunitaria 2006/c 323/01)

CREDITO D’IMPOSTA PER LE IMPRESE CHE FINANZIANO PROGETTI DI RICERCA IN UNIVERSITA’ O ENTI PUBBLICI  DI  RICERCA (d.l. n70 del 13 maggio 2011)

Sintesi dell’agevolazione

Il credito di imposta compete in tre quote annuali a decorrere da ciascuno degli anni 2011 e 2012 per l'importo percentuale che eccede la media degli investimenti in ricerca effettuati nel triennio 2008-2010

Spetta per gli investimenti realizzati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e fino alla  chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2012;

Compete nella misura del 90 per cento della spesa incrementale di investimento se lo stesso è commissionato ai soggetti di cui alla lettera a);

L'Agenzia delle Entrate stabilisce al punto 4.3  della circolare nr. 51/del  28/11/2011 ha chiarito quanto segue:

4.3 Cumulabilità con altre agevolazioni 

L’articolo 1 del decreto sviluppo non prevede specifici limiti alla possibilità

di  cumulare  il  credito  di  imposta  in  esame  con  altri  contributi  pubblici  o

agevolazioni.

Le imprese interessate, pertanto, potranno cumulare il credito di imposta con

altre agevolazioni o contributi pubblici concessi a fronte della medesima tipologia di

spese  in  ricerca,  salvo  che  le  norme  disciplinanti  tali  agevolazioni  dispongano

diversamente.  Resta  fermo  il  rispetto  del  limite  in  base  al  quale  l’importo  risultante  dal  cumulo dei benefici non deve risultare superiore ai costi sostenuti.

 

Considerazioni  sul credito d’imposta

 

Non dovrebbe essere quindi un aiuto di stato in quanto non vengono applicati i massimali previsti dalla disciplina comunitaria (2006/C 323/01).

Il meccanismo di calcolo di questa agevolazione è simile alla legge tremonti che non era aiuto di stato.

  

Questa è la mia interpretazione della norma

Esempio:  Legge 598 ricerca contributo 35%

Media contratti università anni 2008-2009-2010: € 10

Spese sostenute con l'Università nel 2011:  € 110

Incremento spese di ricerca del 2011 rispetto alla media 2008-2009-2010: €100  (€ 110 - € 10)

Credito d’imposta complessivamente spettante:  €100 * 0,9  =  € 90 che può essere usufruito in tre quote annuali:

€ 30 nel 2011

€ 30 nel 2012

€ 30 nel 2013

La spesa agevolabile è di € 110 (contratto con università):

La ditta prende il 35% con la 598 ricerca

Contributo legge 598 ricerca: € 38,5 (€ 110*0,35)

Cumulo agevolazioni (Legge 598 e credito d’imposta):

- €38,5 con la 598 ricerca;

-  € 30  bonus ricerca nel 2011

- € 30  bonus ricerca nel 2012

- € 1,5  bonus ricerca nel 2013 (non può usufruire di € 30 perchè il totale sarebbe maggiore di €110)

- €110  Totale agevolazione = totale spesa