3599 - Conto dedicato - Non è obbligatorio per i contributi pubblici erogati alle imprese (Determinazione dell'ACVP nr. 4 del 7/7/2011)

 

Molti bandi, relativi a contributi pubblici per le imprese, prevedono l'obbligo di comunicare il conto dedicato per effettuare i pagamenti alle spese agevolate.

Questo obbligo non esiste, fermo restando che tutti i pagamenti delle spese agevolate devono essere tracciati.


L'Autorità per la  Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Fornitura  nel luglio 2011 ha chiarito che gli adempimenti  previsti dalla legge 136/2010 non riguardano le aziende che ottengono  agevolazioni a sostegno dell'attività d'impresa.

 

Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011

 

LINEE GUIDA SULLA TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI AI SENSI

DELL’ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010, N. 136

3.3 Concessionari di finanziamenti pubblici anche europei

 

Dubbi interpretativi sono sorti riguardo il significato dell’espressione “concessionari di

finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle

forniture pubblici”, contenuta nell’art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010. Il problema

concerne l’applicazione della tracciabilità ai finanziamenti o agevolazioni erogati da un

soggetto pubblico - comunitario, nazionale o regionale - a sostegno dell’attività d’impresa (ad

esempio, i contributi erogati alle imprese a fondo perduto ovvero i finanziamenti agevolati ad

imprese ex legge 19 dicembre 1992, n. 488).

Sul punto, anche sulla base dell’avviso espresso dal Ministero dell’Interno e dall’Avvocatura

Generale dello Stato, si ritiene quanto segue.

Nelle ipotesi elencate, si rilevano certamente elementi che connotano la corresponsione di

risorse come finanziamenti pubblici: il che sembrerebbe indurre all’applicazione della

disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari. Tuttavia, tali casi non risultano

immediatamente riconducibili alla prestazione di forniture, servizi o lavori pubblici

strettamente intesi; quest’ultima circostanza, depone, pertanto, nel senso dell’esclusione delle

predette fattispecie dall’ambito di applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi

finanziari, atteso che l’art. 3 della legge n. 136/2010 richiede espressamente, ai fini

dell’individuazione dell’ambito soggettivo di applicazione, che i soggetti siano “a qualsiasi

titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici”, ovvero richiede una

correlazione con l’esecuzione di appalti di lavori, servizi e forniture. La natura eccezionale

delle disposizioni dettate dall’art. 3 esclude, inoltre, che possa farsi luogo ad una

interpretazione estensiva delle norme. Va da sé che i soggetti beneficiari di finanziamenti

saranno invece assoggettati alla disciplina di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2010 qualora

siano “a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici”.

Ad ogni buon conto, si consideri che una distinta disciplina è prevista, in materia, dalla legge

18 giugno 2009, n. 69 (recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione,

la competitività nonché in materia di processo civile”), il cui art. 14 rinvia ad un decreto del

Ministro dell’economia e delle finanze la definizione delle modalità necessarie per garantire

l’effettiva tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’utilizzo di risorse pubbliche e private,

impiegate per la realizzazione di interventi oggetto di finanziamento a valere sui fondi

strutturali comunitari e sul fondo per le aree sottoutilizzate.

Da quanto osservato, emerge che nella dizione “concessionari di finanziamenti pubblici”

prevista dall’articolo 3 della legge n. 136/2010, devono ritenersi inclusi (e, quindi, sottoposti

agli obblighi di tracciabilità) i soggetti, anche privati, destinatari di finanziamenti pubblici che

stipulano appalti pubblici per la realizzazione dell’oggetto del finanziamento,

indipendentemente dall’importo.