Molti bandi, relativi a contributi pubblici per le imprese, prevedono l'obbligo di comunicare il conto dedicato per effettuare i pagamenti alle spese agevolate.
Questo obbligo non esiste, fermo restando che tutti i pagamenti delle spese agevolate devono essere tracciati.
L'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Fornitura nel luglio 2011 ha chiarito che gli adempimenti previsti dalla legge 136/2010 non riguardano le aziende che ottengono agevolazioni a sostegno dell'attività d'impresa.
Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011
LINEE GUIDA SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI
DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136
3.3 Concessionari di finanziamenti pubblici anche europei
Dubbi interpretativi sono sorti riguardo il significato dell’espressione “concessionari di
finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle
forniture pubblici”, contenuta nell’art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010. Il problema
concerne l’applicazione della tracciabilità ai finanziamenti o agevolazioni erogati da un
soggetto pubblico - comunitario, nazionale o regionale - a sostegno dell’attività d’impresa (ad
esempio, i contributi erogati alle imprese a fondo perduto ovvero i finanziamenti agevolati ad
imprese ex legge 19 dicembre 1992, n. 488).
Sul punto, anche sulla base dell’avviso espresso dal Ministero dell’Interno e dall’Avvocatura
Generale dello Stato, si ritiene quanto segue.
Nelle ipotesi elencate, si rilevano certamente elementi che connotano la corresponsione di
risorse come finanziamenti pubblici: il che sembrerebbe indurre all’applicazione della
disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Tuttavia, tali casi non risultano
immediatamente riconducibili alla prestazione di forniture, servizi o lavori pubblici
strettamente intesi; quest’ultima circostanza, depone, pertanto, nel senso dell’esclusione delle
predette fattispecie dall’ambito di applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi
finanziari, atteso che l’art. 3 della legge n. 136/2010 richiede espressamente, ai fini
dell’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione, che i soggetti siano “a qualsiasi
titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici”, ovvero richiede una
correlazione con l’esecuzione di appalti di lavori, servizi e forniture. La natura eccezionale
delle disposizioni dettate dall’art. 3 esclude, inoltre, che possa farsi luogo ad una
interpretazione estensiva delle norme. Va da sé che i soggetti beneficiari di finanziamenti
saranno invece assoggettati alla disciplina di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2010 qualora
siano “a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici”.
Ad ogni buon conto, si consideri che una distinta disciplina è prevista, in materia, dalla legge
18 giugno 2009, n. 69 (recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,
la competitività nonché in materia di processo civile”), il cui art. 14 rinvia ad un decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze la definizione delle modalità necessarie per garantire
l’effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’utilizzo di risorse pubbliche e private,
impiegate per la realizzazione di interventi oggetto di finanziamento a valere sui fondi
strutturali comunitari e sul fondo per le aree sottoutilizzate.
Da quanto osservato, emerge che nella dizione “concessionari di finanziamenti pubblici”
prevista dall’articolo 3 della legge n. 136/2010, devono ritenersi inclusi (e, quindi, sottoposti
agli obblighi di tracciabilità) i soggetti, anche privati, destinatari di finanziamenti pubblici che
stipulano appalti pubblici per la realizzazione dell’oggetto del finanziamento,
indipendentemente dall’importo.