3792 - Credito d'imposta riciclaggio plastiche miste - da 73 a 77 della legge di bilancio 2019

APPROFONDIMENTO

Credito d’imposta riciclaggio plastiche miste

Alle imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica ovvero imballaggi biodegradabili e compostabili o derivati dalla raccolta differenziata della carta e dell’alluminio, è riconosciuto, per il 2019 e il 2020, un credito d’imposta del 36% delle spese sostenute e documentate

 

LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (18G00172) (GU Serie Generale n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62)

 

Art. 1. (Risultati differenziali. Norme in materia di entrata e di spesa e altre disposizioni. Fondi speciali)

 

 

 

73. Al fine di incrementare il riciclaggio delle plastiche miste e

degli scarti non pericolosi dei processi di produzione industriale e

della lavorazione di selezione e di recupero dei rifiuti solidi

urbani, in alternativa all'avvio al recupero energetico, nonche' al

fine di ridurre l'impatto ambientale degli imballaggi e il livello di

rifiuti non riciclabili derivanti da materiali da imballaggio, a

tutte le imprese che acquistano prodotti realizzati con materiali

provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica

ovvero che acquistano imballaggi biodegradabili e compostabili

secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta

differenziata della carta e dell'alluminio e' riconosciuto, per

ciascuno degli anni 2019 e 2020, un credito d'imposta nella misura

del 36 per cento delle spese sostenute e documentate per i predetti

acquisti.

74. Il credito d'imposta di cui al comma 73 e' riconosciuto fino a

un importo massimo annuale di euro 20.000 per ciascun beneficiario,

nel limite massimo complessivo di un milione di euro annui per gli

anni 2020 e 2021.

75. Il credito d'imposta di cui al comma 73 e' indicato nella

dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di

riconoscimento del credito. Esso non concorre alla formazione del

reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle

attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli

articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta e' utilizzabile

esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto

legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non e' soggetto al limite di cui

al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il

credito e' utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio del periodo

d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli

acquisti dei prodotti di cui al comma 73. Ai fini della fruizione del

credito d'imposta, il modello F24 e' presentato esclusivamente

attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia

delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. I fondi

occorrenti per la regolazione contabile delle compensazioni

esercitate ai sensi del presente comma sono stanziati su apposito

capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla

contabilita' speciale « Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio ».

76. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo

economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da

adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, sono definiti i requisiti tecnici e le certificazioni

idonee ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli

imballaggi secondo la vigente normativa europea e nazionale, nonche'

i criteri e le modalita' di applicazione e di fruizione del credito

d'imposta di cui ai commi da 73 a 75, anche al fine di assicurare il

rispetto dei limiti di spesa annui di cui al comma 74.

77. E' soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,

comma 97, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. I conseguenti

risparmi sono destinati alla copertura dell'onere derivante dal comma