NORMATIVA - Fondo Kyoto

DM 17 Novembre 2009 - Protocollo di Kyoto - Tasso di interesse da applicare sui finanziamenti

Fonte: www.nextville.it

Dm Finanze 17 novembre 2009

Protocollo di Kyoto - Tasso di interesse da applicare sui finanziamenti

 

Ministero dell'economia e delle finanze - Decreto 17 novembre 2009 - (Gu 22 gennaio 2010 n. 17)
Tasso di interesse da applicare sui finanziamenti da concedersi a valere sulle risorse del Fondo rotativo a sostegno delle misure per l'attuazione del Protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici

Il Ministro dell'economia e delle finanze

Vista la legge 1° giugno 2002, n.120 di ratifica del Protocollo di Kyoto;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, l'articolo 1, il quale prevede, al comma 1110, l'istituzione di un Fondo rotativo destinato al finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e, al comma 1111, che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono individuate le modalità per l'erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato a soggetti pubblici o privati ad un tasso di interesse fissato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Vista la nota del 10 luglio 2007, con la quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha avanzato la proposta di fissare il tasso agevolato sui finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo Kyoto nella misura dello 0,50 per cento annuo e di prevedere che l'agevolazione derivante dal finanziamento stesso sia equivalente alla differenza tra gli interessi calcolati al tasso di attualizzazione e rivalutazione, fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, 123 e vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento e gli interessi da corrispondere al predetto tasso agevolato;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico in data 25 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 92 del 21 aprile 2009, emanato in attuazione della predetta disposizione legislativa e, in particolare, l'articolo 9, il quale prevede, al comma 1, che l'intensità del beneficio erariale non può superare la quota di aiuto di Stato definita "de minimis" di cui al regolamento Ce n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 379/5 del 28 dicembre 2006;

Ritenuta l'opportunità di accogliere la proposta, in analogia a quanto previsto per i finanziamenti a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al fine di incentivare al massimo grado le misure di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;

Visto il predetto regolamento Ce n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 ed, in particolare, l'articolo 2 il quale disciplina gli aiuti di Stato di importanza "de minimis";

Decreta:

Articolo 1

1. Il saggio di interesse sui finanziamenti da concedersi a valere sulle risorse del Fondo Kyoto, a sostegno delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambianti climatici, come disciplinate dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico in data 25 novembre 2008 richiamato nelle premesse, è fissato nella misura dello 0,50 per cento annuo.

Articolo 2

1. L'importo massimo della misura d'aiuto, pari alla differenza tra l'ammontare degli interessi sul finanziamento calcolati al tasso di attualizzazione e rivalutazione, fissato ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento e l'ammontare degli interessi calcolati al tasso agevolato di cui all'articolo 1, non potrà essere superiore all'importo di aiuto di Stato definito de minimis ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (Ce) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 novembre 2009

Ministero dell'Ambiente - Decreto 19 Luglio 2011 - Modifica ed integrazione degli allegati al decreto 25 Novembre 2008

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 19 luglio 2011.

Modifica ed integrazione degli allegati del decreto 25 novembre 2008 di disciplina delle modalità

di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato del Fondo rotativo.

 

DECRETO 25 NOVEMBRE 2008 - Fondo Kyoto - Disciplina delle modalità di erogazione

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 25 novembre 2008.

Disciplina delle modalità di erogazione dei

finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell’arti-

colo 1, comma 1110-1115, della legge 27 dicembre

2007, n. 296 - Fondo Rotativo per il finanziamento

delle misure finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto.

 

MINISTERO DELL'AMBIENTE - CIRCOLARE ATTUATIVA DEL 16 Febbraio 2012

MINISTERO DELL'AMBIENTE

Circolare 16 Febbraio 2012

Circolare attuativa, ex articolo 2, comma 1, lettera s), del Decreto del 25 novembre 2008 
“Disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi
dell’articolo 1, comma 1110-1115, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 – Fondo Rotativo  per
il finanziamento delle misure finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto”

Art.1, comma 1110-1115, della Legge 27 dicembre 2006, n.296 - Fondo Rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto

Legge 27 dicembre 2006, n. 296

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)"

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244

ARTICOLO 1, COMMA 1110-1115

1110. Per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto 1'11 dicembre 1997, reso esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti, e' istituito un Fondo rotativo.

1111. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua le modalita' per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato della durata non superiore a settantadue mesi a soggetti pubblici o privati. Nello stesso termine, con de1112creto del Ministro dell'economia e delle finanze, e' individuato il tasso di interesse da applicare.

. Per il triennio 2007-2009 sono finanziate prioritariamente le misure di seguito elencate:
a) installazione di impianti di microcogenerazione diffusa ad alto rendimento elettrico e termico;
b) installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricita' e calore;
c) sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza superiore a 45 kW con motori ad alta efficienza;
d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario;
e) eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi industriali;
f) progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero.

1113. Nel triennio 2007-2009 le risorse destinate al Fondo di cui al comma 1110 ammontano a 200 milioni di euro all'anno. In sede di prima applicazione, al Fondo possono essere riversate, in aggiunta, le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, della legge l° giugno 2002, n. 120.

1114. Le rate di rimborso dei finanziamenti concessi sono destinate all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo di cui al comma 1110.

1115. Il Fondo di cui al comma 1110 e' istituito presso la Cassa depositi e prestiti Spa e con apposita convenzione ne sono definite le modalita' di gestione. La Cassa depositi e prestiti Spa puo' avvalersi per l'istruttoria, l'erogazione e per tutti gli atti connessi alla gestione dei finanziamenti concessi di uno o piu' istituti di credito scelti sulla base di gare pubbliche in modo da assicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale.