3455 - Le agevolazioni per le imprese localizzate nelle aree terremotate previste dal decreto-legge nr. 189 del 17 ottobre 2016

 

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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 17 ottobre 2016, n. 189

Testo del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 244 del 18 ottobre 2016), coordinato con la legge di conversione 15 dicembre 2016, n. 229 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1 ), recante: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016.". (16A08716) (GU Serie Generale n.294 del 17-12-2016)

Art. 19 
Fondo di garanzia per le PMI  in  favore  delle  zone  colpite  dagli
                       eventi sismici del 2016 
 
  1. Per la durata di tre anni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto, in favore delle micro, piccole e medie imprese, ivi
comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unita'  locali
ubicate nei territori dei Comuni di cui  all'articolo  1,  che  hanno
subito  danni  in  conseguenza  degli  eventi  sismici  ((   di   cui
all'articolo  1  )),  l'intervento  del  fondo  di  garanzia  di  cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662, e' concesso, a titolo gratuito e con  priorita'  sugli  altri
interventi, per un importo massimo garantito per singola  impresa  di
2.500.000 euro. Per gli interventi di garanzia diretta la percentuale
massima di copertura e'  pari  all'80  per  cento  dell'ammontare  di
ciascuna  operazione  di  finanziamento.  Per   gli   interventi   di
controgaranzia la percentuale massima di copertura e' pari al 90  per
cento  dell'importo  garantito  dal  confidi  o  da  altro  fondo  di
garanzia, a condizione che  le  garanzie  da  questi  rilasciate  non
superino la percentuale massima di copertura dell'80  per  cento.  Le
disposizioni di cui al presente comma si applicano nel rispetto della
normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. 

Art. 20 
 
                  Sostegno alle imprese danneggiate 
                    dagli eventi sismici del 2016 
 
  1. Una quota pari a complessivi 35 milioni di  euro  delle  risorse
del fondo di cui all'articolo 4,  e'  trasferita  sulle  contabilita'
speciali di cui al comma 4 del medesimo articolo 4  ed  e'  riservata
alla concessione di agevolazioni, nella forma del contributo in conto
interessi, alle  imprese,  con  sede  o  unita'  locali  ubicate  nei
territori dei Comuni di cui all'articolo 1, che  hanno  subito  danni
per effetto degli eventi sismici (( di cui all'articolo  1  )).  Sono
comprese tra i beneficiari anche le  imprese  agricole  la  cui  sede
principale non e' ubicata nei territori (( dei  Comuni  di  cui  agli
allegati 1 e 2 )), ma i cui fondi siano situati in tali territori.  I
criteri, anche per la ripartizione, e le modalita' per la concessione
dei contributi in conto interessi  sono  stabiliti  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il  Ministro
dello sviluppo economico, su proposta delle Regioni interessate. 
  2. Al fine di sostenere  la  ripresa  e  lo  sviluppo  del  tessuto
produttivo  ((  dell'area  colpita  dagli  eventi  sismici   di   cui
all'articolo 1 )), le risorse di  cui  al  comma  1,  possono  essere
utilizzate anche per agevolazioni nella forma di contributo in  conto
capitale alle imprese che realizzino, ovvero  abbiano  realizzato,  a
partire dal 24 agosto 2016, investimenti produttivi nei territori dei
Comuni di cui all'articolo 1.  L'ammontare  delle  disponibilita',  i
criteri,  le  condizioni  e  le  modalita'   di   concessione   delle
agevolazioni di cui  al  presente  comma  sono  disciplinati  con  il
provvedimento di  cui  al  comma  1,  tenuto  conto  delle  effettive
disponibilita' in relazione  all'onere  per  i  contributi  in  conto
interesse. Alla concessione delle agevolazioni  di  cui  al  presente
comma provvedono i vice commissari, ai sensi dell'articolo  1,  comma
5. 
  3. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano  nel
rispetto della normativa europea e nazionale in materia di  aiuti  di
Stato. 

 Art. 21 
 
Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo  delle  aziende  agricole,
                    agroalimentari e zootecniche 

Art. 22 
 
                        Promozione turistica 
 
  1. Il Commissario straordinario, sentite le Regioni interessate, al
fine di sostenere la ripresa delle attivita' economiche nei territori
colpiti dagli eventi sismici (( di cui all'articolo 1 )),  predispone
in accordo con ENIT - Agenzia nazionale  del  turismo  entro  novanta
giorni dalla data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  un
programma per la promozione e il rilancio del  turismo  nei  medesimi
territori. 
  2. Il programma di cui al comma 1  e'  realizzato  a  valere  sulle
risorse disponibili a legislazione vigente  sul  bilancio  di  ENIT -
Agenzia nazionale del turismo, nel limite massimo  di  2  milioni  di
euro per l'anno 2017. 


Art. 23 
 
             Contributi INAIL per la messa in sicurezza 
                       di immobili produttivi 
 
  1.  Per  assicurare  la  ripresa  e  lo  sviluppo  delle  attivita'
economiche in condizioni di sicurezza per i lavoratori nei  territori
dei Comuni di cui all'articolo 1,  e'  trasferita  alla  contabilita'
speciale di cui all'articolo 4 la somma di  trenta  milioni  di  euro
destinata dall'Istituto nazionale assicurazione contro gli  infortuni
sul lavoro (INAIL), nel bilancio di previsione per  l'anno  2016,  al
finanziamento dei progetti di investimento e formazione in materia di
salute e sicurezza sul lavoro. 
  2. La ripartizione fra le Regioni interessate delle somme di cui al
comma 1 e i relativi criteri generali di utilizzo sono  definiti  con
provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2,  nel
rispetto dei  regolamenti  UE  n.  1407/2013  e  n.  1408/2013  della
Commissione del 18 dicembre  2013,  relativi  all'applicazione  degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis». 

Art. 24 
 
Interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese  nelle  zone
                    colpite dagli eventi sismici 
 
  1. Per sostenere  il  ripristino  ed  il  riavvio  delle  attivita'
economiche  gia'  presenti  nei  territori  dei  Comuni  ((  di   cui
all'articolo 1 )), sono concessi a micro, piccole  e  medie  imprese,
danneggiate dagli eventi sismici di cui all'articolo 1, finanziamenti
agevolati a  tasso  zero  a  copertura  del  cento  per  cento  degli
investimenti fino a  30.000  euro.  I  finanziamenti  agevolati  sono
rimborsati in 10 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento. 
  2. Per sostenere la nascita e la realizzazione di nuove  imprese  e
nuovi investimenti nei territori dei Comuni di  cui  all'articolo  1,
nei   settori   della   trasformazione    di    prodotti    agricoli,
dell'artigianato,  dell'industria,  dei  servizi  alle  persone,  del
commercio e del turismo  sono  concessi  a  micro,  piccole  e  medie
imprese finanziamenti agevolati, a tasso zero, a copertura del  cento
per cento degli investimenti fino a  600.000  euro.  I  finanziamenti
sono rimborsati in 8 anni con un periodo di 3 anni di preammortamento 
  3. I finanziamenti di cui al presente articolo sono  concessi,  per
l'anno 2016, nel limite massimo di 10 milioni di  euro,  a  tal  fine
utilizzando  le  risorse   disponibili   sull'apposita   contabilita'
speciale del fondo per la crescita sostenibile, di  cui  all'articolo
23  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 
  4. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle  modalita'
di concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2  si  provvede
con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, sentito
il Ministero dello sviluppo economico, nel rispetto  della  normativa
europea e nazionale in materia di aiuti di Stato 


Art. 25 
 
                   Rilancio del sistema produttivo 
 
  1. Per garantire ai territori dei Comuni  di  cui  all'articolo  1,
percorsi di sviluppo economico  sostenibile  e  per  sostenere  nuovi
investimenti  produttivi,  anche   attraverso   l'attrazione   e   la
realizzazione  di  progetti  imprenditoriali   di   nuovi   impianti,
ampliamento di impianti  esistenti  e  riconversione  produttiva,  si
prevede  l'applicazione,  nei  limiti  delle  risorse  effettivamente
disponibili, del regime di aiuto, di cui al decreto-legge  1°  aprile
1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  maggio
1989, n. 181,  come  disciplinato  dal  decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico in data 9 giugno 2015, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 3 agosto 2015, ai sensi di quanto  previsto  dal
regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del  17  giugno  2014,
che dichiara alcune categorie di aiuti  compatibili  con  il  mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e  108  del  trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea. 
  2. Al fine di consentire l'applicazione del regime di aiuto di  cui
al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico, con propri decreti,
provvede a riconoscere i Comuni (( di cui agli  allegati  1  e  2  ))
quale area in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27
del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.