3534 - Credito d'imposta per la pubblicità - Ammesse le spese sostenute a partire dal 24/6/2017 (art.4 decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148)

DECRETO-LEGGE 16 ottobre 2017, n. 148

Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. (17G00166) (GU Serie Generale n.242 del 16-10-2017)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/10/2017

 

 Art. 4 
 
Incentivi fiscali agli investimenti  pubblicitari  e  in  materia  di
                             audiovisivo 
 
  1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il primo, secondo e terzo periodo del comma 3 sono  sostituiti
dai seguenti: «Per la concessione del credito di imposta  di  cui  al
comma 1 e' autorizzata la spesa di 62,5 milioni di  euro  per  l'anno
2018, che costituisce  tetto  di  spesa.  Agli  oneri  derivanti  dal
periodo precedente, pari a 62,5 milioni di euro per l'anno  2018,  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   il
pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui  all'articolo  1
della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del  Fondo
e' da imputare per 50 milioni di  euro  sulla  quota  spettante  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri e  per  12,5  milioni  di  euro
sulla quota spettante  al  Ministero  dello  sviluppo  economico.  Le
risorse destinate al riconoscimento del  credito  d'imposta  medesimo
sono iscritte nel pertinente capitolo dello stato di  previsione  del
Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  sono  trasferite  nella
contabilita' speciale n. 1778  «Agenzia  delle  entrate  -  fondi  di
bilancio»  per  le  necessarie  regolazioni  contabili.  Agli   oneri
derivanti dall'attuazione del comma 2 si provvede  mediante  utilizzo
delle  risorse  del  Fondo  per   il   pluralismo   e   l'innovazione
dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016,
n. 198.»; 
    b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Ai fini della
prima applicazione del comma 1, una quota pari a 20 milioni di  euro,
a valere sulla quota di spettanza della Presidenza del Consiglio  dei
ministri  dello  stanziamento  relativo   all'annualita'   2018,   e'
destinata al  riconoscimento  del  credito  d'imposta  esclusivamente
sugli investimenti pubblicitari incrementali sulla stampa  quotidiana
e periodica, anche online, di cui al comma 1 effettuati dal 24 giugno
2017 al 31 dicembre 2017, purche' il loro valore superi almeno dell'1
per  cento  l'ammontare  degli  analoghi  investimenti   pubblicitari
effettuati dai medesimi soggetti sugli stessi mezzi  di  informazione
nel corrispondente periodo dell'anno 2016.». 
  2. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 ottobre 2013, n. 112, la
lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) legge 12 novembre  2016,
n. 220, recante «Disciplina del  cinema  e  dell'audiovisivo;»  e  la
lettera e) e' soppressa.