(2658) DURC non autocertificabile anche per INPS e INAIL (Eutekne.info 30/1/2012)

durc

DURC non autocertificabile anche per INPS e INAIL

In una nota, i due Istituti fanno il punto della situazione in materia muovendo dalle recenti indicazioni del Ministero del Lavoro

img
/ Lunedì 30 gennaio 2012
Eutekne.info
 

La L. 183/2011 (legge di stabilità per il 2012) non ha modificato la disciplina del DURC. È quanto emerge dalla nota del 26 gennaio 2012 con la quale INAIL e INPS, muovendo dalle recenti indicazioni del Ministero del Lavoro in ordine alla non autocertificabilità del Documento unico di regolarità contributiva, hanno fatto il punto della situazione in materia.

Con la nota n. 619 del 16 gennaio 2012, il suddetto Ministero ha precisato che, anche a seguito dell’entrata in vigore delle novità introdotte dalla L. 183/2011 in termini di completa “de-certificazione” del rapporto tra P.A. e cittadini, e dell’inserimento nel DPR 445/2000 del nuovo art. 44-bis – ai sensi del quale “le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore” – il DURC non può essere sostituito da un’“autodichiarazione” di regolarità contributiva da parte del soggetto interessato (si veda “Il DURC non può essere sostituito da un’autocertificazione” del 20 gennaio).
In tal modo, è stato confermato l’orientamento espresso non soltanto in precedenti interventi ministeriali, ma anche in sede giurisprudenziale (Cons. Stato n. 4035/2008): in più occasioni, infatti, partendo dal presupposto che la verifica della regolarità contributiva comporta un accertamento di ordine tecnico che non può, per sua natura, essere demandato al dichiarante, si era esclusa la possibilità che il DURC, nella sua efficacia probante, potesse essere surrogato da una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ex art. 46 del DPR 445/2000, ovvero dai modelli utilizzati per il pagamento dei contributi previdenziali.

Tali principi e la speciale disciplina in materia di DURC – da sempre considerato un efficace strumento di contrasto al lavoro nero e di sostegno alla competitività delle imprese regolari – non sono stati intaccati dalle semplificazioni introdotte dalla legge di stabilità. Ribadita la generale non autocertificabilità del DURC, la nota INPS/INAIL specifica che, in alcuni casi, è consentito all’impresa di presentare una dichiarazione in luogo del suddetto documento: si tratta, però, di ipotesi derogatorie espressamente previste dal Legislatore. In particolare, vengono in considerazione l’art. 38 del DLgs. 163/2006, che consente al concorrente di attestare, mediante dichiarazione sostitutiva, il possesso dei requisiti (compresa la regolarità contributiva) prescritti per la partecipazione alle gare per l’affidamento di appalti pubblici, nonché l’art. 4, comma 14-bis del DL 70/2011, che consente la suddetta sostituzione per i contratti di forniture e servizi stipulati con la P.A. e con le società in house fino a 20.000 euro.

Gli Istituti previdenziali intervengono poi sulla precisazione, resa dal Ministero del Lavoro, circa la “possibilità, da parte della P.A. di acquisire un DURC (non una autocertificazione) da parte del soggetto interessato, i cui contenuti potranno essere vagliati dalla stessa P.A. con le modalità previste per la verifica delle autocertificazioni”: tale ipotesi deve intendersi riferita ai soli casi in cui il Legislatore ha previsto espressamente la presentazione del DURC da parte dei privati. Più precisamente, il riferimento è all’art. 90, comma 9 del DLgs. 81/2008, che, nel settore dell’edilizia, impone al committente o al responsabile dei lavori di trasmettere il DURC all’Amministrazione concedente, prima dell’inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia d’inizio attività, pena la sospensione del titolo abilitativo. In tale caso, l’Amministrazione che ha ricevuto il DURC può verificare in ogni momento l’autenticità dello stesso attraverso il contrassegno posto in calce al documento.

Per il resto, d’intesa con il Dicastero, viene confermato l’obbligo, per le Stazioni Appaltanti pubbliche e le Amministrazioni procedenti, di acquisire il DURC d’ufficio. L’art. 16-bis, comma 10 del DL 185/2008 e l’art. 6 del Regolamento di attuazione del DLgs. 163/2006 hanno, infatti, stabilito che tali soggetti devono acquisire d’ufficio il DURC dagli istituti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui, nell’ambito degli appalti pubblici, è richiesta la verifica della regolarità contributiva (vale a dire, per la verifica dell’autodichiarazione resa dall’impresa al momento della presentazione della domanda di partecipazione, per l’aggiudicazione e la stipula del contratto, per il pagamento dei SAL o dello stato finale dei lavori, ecc.).

Ora, con la nota in commento, si precisa che, dal 13 febbraio, potrà essere effettuata esclusivamente dalle Stazioni Appaltanti pubbliche o dalle Amministrazioni procedenti, la richiesta del DURC per: appalto, subappalto, affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi; contratti pubblici di forniture e servizi in economia con affidamento direttoagevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni.
Le imprese interessate, mediante l’apposita funzione di consultazione sul sito
www.sportellounicoprevidenziale.it, potranno verificare l’effettuazione della richiesta di DURC da parte della P.A. e l’iter della medesima.