Articolo 5 (Tutela dell’occupazione nelle imprese beneficiarie di aiuti)
1. Le imprese italiane ed estere che beneficiano di misure di aiuto di Stato operanti nel territorio nazionale che prevedono la valutazione dell’impatto occupazionale qualora, al di fuori dei casi riconducibili a giustificato motivo oggettivo, riducano i livelli occupazionali degli addetti all’unità produttiva o all’attività interessata dal beneficio nei cinque anni successivi alla data di completamento dell’investimento decadono dal beneficio in presenza di una riduzione superiore al 10%; la decadenza dal beneficio è disposta in misura proporzionale alla riduzione del livello occupazionale ed è comunque totale in caso di riduzione superiore al 50%.
2. Per le restituzioni dei benefici si applicano le disposizioni dell’articolo 4, commi 3 e 5. 3. Gli importi restituiti per effetto della revoca affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati nel medesimo importo all’amministrazione titolare della misura e vanno ad incrementare le disponibilità della misura stessa. Si applica il comma 5 dell’articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123. 4. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai benefici concessi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.