NORMATIVA Credito d'imposta Ricerca L.296/2006

Credito d'imposta legge 296/2006 - Agenzia delle entrate. Risoluzione nr.26/E del 18/4/2013

 

AGENZIA DELLE ENTRATE

RISOLUZIONE N.26/E del  18 Aprile  2013

 

OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 -

Art. 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 – D.M.

4 marzo 2011 – Credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo

– Attività avviate prima del 29 novembre 2008 – Soggetti con periodo

d’imposta non coincidente con l’anno solare – Indicazioni operative

per la compilazione della dichiarazione dei redditi

 

 

Fonte: http://www.fiscoetasse.com/normativa-prassi/11481-credito-d-imposta-per-attivit-di-ricerca-e-sviluppo-chiarimenti-in-merito-agli-obblighi-dichiarativi.html

Credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo: chiarimenti in merito agli obblighi dichiarativi

Forma Giuridica: Prassi - Risoluzione
Numero 26 del 18/04/2013
Fonte: Agenzia delle Entrate

Chiarimenti forniti dall'Agenzia in merito agli obblighi dichiarativi per l’utilizzo del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo avviate prima del 29 novembre 2008, da soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare; Risoluzione del 18.04.2013 n. 26

Immagine FiscoeTasse
Con Risoluzione del 18 aprile 2013 n. 26/E, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito agli obblighi dichiarativi per l’utilizzo del credito d'imposta nella misura del 10% dei costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo, avviate prima del 29 novembre 2008.
In particolare i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, che hanno maturato il credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo avviate prima del 29 novembre 2008, previsto dalla legge 296/2006 e che hanno inviato correttamente il formulario (modello Frs) al Centro operativo di Pescara, ma non hanno ricevuto da parte dell’Agenzia delle Entrate il nulla-osta alla fruizione del credito maturato per esaurimento delle risorse disponibili,è legittimata a decorrere dall'anno 2011, come chiarito con risoluzione n. 100/E del 19 ottobre 2011, ad utilizzare in compensazione mediante modello F24 - indicando sempre "2011" come anno di riferimento - il credito d'imposta maturato, nella percentuale massima complessiva del 47,53 per cento.
 
La percentuale massima del 47,53 per cento, stabilita ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito di imposta, va applicata all'importo del credito indicato nel formulario (modello FRS) solo se sono stati sostenuti costi per investimenti in attività di ricerca in misura almeno pari all'ammontare indicato nel modello FRS. Nell'ipotesi, invece, in cui gli investimenti sono stati realizzati in misura inferiore a quella indicata nel formulario, la percentuale del 47,53 per cento deve essere applicata all'ammontare del credito di imposta determinato sulla base di tale minore importo.
 
La somma così determinata dovrà essere indicata nel modello Unico 2012.

 

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Risoluzione n.9 del 3/4/2008 - QUADRO RU - Utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta - Limite di € 250.000,00

 

 

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Risoluzione n.9 del 3/4/2008 -  QUADRO RU - Utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta - Limite di € 250.000,00

Agenzia delle Entrate - CIRCOLARE N.32/E del 3/6/2003 - AVVIO DELL'INVESTIMENTO

 

 

Agenzia delle Entrate - CIRCOLARE N.32/E del 3/6/2003 - AVVIO DELL'INVESTIMENTO

Commissione Regionale Tributaria del Lazio - Sentenza del 29/5/2009 - Contribuente che non ha compilato il quadro RU relativo ai crediti dìimposta

 

Commissione Regionale Tributaria del Lazio

Sentenza del  29/5/2009

 

Contribuente che non ha compilato il quadro RU del Modello Unico, nel quale andava indicato l'ammontare del

Credito d'imposta maturato

Agenzia delle Entrate - RISOLUZIONE N.100/E del 19/10/2011 - INDICAZIONE NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

 

RISOLUZIONE N.100/E
Roma, 19 ottobre 2011

 

OGGETTO:   Interpello ai sensi dell’articolo 11 della legge n. 212 del 2000 –
Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
–  D.M.  4  marzo  2011  –  Credito  di  imposta  per  le  attività  di
ricerca  e  sviluppo  –  Attività  di  ricerca  avviata  prima  del  29
novembre 2008 – Indicazione nella dichiarazione dei redditi