(2630) Sovrafattura, prova necessaria (IlSole24Ore 19/01/2012)

 

Sovrafattura, prova necessaria

Antonio Iorio 17 gennaio 2012

 Il Sole 24 Ore 19/01/2012

 
La sovrafatturazione della prestazione deve essere concretamente provata, e non ci si può limitare a sostenere che il suo valore è eccessivo rispetto ai prezzi di mercato: è necessario, soprattutto, che essa sia stata mirata a costruire elementi passivi fittizi da parte del contribuente che l'ha ricevuta.
A chiarirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 920, depositata il 13 gennaio, che pur affrontando il problema in relazione al rigetto di misure cautelari da parte del Tribunale (senza quindi poter verificare la sussistenza del reato) potrebbe riguardare una casistica diffusa.
Tutto nasce dalla vicenda di un professionista che ha realizzato un sito Internet per una società; l'azienda ha emesso fattura, ma la Procura ha ritenuto che si trattasse di una sovrafatturazione sul presupposto che il valore della prestazione fosse inferiore rispetto a quello indicato nel documento.
Il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del Pm, ha disposto il sequestro preventivo di alcune somme depositate sui conti correnti dei rappresentanti della società, che avevano contabilizzato ed esposto in dichiarazione la fattura. Veniva ritenuto integrato, infatti, il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture in parte inesistenti (articolo 2 del Dlgs 74/2000):
Nell'appello al Tribunale del riesame, la difesa ha evidenziato che la prestazione svolta, di natura intellettuale, sfuggiva ad una rigida logica di congruità e pertanto non poteva essere confrontata con i costi di mercato.
Inoltre le somme contestate erano effettivamente transitate dalla società al consulente, il quale, avendo regolarmente svolto la propria attività, aveva ottenuto il compenso.
Il Tribunale, aderendo alle tesi difensive, ha disposto il dissequestro. I giudici del riesame hanno rilevato, in buona sostanza, che la prestazione era stata effettivamente fatturata dal percettore delle somme erogate dalla società per la realizzazione del sito. Pur esprimendo riserve sulla congruità del compenso corrisposto al professionista, ritenendolo esoso, il Tribunale ha evidenziato che non c'erano sufficienti e gravi indizi per ritenere sussistente una sovrafatturazione mirata alla costituzione di elementi passivi fittizi da parte della società.
La Procura generale ha impugnato la decisione in Cassazione la quale, però, ha confermato la tesi del tribunale.
Secondo i giudici della Suprema Corte, infatti, non è consentito in sede di legittimità, contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, verificare la sussistenza del reato, ma si può solo accertare se il fatto contestato è configurabile come fattispecie astratta del reato; nella specie, tuttavia, la decisione del tribunale appariva priva di vizi.
La problematica affrontata è particolarmente delicata, e la decisione assunta appare pienamente condivisibile in quanto, se si dovesse operare una differente interpretazione, si giungerebbe alla conseguenza di incriminare tutti coloro che hanno contabilizzato e dedotto fatture ritenute di valore superiore rispetto a quello stimato congruo (si pensi soltanto a tutte le rettifiche in tema di transfer price).
Il reato di dichiarazione fraudolenta mediante annotazione di false fatturazione (nella specie sovrafatturazione) scatta infatti a prescindere dall'importo fittizio (o sovrafatturato).
È evidente che, nell'ipotesi di sovrafatturazione di prestazioni professionali, la rilevanza penale debba essere connessa, a eventuali differenze tra quanto fatturato e quanto corrisposto dal committente, il quale avrebbe così ottenuto un fraudolento aumento dei costi, e non invece legata ad un stima di valore differente da quello indicato nel documento.
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Le regole
01|FATTURA FALSA
Per «fatture o altri documenti per operazioni inesistenti» si intendono le fatture o gli altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie:
a)emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte (oggettivamente inesistenti)
b)indicanti i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale (sovrafatturazione)
c)che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.
02|FRODE
Il reato di «dichiarazione fraudolenta» è commesso da chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi.
Il fatto si considera commesso quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
03|EMISSIONE
Questo reato è commesso da chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.
04|LA SANZIONE
Per questi reati è prevista la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.