(3349) Voucher per l'internazionalizzazione - Pubblicate le FAQ relative alla trasmissione del contratto di servizio

 

 

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TRASMISSIONE CONTRATTO DI SERVIZIO

1. Quali sono gli adempimenti che un’impresa inserita nell’elenco delle imprese beneficiarie deve eseguire entro 45 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco per rispettare la condizione prevista all’articolo 5, comma 6 del D.D. 23 giugno 2015 relativa alla trasmissione del contratto di servizio?

Entro 45 giorni dal 16 novembre 2015 (data di pubblicazione dell’elenco delle società beneficiarie), le imprese beneficiarie sono tenute a completare, pena la revoca del Voucher, la procedura di caricamento del contratto di servizio attraverso la procedura informatica resa disponibile nella pagina dedicata alla misura agevolativa Voucher per l’internazionalizzazione del sito internet del Ministero dello sviluppo economico, di cui al seguente link: https://exportvoucher.mise.gov.it

Per eseguire le attività di cui sopra si consiglia di prendere visione del manuale di supporto alla “Fase di attuazione”.

Il contratto di servizio non verrà preso in considerazione ai fini del rispetto degli obblighi previsti all’articolo 5, comma 6 del D.D. 23 giugno 2015, nel caso in cui venga trasmesso con modalità differenti rispetto a quella sopra citata.

Si specifica che per la verifica della regolarità contributiva non deve essere trasmessa alcuna documentazione.

2. Occorre inviare il DURC?

No, i DURC verranno acquisiti d’ufficio direttamente dal Ministero.

 

3. Sarà possibile accedere alla piattaforma web con le medesime credenziali già utilizzate in fase di presentazione della domanda?

Si. Nel caso in cui siano state perse le credenziali, è possibile recuperarle tramite la procedura “Password dimenticata” – “Recupero Password” disponibile al link seguente https://exportvoucher.mise.gov.it

4. È previsto uno standard di contratto di servizio?

Non è previsto nessuno standard in merito al contratto di servizio. SI Lo stesso, oltre a far riferimento nell’oggetto ad attività coerenti con le finalità dello strumento agevolativo e in generale rispettare le condizioni previste dalla normativa di riferimento, deve necessariamente prevedere gli elementi minimi previsti all’articolo 7, comma 5 del D.D. 23 giugno 2015.

 

5. La data ultima del 30 settembre 2016 entro la quale deve necessariamente essere svolta la prestazione di servizi, deve far riferimento anche alla data di conclusione del contratto di servizio oppure il contratto di servizio può avere una data di conclusione successiva al 30 settembre 2016?

L’articolo 7, comma 5, lettera c) del D.D. 23 giugno 2015 prevede che la prestazione di servizi debba essere svolta in un arco temporale di almeno a 6 mesi e concludersi entro il 30 settembre 2016. Il contratto di servizio potrà pertanto avere un termine di conclusione successivo al 30 settembre 2016; in questo caso le attività per le quali viene richiesta l’erogazione del Voucher dovranno essere concluse al 30 settembre 2016 e dovranno essere state svolte in un arco temporale di almeno 6 mesi. L’importo rendicontato (pari ad almeno 13.000,00 esclusa IVA) deve essere riferito alle suddette attività. Si specifica che la rendicontazione finale di spesa deve essere trasmessa entro e non oltre il 30 ottobre 2016.