(2717) Bonus fiscali e regimi speciali anche con adempimenti tardivi (Eutekne - 5/3/2012)

Fonte: Eutekne
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Bonus fiscali e regimi speciali anche con adempimenti «tardivi»

Il DL semplificazioni fiscali introduce la cosiddetta «remissione in bonis» per i soggetti in possesso dei requisiti sostanziali

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/ Lunedì 05 marzo 2012
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È possibile fruire di benefici fiscali e di regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o di altro adempimento di carattere formale, anche in caso di omissione di tale obbligo. Nello specifico, i contribuenti in possesso dei requisiti sostanziali previsti dalle singole norme, che non hanno però ottemperato ai necessari adempimenti, possono evitare la decadenza dal beneficio fiscale o dal regime speciale prescelto presentando, ancorché tardivamente, la relativa comunicazione e pagando una sanzione minima. Questo è quanto previsto dall’art. 2 comma 1 del DL “semplificazioni fiscali”.

Per accedere alla cosiddetta “remissione in bonis”, denominazione attribuita allo stesso art. 2, la violazione non deve però essere stata constatata o non devono essere iniziati gli accessi, le ispezioni, le verifiche o qualunque altra attività amministrativa di accertamento del quale il contribuente abbia avuto formale conoscenza.
Qualora siano rispettate le suddette condizioni, al contribuente in possesso dei requisiti sostanziali richiesti dalla norma di riferimento viene consentita la presentazione della comunicazione ovvero l’assolvimento del particolare adempimento previsto anche in ritardo, purché “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile”.

È altresì previsto che, contestualmente all’assolvimento dell’adempimento, il contribuente versi la sanzione in misura pari a 258 euro, ossia l’importo minimo previsto dall’art. 11 comma 1 del DLgs. 471/97. Quanto alle modalità del pagamento, la sanzione deve essere versata tramite modello F24 ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, ma senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti disponibili.

L’ambito applicativo del comma 1 del citato art. 2, in assenza di rimandi a benefici o regimi fiscali specifici, è sicuramente ampio. La locuzione “regimi fiscali opzionali” potrebbe riguardare, a titolo esemplificativo, la tassazione per trasparenza nell’ambito delle società di capitali (art. 115 del TUIR) o l’opzione per il consolidato fiscale (art. 117 del TUIR), entrambi esercitabili a seguito di trasmissione di apposita comunicazione, la cui mancata presentazione nei termini previsti impedisce, pur in presenza dei requisiti richiesti, di avvalersi dell’istituto.

Ambito applicativo “ampio”

Anche il regime delle nuove iniziative potrebbe beneficiare della nuova disposizione, così come l’opzione per la determinazione dell’IRAP in base al bilancio (ai sensi dell’art. 5-bis comma 2 del DLgs. 446/97).

Inoltre, la disposizione in esame potrebbe trovare applicazione con riferimento alla non imponibilità dei corrispettivi, delle quote e dei contributi per gli enti associativi (art. 148 del TUIR), per i quali è previsto l’obbligo di presentare il modello “EAS”.

Si segnala, altresì, che il secondo comma dell’art. 2 del DL sulle semplificazioni fiscali prevede una specifica sanatoria per le domande tardive di iscrizione negli elenchi dei beneficiari (ad esempio, associazioni di volontariato, ONLUS, associazioni di promozione sociale e sportive dilettantistiche) che intendono partecipare al riparto della quota del 5 per mille dell’IRPEF. In particolare, a decorrere dal 2012, possono accedere al riparto anche i soggetti che, pur non avendo assolto (in tutto o in parte) agli obblighi richiesti, siano in possesso dei requisiti richiesti, presentino la domanda di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre; tali soggetti devono provvedere al versamento contestuale della sanzione di 258 euro tramite modello F24, senza possibilità di compensazione con crediti disponibili.