(2578) Settore navale ed Aiuti di Stato (Commissione UE 14/12/2011)

Navigazione e trasporti  - FONTE: IPSOA

Settore navale, aiuti di Stato per innovare

La Commissione ritiene opportuno continuare ad applicare al settore della costruzione navale specifiche disposizioni relative agli aiuti all’innovazione, avendo cura di garantire che tali aiuti non incidano negativamente sulle condizioni degli scambi e sulla concorrenza in misura contraria al comune interesse.

La Commissione può autorizzare aiuti concessi ai cantieri navali, o, in caso di crediti all'esportazione, gli aiuti agli armatori per la costruzione, la riparazione e la trasformazione di navi, nonché aiuti all’innovazione concessi per la costruzione di strutture galleggianti e mobili in alto mare.

Gli aiuti di Stato all’innovazione devono indurre il beneficiario a cambiare comportamento, inducendolo ad accrescere il livello di innovazione e a realizzare progetti innovativi che diversamente non sarebbero stati realizzati o lo sarebbero stati in misura più limitata.

L'effetto di incentivazione è individuato mediante un'analisi controfattuale, che compara i livelli previsti di attività con e senza aiuti.

La presente disciplina individua pertanto condizioni specifiche che consentiranno agli Stati membri di accertarsi della presenza di un effetto di incentivazione.

Una serie di regole informali relative agli aiuti all’innovazione per il settore della costruzione navale, concernenti in particolare i costi ammissibili e la conferma del carattere innovativo del progetto, è stata elaborata di concerto con l’industria ed è applicata dalla Commissione nella sua prassi decisionale.

Per motivi di trasparenza, tali regole dovrebbero essere formalmente integrate nelle norme sugli aiuti all’innovazione.

Per quanto riguarda gli aiuti a finalità regionale, nel 2013 la Commissione rivedrà gli orientamenti orizzontali in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013

Pertanto, fino ad allora la Commissione continuerà ad applicare le stesse norme specifiche per gli aiuti a finalità regionale nel settore della costruzione navale che sono attualmente previste nella disciplina del 2003.

La Commissione riesaminerà la situazione nel contesto della revisione degli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

Per quanto riguarda i crediti all'esportazione, la presente disciplina intende rispettare gli obblighi internazionali applicabili in materia.

La presente disciplina contiene pertanto specifiche disposizioni relative agli aiuti all’innovazione e agli aiuti a finalità regionale applicabili al settore della costruzione navale, nonché disposizioni in materia di crediti all’esportazione.

Inoltre, gli aiuti al settore della costruzione navale possono essere considerati compatibili con il mercato interno ai sensi del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e delle disposizioni orizzontali in materia di aiuti di Stato, salvo se disposto diversamente in tali strumenti.

A norma dell'articolo 346 del trattato e fatte salve le disposizioni dell'articolo 348 del trattato, ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza per quanto riguarda le sovvenzioni relative alle navi militari.

La Commissione intende applicare i principi previsti nella presente disciplina dal 1 o gennaio 2012 al 31 dicembre 2013. Successivamente a tale data la Commissione prevede di includere le disposizioni relative agli aiuti all’innovazione nella disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e di integrare gli aiuti di Stato a finalità regionale per il settore della costruzione navale negli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale.

Fin dai primi anni ’70, gli aiuti di Stato alla costruzione navale sono stati oggetto di una serie di regimi specifici, gradualmente allineati alle disposizioni sugli aiuti di Stato orizzontali.

L'attuale disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale giungerà a scadenza il 31 dicembre 2011.

Coerentemente con la sua politica di trasparenza e semplificazione delle norme sugli aiuti di Stato, la Commissione intende, nella misura più ampia possibile, eliminare le differenze tra le norme applicabili alla costruzione navale e quelle applicabili ad altri settori industriali, estendendo alla costruzione navale le disposizioni orizzontali di carattere generale.

Ciò nonostante, la Commissione riconosce che il settore della costruzione navale presenta alcune caratteristiche distintive, ad esempio le serie produttive limitate, le dimensioni, il valore e la complessità delle unità prodotte e il fatto che le navi prototipo sono successivamente utilizzate commercialmente.

A cura della Redazione

(Documento Commissione UE 14/12/2011, n. 364)
14/12/2011