3757 - Tremonti ambientale e Conto energia - Nota tecnica del GSE del 22/11/2017

22/11/2017

CONTO ENERGIA, CHIARIMENTI IN MERITO

ALLA POSSIBILITA' DI CUMULO TRA CONTO

ENERGIA E LA C.D "TREMONTI AMBIENTE"

Facendo seguito alle richieste di chiarimento pervenute al GSE in merito alla possibilità di

cumulare gli incentivi in Conto Energia con le disposizioni di cui alla Legge n. 388/2000

(c.d. “Tremonti ambiente”), si chiarisce quanto segue.

La Tremonti ambiente, all’articolo 6, prevede che a decorrere dall'esercizio in corso al

1° gennaio 2001, la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a

investimenti ambientali non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle

imposte sui redditi. La disposizione agevolativa è stata abrogata a decorrere

dal 26 giugno 2012, con decreto legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito

con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Conseguentemente, è stato

possibile beneficiare di tale agevolazione, con riferimento agli investimenti

ambientali realizzati entro la data del 25 giugno 2012. In merito alla

cumulabilità dell'agevolazione fiscale con altre misure agevolative, la norma

in questione non reca alcuna specifica previsione finalizzata a disciplinare

tale aspetto. Ne consegue che, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con

la Risoluzione n. 58/E del 20 luglio 2016, la Tremonti ambiente deve ritenersi

fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme

disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente.

Con riferimento alle disposizioni inerenti all’incentivazione della produzione

di energia elettrica da impianti fotovoltaici, rilevano, pertanto, le previsioni in

tema di cumulabilità statuite da ciascuno dei decreti ministeriali di riferimento (c.d. “Conti energia”).

Rispetto ai decreti 28 luglio 2005 (I Conto Energia) e 19 febbraio 2007

(II Conto Energia) è possibile, alla luce delle relative disposizioni in tema

di cumulabilità, beneficiare sia dell’agevolazione fiscale di cui alla

Tremonti ambiente sia delle tariffe incentivanti riconosciute dal GSE

alla produzione di energia elettrica, nei limiti del 20% del costo dell’investimento.

Tale possibilità è, tra l’altro, esplicitamente prevista all’articolo 19 del D.M. 5 luglio 2012.

Nell’andare a chiarire i termini di cumulabilità, il succitato articolo 19 specifica,

altresì, che “la detassazione per investimenti di cui all’ articolo 6, commi da 13 a 19,

della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e all’articolo 5 del decreto legge 1 luglio 2009,

n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102” deve

intendersi un incentivo pubblico. Tale chiarimento impone, pertanto, la non

cumulabilità tra la Tremonti ambiente e i Conti Energia a meno che non sia

espressamente prevista la possibilità di cumulo.

L’articolo 5 del D.M. 6 agosto 2010 (III Conto Energia) e gli articoli 5 e 12,

rispettivamente, del D.M. 5 maggio 2011 (IV Conto Energia) e 5 luglio 2012

(V Conto Energia) stabiliscono le condizioni di cumulabilità, elencando in

modo tassativo i contributi e benefici pubblici esclusi dal divieto di cumulo,

non includendo la detassazione per investimenti ambientali.

La specifica agevolazione non è, poi, oggetto della deroga di cui al comma

4 del succitato articolo 5 del D.M. 6 agosto 2010 che, in casi particolari

(presenza di bandi pubblici per la concessione di incentivi pubblicati prima

della data di entrata in vigore dello stesso D.M.) fa salve le condizioni

di cumulabilità già previste dal II Conto Energia.

Ne deriva, pertanto, che la detassazione di cui alla Tremonti ambiente non

è cumulabile in alcuna misura con le tariffe incentivanti spettanti ai sensi del III, IV e V Conto Energia.

Pertanto, in considerazione del previsto divieto di cumulo e della peculiarità

del caso in esame, che ha richiesto una norma interpretativa si specifica che,

nell’ipotesi di voler continuare a godere delle tariffe incentivanti del III, IV e V Conto Energia,

è necessario che il Soggetto Responsabile rinunci al beneficio fiscale goduto.

A tal fine, sarà necessario manifestarne la volontà all’Agenzia delle Entrate secondo

le modalità e le prassi già rese disponibili dalla stessa, entro dodici mesi successivi

alla pubblicazione della presente news, dando evidenza al GSE dell’avvenuta richiesta

e quindi dell’effettiva rinuncia ai benefici fiscali.