3507 - Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari (Art. 57-bis - Decreto legge 50 del 24/4/2017)

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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50

Testo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (in Supplemento

ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 95 del 24

aprile 2017), coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017,

n. 96 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante:

«Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore

degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da

eventi sismici e misure per lo sviluppo.». (17A04320)

(GU n.144 del 23-6-2017 - Suppl. Ordinario n. 31)

Vigente al: 23-6-2017

 

Art. 57-bis

 

Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su

quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche

locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova

costituzione

 

 

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 aprile 2017, n. 50

Testo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (in Supplemento

ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 95 del 24

aprile 2017), coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017,

n. 96 (in questo stesso Supplemento ordinario alla pag. 1), recante:

«Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore

degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da

eventi sismici e misure per lo sviluppo.». (17A04320)

(GU n.144 del 23-6-2017 - Suppl. Ordinario n. 31)

Vigente al: 23-6-2017

 

Art. 57-bis

 

Incentivi fiscali agli investimenti pubblicitari incrementali su

quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche

locali e misure di sostegno alle imprese editoriali di nuova

costituzione

 

1. A decorrere dall'anno 2018, alle imprese e ai lavoratori

autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla

stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e

radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi

almeno dell'1 per cento gli analoghi investimenti effettuati sugli

stessi mezzi di informazione nell'anno precedente, e' attribuito un

contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento

del valore incrementale degli investimenti effettuati, elevato al 90

per cento nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start

up innovative, nel limite massimo complessivo di spesa stabilito ai

sensi del comma 3. Il credito d'imposta e' utilizzabile

esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del

decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, previa istanza diretta al

Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del

Consiglio dei ministri. Con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare

ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel

rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, entro

centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalita' e i

criteri di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma,

con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al

beneficio, ai casi di esclusione, alle procedure di concessione e di

utilizzo del beneficio, alla documentazione richiesta,

all'effettuazione dei controlli e alle modalita' finalizzate ad

assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 3. Agli

eventuali adempimenti europei, nonche' a quelli relativi al Registro

nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Dipartimento per

l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei

ministri.

 

2. Per favorire la realizzazione di progetti innovativi, anche con

lo scopo di rimuovere stili di comunicazione sessisti e lesivi

dell'identita' femminile e idonei a promuovere la piu' ampia

fruibilita' di contenuti informativi multimediali e la maggiore

diffusione dell'uso delle tecnologie digitali, e' emanato

annualmente, con decreto del capo del Dipartimento per l'informazione

e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, un bando

per l'assegnazione di finanziamenti alle imprese editrici di nuova

costituzione.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede

mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e

l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26

ottobre 2016, n. 198. Il credito d'imposta di cui al comma 1 e'

concesso nel limite complessivo, che costituisce tetto di spesa,

stabilito annualmente con il decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 198 del 2016;

con il medesimo decreto e' altresi' stabilito annualmente il criterio

di ripartizione dell'onere complessivo delle incentivazioni concesse

a carico delle quote del Fondo spettanti rispettivamente alla

Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dello sviluppo

economico. Le risorse destinate al riconoscimento del credito

d'imposta di cui al comma 1 sono iscritte nel pertinente capitolo

dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

e sono trasferite nella contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle

entrate - Fondi di bilancio» per la regolazione contabile delle

compensazioni esercitate ai sensi del comma 1. I finanziamenti da

assegnare ai sensi del comma 2 sono concessi, mediante utilizzo delle

risorse del medesimo Fondo per il pluralismo e l'innovazione

dell'informazione, nel limite massimo di spesa, che costituisce tetto

all'erogazione del beneficio, stabilito annualmente con il decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1,

comma 6, della predetta legge n. 198 del 2016, nell'ambito della

quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza

della Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro

dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

4. Le amministrazioni interessate provvedono allo svolgimento delle

attivita' amministrative inerenti alle disposizioni di cui al

presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e

finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.