3584 - Formazione 4.0 - Normativa: art.1 commi dal 46 al 56 legge 27/12/2017, n 205

LEGGE 27 dicembre 2017, n. 205

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (17G00222) (GU n.302 del 29-12-2017 - Suppl. Ordinario n. 62 )
note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/2018, ad eccezione dei commi 756, 808, 816, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 1127 e 1168 dell'art. 1 e dei commi 16, 36 e 37 dell'art. 18 che entrano in vigore il 29/12/2017.
46. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonche' dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attivita' di formazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, e' attribuito un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui e' occupato in attivita' di formazione negli ambiti di cui al comma 48. 47. Il credito d'imposta di cui al comma 46 e' riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, per le attivita' di formazione, negli ambiti richiamati al comma 48, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. 48. Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attivita' di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realta' aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'allegato A. 49. Non si considerano attivita' di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione. 50. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 46 e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo, non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e' utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 51. Al credito d'imposta di cui ai commi da 46 a 56 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 52. L'incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero dello sviluppo economico. 53. Ai fini dell'ammissibilita' al credito d'imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una societa' di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attivita' di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma. 54. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 53 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. 55. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio. 56. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi da 46 a 55 e' autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2019. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 46 a 55, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
55. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio

 

55. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.

46. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonche' dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attivita' di formazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, e' attribuito un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui e' occupato in attivita' di formazione negli ambiti di cui al comma 48.

47. Il credito d'imposta di cui al comma 46 e' riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, per le attivita' di formazione, negli ambiti richiamati al comma 48, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali.

48. Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attivita' di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realta' aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'allegato A.

49. Non si considerano attivita' di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione.

50. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 46 e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo, non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e' utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

51. Al credito d'imposta di cui ai commi da 46 a 56 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

52. L'incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero dello sviluppo economico.

53. Ai fini dell'ammissibilita' al credito d'imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una societa' di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attivita' di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma.

54. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 53 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile.

55. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.

56. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi da 46 a 55 e' autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2019. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 46 a 55, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

 

46. A tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonche' dal regime contabile adottato, che effettuano spese in attivita' di formazione nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, e' attribuito un credito d'imposta nella misura del 40 per cento delle spese relative al solo costo aziendale del personale dipendente per il periodo in cui e' occupato in attivita' di formazione negli ambiti di cui al comma 48. 47. Il credito d'imposta di cui al comma 46 e' riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 300.000 per ciascun beneficiario, per le attivita' di formazione, negli ambiti richiamati al comma 48, pattuite attraverso contratti collettivi aziendali o territoriali. 48. Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attivita' di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realta' aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'allegato A. 49. Non si considerano attivita' di formazione ammissibili la formazione ordinaria o periodica organizzata dall'impresa per conformarsi alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, di protezione dell'ambiente e ad ogni altra normativa obbligatoria in materia di formazione. 50. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono state sostenute le spese di cui al comma 46 e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo, non concorre alla formazione del reddito ne' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed e' utilizzabile a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono sostenuti esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. 51. Al credito d'imposta di cui ai commi da 46 a 56 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 52. L'incentivo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 31 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alla formazione. Agli adempimenti europei provvede il Ministero dello sviluppo economico. 53. Ai fini dell'ammissibilita' al credito d'imposta, i costi sono certificati dal soggetto incaricato della revisione legale o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Tale certificazione deve essere allegata al bilancio. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore legale dei conti o di una societa' di revisione legale dei conti. Il revisore legale dei conti o il professionista responsabile della revisione legale dei conti, nell'assunzione dell'incarico, osserva i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro emanazione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Le spese sostenute per l'attivita' di certificazione contabile da parte delle imprese di cui al terzo periodo sono ammissibili entro il limite massimo di euro 5.000. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dagli obblighi previsti dal presente comma. 54. Nei confronti del revisore legale dei conti o del professionista responsabile della revisione legale dei conti che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti per il rilascio della certificazione di cui al comma 53 si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile. 55. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio. 56. Per l'attuazione delle disposizioni dei commi da 46 a 55 e' autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2019. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui ai commi da 46 a 55, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Testo in vigore dal: 1-1-2018
(Allegato A )
ATTIVA I RIFERIMENTI NORMATIVI IN MULTIVIGENZA
 
                                                           Allegato A 
                                               (articolo 1, comma 48) 
 
     (Credito d'imposta per le spese di formazione 4.0 - Ambiti) 
 
a) Vendita e marketing: 
  I. Acquisti 
  II. Commercio al dettaglio 
  III. Commercio all'ingrosso 
  IV. Gestione del magazzino 
  V. Servizi ai consumatori 
  VI. Stoccaggio 
  VII. Tecniche di dimostrazione 
  VIII. Marketing 
  IX. Ricerca di mercato 
b) Informatica 
  I. Analisi di sistemi informatici 
  II. Elaborazione elettronica dei dati 
  III. Formazione degli amministratori di rete 
  IV. Linguaggi di programmazione 
  V. Progettazione di sistemi informatici 
  VI. Programmazione informatica 
  VII. Sistemi operativi 
  VIII. Software per lo sviluppo e la gestione  di  beni  strumentali
oggetto dell'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 
  IX. Software oggetto dell'allegato B alla legge 11  dicembre  2016,
n. 232 
c) Tecniche e tecnologie di produzione 
  I. Fabbricazione di armi da fuoco 
  II. Fabbricazione di utensili e stampi 
  III. Fusione dei metalli e costruzione di stampi 
  IV. Idraulica 
  V. Ingegneria meccanica 
  VI. Ingegneria metallurgica 
  VII. Lavorazione della lamiera 
  VIII. Meccanica di precisione 
  IX. Lavorazione a macchina dei metalli 
  X. Saldatura 
  XI. Siderurgia 
  XII. Climatizzazione 
  XIII. Distribuzione del gas 
  XIV. Energia nucleare, idraulica e termica 
  XV. Ingegneria climatica 
  XVI. Ingegneria elettrica 
  XVII. Installazione e manutenzione di linee elettriche 
  XVIII. Installazioni elettriche 
  XIX. Produzione di energia elettrica 
  XX. Riparazione di apparecchi elettrici 
  XXI. Elettronica delle telecomunicazioni 
  XXII. Ingegneria del controllo 
  XXIII. Ingegneria elettronica 
  XXIV. Installazione di apparecchiature di comunicazione 
  XXV. Manutenzione di apparecchiature di comunicazione 
  XXVI. Manutenzione di apparecchiature elettroniche 
  XXVII. Robotica 
  XXVIII. Sistemi di comunicazione 
  XXIX. Tecnologie delle telecomunicazioni 
  XXX. Tecnologie di elaborazione dati 
  XXXI. Biotecnologie 
  XXXII. Conduzione di impianti e macchinari di trasformazione 
  XXXIII. Ingegneria chimica 
  XXXIV. Ingegneria chimica dei processi 
  XXXV. Processi petroliferi, gas e petrolchimici 
  XXXVI. Tecniche di chimica dei processi 
  XXXVII. Tecniche di laboratorio (chimico) 
  XXXVIII. Tecnologie biochimiche 
  XXXIX. Cantieristica navale 
  XL. Manutenzione e riparazione imbarcazioni 
  XLI. Ingegneria automobilistica 
  XLII. Ingegneria motociclistica 
  XLIII. Manutenzione e riparazione di veicoli 
  XLIV. Progettazione di aeromobili 
  XLV. Manutenzione di aeromobili 
  XLVI. Agricoltura di precisione 
  XLVII. Lavorazione degli alimenti 
  XLVIII. Conservazione degli alimenti 
  XLIX. Produzione bevande 
  L. Lavorazione del tabacco 
  LI. Scienza e tecnologie alimentari 
  LII. Confezione di calzature 
  LIII. Filatura 
  LIV. Lavorazione del cuoio e delle pelli 
  LV. Preparazione e filatura della lana 
  LVI. Produzione di capi di abbigliamento 
  LVII. Produzione di cuoio e pellami 
  LVIII. Sartoria 
  LIX. Selleria 
  LX. Tessitura industriale 
  LXI. Ceramica industriale 
  LXII. Ebanisteria 
  LXIII. Fabbricazione di mobili 
  LXIV. Falegnameria (non edile) 
  LXV. Lavorazione della gomma 
  LXVI. Lavorazione e curvatura del legno 
  LXVII. Lavorazione industriale del vetro 
  LXVIII. Produzione della plastica 
  LXIX. Produzione e lavorazione della carta 
  LXX. Produzione industriale di diamanti 
  LXXI. Tecnologie del legno da costruzione 
  LXXII. Estrazione di carbone 
  LXXIII. Estrazione di gas e petrolio 
  LXXIV. Estrazione di materie grezze 
  LXXV. Ingegneria geotecnica 
  LXXVI. Ingegneria mineraria 
  LXXVII. Cartografia/agrimensura e rilievi 
  LXXVIII. Progettazione delle strutture architettoniche 
  LXXIX. Progettazione e pianificazione urbana 
  LXXX. Progettazione edilizia 
  LXXXI. Costruzione di ponti 
  LXXXII. Costruzione di strade 
  LXXXIII. Edilizia 
  LXXXIV. Impianti idraulici, riscaldamento e ventilazione 
  LXXXV. Ingegneria civile 
  LXXXVI. Ingegneria edile 
  LXXXVII. Ingegneria portuale 
  LXXXVIII. Tecnologie edili ed ingegneristiche (Building Information
Modeling) 
55. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni applicative necessarie, con particolare riguardo alla documentazione richiesta, all'effettuazione dei controlli e alle cause di decadenza dal beneficio.