(2650) Decertificazione per le imprese: dichiarazioni sostitutive e Durc d'ufficio (www.pmi.it 25/1/2012)

Decertificazione per le imprese: dichiarazioni sostitutive e DURC d’ufficio

di Stefano Gorla - Mercoledì 25 Gennaio 2012

www.pmi.it

documentiCon la Direttiva 14/2011 il Ministro della Funzione Pubblica, Filippo Patroni Griffi, ha sollecitato le amministrazioni locali ad applicare immediatamente le norme contenute nella Legge di stabilità 2012 per la completa decertificazione in vigore dal primo gennaio.

Dal primo gennaio, infatti, i certificati hanno validità solo nei rapporti tra privati, e le PA non potranno più chiedere ai cittadini certificati o informazioni già in possesso di altre pubbliche amministrazioni.

Per cittadini e aziende si tratta di liberarsi dal tempo perso nel percorrere i “corridoi dei passi perduti”. Per le imprese in particolare, la nuova normativa trasferisce all’amministrazione l’onere di acquisire d’ufficio il DURC (Documento Unico di Regolarità contributiva che attesta l’assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di Inps, Inail e Cassa Edile) e consente la trasmissione telematica dei certificati antimafia.

La Direttiva n. 14 del 2011 ha dunque per oggetto l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’articolo 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183″. Questi i punti di rilievo contenuti nella Direttiva:

“a) le certificazioni rilasciate dalle PA in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell’atto di notorietà. Conseguentemente, a far data dal 1° gennaio 2012 le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non potranno più accettarli né richiederli” e tali comportamenti “costituiscono violazione dei doveri d’ufficio”

“b) sui certificati dovranno riportare, a pena di nullità, la dicitura: “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”; le amministrazioni e i gestori devono conseguentemente adottare le misure organizzative necessarie per evitare che, dal 1° gennaio 2012, siano prodotte certificazioni nulle per l’assenza della predetta dicitura. Inoltre il rilascio di certificati che siano privi della dicitura citata costituisce violazione dei doveri d’ufficio[…]”

“c) le amministrazioni certificanti sono tenute a individuare un ufficio responsabile per tutte le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti; tale adempimento risulta indispensabile, anche per consentire “idonei controlli, anche a campione” delle dichiarazioni sostitutive, a norma dell’articolo 71 del DPR 445/2000 […]”;

“d) le amministrazioni certificanti, per il tramite dell’ufficio responsabile di cui alla precedente lettera c), devono individuare e rendere note, attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, le misure organizzative adottate per l’efficiente, efficace e tempestiva acquisizione d’ufficio dei dati e per l’effettuazione dei controlli medesimi, nonché le modalità per la loro esecuzione”;

“e) la mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d’ufficio ed è presa in considerazione ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei responsabili dell’omissione”.

Per lo scambio dei dati per via telematica le PA titolari di banche dati dovranno predisporre, secondo quanto previsto dalle linee guida redatte da DigitPA, apposite convenzioni aperte all’adesione di tutte le amministrazioni interessate e senza oneri a loro carico.

In verità si tratta di rendere operativo quanto era stato già disposto una ventina di anni fa con l’art. 18 della L. 241/1990, in base alla quale “i documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi” sono “acquisiti d’ufficio” quando “sono in possesso dell’amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni”.

Inoltre, l’art. 43 del DPR 445/2000 (“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”) stabilisce che “le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati contenenti stati, qualità personali e fatti che siano attestati in documenti già in possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare”. Le PA devono limitarsi “ad acquisire d’ufficio le relative informazioni, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato”.