(2572) Ammortamento ed entrata in funzione del bene

Fonte: Eutekne.info 06 dicembre 2011

L´entrata in funzione di un bene strumentale, ai fini della deduzione delle quote di ammortamento, è legata all´effettivo funzionamento del bene stesso a nulla rilevando l´eventuale assenza di certificazioni richieste, ciò in quanto queste ultime rilevano solo sotto un profilo formale amministrativo, mentre ai fini fiscali occorre far riferimento a un concetto sostanziale.


A precisare questo importante principio è la Commissione provinciale di Reggio Emilia con la sentenza 479/01/11 depositata lo scorso 2 novembre. A una società la Guardia di Finanza contestava la regolarità del processo di ammortamento di un centro di ricerca sperimentale costruito al proprio interno in quanto mai entrato in funzione.
Secondo i verificatori era rilevante la circostanza che non risultavano ancora rilasciate alcune autorizzazioni amministrative (certificazione di agibilità e altro) che impedivano in concreto l´entrata in funzione del bene stesso.
Ne conseguiva l´indeducibilità della quota di ammortamento e di parte delle spese di manutenzione e riparazione collegate, a causa dell´errata determinazione del plafond annuale di deducibilità delle stesse. L´ufficio avallava l´operato della Guardia di Finanza ed emetteva avviso di accertamento.
La commissione tributaria cui si era rivolta il contribuente non ha invece condiviso le testi dell´agenzia delle Entrate.
Secondo i giudici di merito, infatti, nel caso di un bene strumentale, ai fini tributari è rilevante il momento in cui il cespite viene effettivamente immesso nel ciclo produttivo, quando entra in funzione, cioè quando svolge un´attività potenzialmente produttrice di reddito indipendentemente da ogni autorizzazione o concessione amministrativa. Queste ultime infatti possono rilevare in altri settori della pubblica amministrazione, anche con conseguenze sanzionatorie, ma non hanno nulla a che vedere con le finalità e le prospettive tipiche del sistema tributario.
Viene, sul punto, giustamente evidenziato che la norma fiscale, in vigore in precedenza, in tema di deducibilità delle quote di ammortamento, faceva riferimento all´anno in cui il bene «è stato o avrebbe potuto essere utilizzato», mentre, la disposizione in vigore consente la deducibilità «a partire dall´esercizio di entrata in funzione del bene». Ne consegue che, se il contribuente, come nella specie, è in grado di dimostrare l´effettiva funzionalità del bene a nulla rileva l´assenza di certificazioni amministrative.
A questo proposito il contribuente aveva esibito fatture relative all´erogazione di acqua, gas, servizi di pulizia che non lasciavano alcun dubbio sul fatto che il centro in questione fosse effettivamente operante.
Da qui l´accoglimento del ricorso del contribuente e la condivisibile condanna alle spese dell´Ufficio.