FAQ - Inail Bando 2011 Scad 7/3/2012

CONTO ENERGIA - AGEVOLAZIONI PER LA SOSTITUZIONE DELL'AMIANTO - CUMULABILITA' - D.M. 05/05/2011 Art.14, comma 1 lettera c)

 

RIMOZIONE AMIANTO

 

LA  NORMA

Art. 14.

Premi per specifiche tipologie e applicazioni di impianti fotovoltaici

....................................................................

c) di 5 centesimi di euro/kWh per gli impianti di cui

all’art. 3, comma 1, lettera

g) , installati in sostituzione di

coperture in eternit o comunque contenenti amianto;

 

CUMULABILITA'

Art.5

 

RASSEGNA STAMPA (WEB)

Il Gestore Servizi Energetici (GSE), a fronte delle numerose richieste pervenute da parte degli operatori, ha fornito sul proprio sito Internet chiarimenti in merito ai criteri per la corretta applicazione della maggiorazione di 0,05 Euro/kWh riconosciuta per l'installazione di impianti fotovoltaici in sostituzione di coperture in eternit o contenenti amianto, di cui all’art. 14, comma 1, lett. c) del D.M. 05/05/2011, .

In particolare, con le Regole Applicative è già stato chiarito che la maggiorazione è applicabile in caso di interventi di smaltimento effettuati dopo il 13/05/2011.
Ora, per tenere conto dell’avvicendamento normativo, intervenuto tra il D.M. 06/08/2010 (Terzo Conto Energia) e il D.M. 05/05/2011 (Quarto Conto Energia), il GSE, a parziale modifica di quanto indicato nelle citate Regole Applicative, la maggiorazione di 0,05 Euro/kWh sarà applicata anche agli interventi avviati tra il 25/08/2010 e il 13/05/2011, purché gli impianti fotovoltaici installati in sostituzione di coperture contenenti amianto entrino in esercizio entro e non oltre il 30/06/2012.

 

Elenco delle categorie CATEGORIE CATASTALI vigenti

 

 

Elenco delle categorie catastali vigenti
Immobili a destinazione ordinaria (fonte: http://www.studiolegaleromanazzi.it)

Gruppo A

A/1 Abitazioni di tipo signorileUnità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale.

A/2 Abitazioni di tipo civileUnità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello rispondente alle locali richieste di mercato per fabbricati di tipo residenziale.

A/3 Abitazioni di tipo economicoUnità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche di economia sia per i materiali impiegati che per la rifinitura, e con impianti tecnologici limitati ai soli indispensabili.

A/4 Abitazioni di tipo popolareUnità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di modesto livello. Dotazione limitata di impianti quantunque indispensabili.

A/5 Abitazioni di tipo ultrapopolareUnità immobiliari appartenenti a fabbricati con caratteristiche costruttive e di rifiniture di bassissimo livello. Di norma non dotate di servizi igienico-sanitari esclusivi.

A/6 Abitazioni di tipo rurale
 

A/7 Abitazioni in villiniPer villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in unità immobiliari, avente caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture proprie di un fabbricato di tipo civile o economico ed essere dotato, per tutte o parte delle unità immobiliari, di aree esterne ad uso esclusivo.

A/8 Abitazioni in villePer ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all'ordinario.

A/9 Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storiciRientrano in questa categoria i castelli ed i palazzi eminenti che per la loro struttura, la ripartizione degli spazi interni e dei volumi edificati non sono comparabili con le Unità tipo delle altre categorie; costituiscono ordinariamente una sola unità immobiliare. È compatibile con l'attribuzione della categoria A/9 la presenza di altre unità, funzionalmente indipendenti, censibili nelle altre categorie.

A/10 Uffici e studi privatiRientrano in questa categoria quelle unità immobiliari che per tipologia, dotazione di impianti e finiture sono destinate all’attività professionale.

A/11 Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghiRifugi di montagna, baite, trulli, sassi, ecc…

Gruppo B

B/1 Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; caserme
 

B/2 Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro)
 

B/3 Prigioni e riformatori
 

B/4 Uffici pubblici
 

B/5 Scuole e laboratori scientifici
 

B/6 Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9
 

B/7 Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico del culto
 

B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate

Gruppo C

C/1 Negozi e botteghe
 

C/2 Magazzini e locali di deposito
 

C/3 Laboratori per arti e mestieri
 

C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro)
 

C/5 Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro)
 

C/6 Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro)
 

C/7 Tettoie chiuse od aperte

II - Immobili a destinazione speciale

Gruppo D

D/1 Opifici
 

D/2 Alberghi e pensioni (con fine di lucro)
 

D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro)
 

D/4 Case di cura ed ospedali (con fine di lucro)
 

D/5 Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro)
 

D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro)
 

D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.
 

D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni.
 

D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio.


D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole.

 

III - Immobili a destinazione particolare

Gruppo E

E/1 Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei.
 

E/2 Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio.
 

E/3 Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche
 

E/4 Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche.
 

E/5 Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze.
 

E/6 Fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio comunale
 

E/7 Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti.
 

E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia.
 

E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E. 

 

 

(2685) Bando Inail - Faq - L'azienda che ha ricevuto il finanziamento di un intervento effettuato nel 2011, può presentare istanza di riduzione del tasso di tariffa per prevenzione (Mod. OT/24) entro febbraio 2012

 

FAQ - BANDO 2010

 

DOMANDA
Un'azienda che richiede il finanziamento di un progetto, può presentare istanza di riduzione del tasso di tariffa per prevenzione (Mod. OT/24)?

RISPOSTA
Sì. L'azienda che ha ricevuto il finanziamento di un intervento effettuato nel 2011, può presentare istanza di riduzione del tasso di tariffa per prevenzione (Mod. OT/24) entro febbraio 2012 (purché rientrante tra i requisiti necessari per la richiesta della riduzione secondo l'art. 24 M.A.T.

Definizioni di LAVORATORE e DATORE DI LAVORO contenute nel Decreto Legislativo 81/2008

 

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81     

 

"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108

 

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:
    a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito e' equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
    b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo;

(2684) Bando Inail - Faq - E' stato confermato che non sono ammesse le spese relative a interventi da effettuarsi in locali diversi da quelli nei quali è esercitata l'attività lavorativa al momento della presentazione della domanda

 

FAQ  INAIL

 

B1.2 DOMANDA
Sul  FAC-SIMILE  della  Perizia  giurata,  nella  Sezione  B,  c’è  la  casella  “Nuova  realizzazione  di  locali/ambienti  di
lavoro”. Questa dicitura come si concilia con “Non sono inoltre ammesse a contributo le spese relative a:  interventi da
effettuarsi  in  locali  diversi  da  quelli  nei  quali  è  esercitata  l’attività  lavorativa  al  momento  della  presentazione  della
domanda” al Punto 8 dell’Avviso?

 

RISPOSTA

Ai fini dell’Avviso è considerata “Nuova realizzazione di locali/ambienti di lavoro” quella effettuata all’interno di un
organismo  edilizio  già  esistente  e  di  cui  il  richiedente  già  disponga  (in  proprietà  o  in  uso)  al  momento  della
presentazione della domanda.

 

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Normativa di riferimento

BANDO

Punto del bando  8. SPESE NON AMMESSE A CONTRIBUTO