(3363) Verifica “impegno Deggendorf”: l’inidoneità all’Aiuto corre su Pec

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Verifica “impegno Deggendorf”:
l’inidoneità all’Aiuto corre su Pec
L’adempimento è assolto solo se la casella di posta elettronica certificata risulta tra quelle presenti nell’Indice delle Pa gestito dall’Agenzia per l’Italia digitale (Agid)
Verifica “impegno Deggendorf”:|l’inidoneità all’Aiuto corre su Pec
Nessuno può beneficiare di aiuti di Stato se rientra tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione….” della Commissione europea. Questo dice testualmente il comma 1, articolo 46, della legge 234/2012, ampiamente commentata su Fiscooggi (vedi gli approfondimenti in tre puntate “Aiuti di Stato, la disciplina Ue entra nelle norme nazionali” 123). Pertanto, prosegue la norma, le Amministrazioni pubbliche che intendono “sostenere” le imprese nazionali attraverso la concessione di agevolazioni, anche fiscali, devono verificare che i potenziali beneficiari non rientrino fra coloro che hanno ricevuto, e non restituito, aiuti dichiarati incompatibili dalla Commissione Ue.
In sostanza devono rispettare l’“impegno Deggendorf”, delineato e richiesto dalla stessa Commissione nel corso del 2006 e assunto dall’Italia già nella Finanziaria per il 2007, con la previsione di un obbligo di autocertificazione “liberatoria” da parte degli eventuali destinatari degli aiuti. Attualmente, l’autocertificazione costituisce solo un’opzione, mentre a carico delle Amministrazioni rimane il compito di verificare se i beneficiari siano in regola.

Tanto premesso, dal 1° gennaio 2016, il controllo in questione, sul fronte dei benefici fiscali, potrà essere effettuato inviando un’apposita richiesta, tramite Pec, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.. Una modalità in grado di velocizzare le informazioni, garantire la sicurezza dei riscontri, proteggere la privacy dei soggetti coinvolti.
L’osservanza dell’“impegno Deggendorf” è assolta, infatti, solo se la casella Pec della Pa risulta tra quelle presenti nell’Indice delle Pubbliche amministrazioni (Ipa) gestito dall’Agenzia per l’Italia digitale (Agid).

Parte dell’excursus normativo e ulteriori informazioni sono rintracciabili sul sito dell’Agenzia seguendo il percorso: cosa devi fare – richiedere – Aiuti di stato concessi da soggetti pubblici (“impegno Deggendorf”).
r.fo.
pubblicato Martedì 22 Dicembre 2015