3500 - La legge Sabatini non è in de minimis. Cumulabilità

SABATINI

Circolare 15 febbraio 2017, n. 14036

Termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione dei

contributi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il

Ministro dell’economia e delle finanze, 25 gennaio 2016, recante la disciplina dei contributi

e dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di

piccole e medie imprese.

 

 

8.2 Le agevolazioni rientrano fra gli aiuti di Stato comunicati in esenzione a valere sui

regolamenti comunitari di settore. Tali aiuti non sono concessi a titolo di “de minimis”.

 

 

FAQ

 

7.2 In quale regime specifico di agevolazione ricade il contributo Nuova Sabatini? E’ un aiuto in regime “de minimis”?

La Nuova Sabatini è un aiuto di stato comunicato in esenzione a valere sui regolamenti comunitari relativi al settore di riferimento e pertanto non è in regime “de minimis”. Le agevolazioni, configurabili come “contributo in conto impianti”, sono concesse nei limiti dell’intensità di aiuto massima concedibile in rapporto agli investimenti previste dai seguenti regolamenti in vigore dal 1 gennaio 2015:
- regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 (GBER) per il settore "altro" con intensità agevolative massime del 10% per le medie imprese e 20% per le piccole imprese;
- regolamento (CE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, per il settore della produzione dei prodotti agricoli con intensità agevolativa massima del 40% e del 50% nelle regioni meno sviluppate;
- regolamento (UE) n. 1388/2014 del 16 dicembre 2014, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura con intensità agevolativa massima del 50%.

 

CUMULABILITA'

FAQ

 

9.1 Quali altre forme di agevolazione sono cumulabili?

Per le imprese appartenenti a settori diversi da agricoltura e pesca le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006, ivi compresa la garanzia del Fondo di garanzia, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime previste dall’articolo 15 del regolamento GBER. La disciplina relativa al cumulo del contributo di cui all’articolo 7 comma 1 del decreto 27 novembre 2013 con le agevolazioni concesse a titolo de minimis deve intendersi estesa al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

• Per le imprese agricole le agevolazioni non possono essere cumulate con aiuti de minimis ai sensi del regolamento (CE) n. 1535/2007. Per le medesime imprese le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato, con i contributi finanziari forniti dagli Stati membri, inclusi quelli di cui all'articolo 108, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005, con i contributi finanziari comunitari in relazione agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non comporti il superamento delle intensità massime e importi globali massimi fissati dal regolamento di riferimento. La disciplina relativa al cumulo del contributo di cui all’articolo 7 comma 2 del decreto con le agevolazioni concesse a titolo de minimis deve intendersi estesa al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.

• Nel settore della pesca e acquacoltura le agevolazioni possono essere cumulate con altri aiuti esentati in virtù del regolamento (CE) 736/2008 o con gli aiuti de minimis che soddisfino le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 875/2007, ovvero con altri finanziamenti comunitari relativi agli stessi costi ammissibili, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo di aiuto più elevati applicabili in base al regolamento (CE) 736/2008. La disciplina relativa al cumulo del contributo di cui all’articolo 7 comma 2 del decreto con le agevolazioni concesse a titolo de minimis deve intendersi estesa al regolamento (UE) n. 1388 della Commissione, del 16 dicembre 2014 e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014 per gli aiuti de minimis.

(Art. 7 DM 27 novembre 2013)

 

9.2 Cosa deve indicare nel modulo di domanda un’impresa che ha richiesto altre agevolazioni di qualsiasi natura previste da norme statali, regionali, comunitarie o comunque concesse da istituzioni o enti pubblici, incluse quelle a titolo di de minimis, sugli stessi beni oggetto dell’investimento senza che si sia ancora concluso l’iter istruttorio o di assegnazione dei contributi?

La procedura automatica della "nuova Sabatini" che prevede una tempistica specificamente definita dalla normativa, non consente la gestione di ulteriori procedure di concessione di altre agevolazioni con iter non ancora concluso. La procedura , infatti, non prevede la presentazione di documentazione integrativa oltre al modulo di domanda ed ai relativi allegati e nel modulo di domanda stesso ogni impresa dovrà esercitare necessariamente una delle due opzioni previste (“dichiarazione di non aver richiesto e/o ottenuto altre agevolazioni …” oppure “dichiarazione di essere stata assegnataria di agevolazioni …”).

9.3 La Nuova Sabatini è cumulabile con il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all’Articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116?

Il credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi non è considerato aiuto di Stato e, pertanto, non concorre a formare il cumulo di cui all’art. 7 del DM 27 novembre 2013 relativamente ai beni agevolati a valere sulla misura “Nuova Sabatini”.

 

9.4 La Nuova Sabatini è cumulabile con norme che prevedono benefici di carattere fiscale applicabili alla generalità delle imprese?

Le agevolazioni concesse dalla Nuova Sabatini possono essere cumulate con altre agevolazioni, che a loro volta consentano la cumulabilità, nel limite dei massimali ESL fissati dalla normativa comunitaria per gli aiuti alle PMI.
Ciò premesso si chiarisce che, a maggior ragione, le agevolazioni della Nuova Sabatini possono coesistere, sugli stessi beni, con tutte le norme che, prevedendo benefici di carattere fiscale applicabili alla generalità delle imprese, non sono da considerare “aiuti di Stato” e non concorrono, quindi, a formare cumulo.