(2678) Documento unico di regolarità contributiva: non è ammessa l'autocertificazione (IlSole24Ore 8/2/2012)

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08/02/2012 

Documento unico di regolarità contributiva: non è ammessa l'autocertificazione

di Fausto Indelicato Avv., Studio Legale Rusconi & Partners
 

Con nota del 16 gennaio 2012 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che anche in seguito alla nuova disciplina prevista dall’art. 44-bis (“Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’art. 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore”) del d.p.r. 445/2000, rimane assolutamente impossibile la sostituzione del DURC con la dichiarazione di regolarità contributiva da parte del soggetto interessato.

La ragione di questa esclusione, ad avviso del Ministero, è duplice.

 

Sotto un primo profilo, la norma è inserita nell’ambito della sezione del d.p.r. 445/2000 che disciplina i certificati e rispetto ai quali l’art. 40 del medesimo d.p.r. ne prevede una utilizzabilità solo nei rapporti tra privati.

Secondariamente viene precisato come la certificazione relativa al regolare versamento della contribuzione obbligatoria “…non è la mera certificazione dell’effettuazione di una somma a titolo di contribuzione (come lascia intendere l’art. 46 lett. P, del d.p.r. n. 445/2000), ma una attestazione dell’Istituto previdenziale circa la correttezza della posizione contributiva di una realtà aziendale effettuata dopo complesse valutazioni tecniche di natura contabile derivanti dalla applicazione di discipline lavoristiche, contrattuali e previdenziali”.

Quindi, secondo il ministero, l’articolo 44-bis consente semplicemente che una pubblica amministrazione possa acquisire un DURC (non autocertificazione) da parte del soggetto interessato, la cui veridicità e regolarità potrà essere verificata dalla stessa amministrazione.

In conformità a questa nota del ministero, le direzioni centrali dell’INAIL e dell’INPS hanno emanato la circolare del 26 gennaio 2012, con la quale hanno precisato come la nuova disciplina prevista dall’art. 44-bis del d.p.r. 445/2000 non ha in alcun modo mutato le regole in materia di DURC.

Pertanto la circolare ha precisato come le uniche ipotesi in cui il privato può presentare il DURC sono quelle espressamente previste dalla legge, come l’ipotesi prevista dall’articolo 90 comma 9 del d.lgs. 81/2008 e relativo alla comunicazione di inizio lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività.

Infine viene chiarito che la richiesta di DURC, dal 13 febbraio 2012, potrà essere effettuata esclusivamente dalle Stazioni appaltanti pubbliche o dalle Amministrazioni procedenti nei seguenti casi:

1)                 appalto/subappalto/affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;

2)                 contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento diretto;

3)                 agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni e autorizzazioni.