LEGGE TREMONTI

Tremonti-ter a rischio penale tributario (Eutekne 15/10/2013)

INFOIMPRESA

«Tremonti-ter» a rischio penale tributario

/ Maurizio MEOLI

L’indebito utilizzo della c.d. “Tremonti-ter”, in relazione ad investimenti non collocabili nel periodo di riferimento, determina l’indicazione in dichiarazione di “elementi passivi fittizi” suscettibili di integrare la fattispecie di dichiarazione infedele di cui all’art. 4 del DLgs. 74/2000. La ...

Tremonti ter con tempo stretti (il sole 24 ore - 10 ottobre 2009)

Tremonti ter con tempi stretti

di Primo Cappellini e di Roberto Lugano

 10 ottobre 2009

 

L'agevolazione Tremonti ter si applica per un arco di tempo molto limitato, che va dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010. Questo aspetto costringe gli operatori a una corsa contro il tempo, resa ancora più complicata dalla presenza di alcuni ostacoli. A tutt'oggi, infatti, non sono ancora stati diramati i chiarimenti ufficiali sull'ambito di applicazione della normativa contenuta nel decreto legge 78/09. E questo crea qualche problema visto che la nuova agevolazione costituisce parte del mosaico di misure che le imprese hanno a disposizione per superare la crisi.

È vero che per molti aspetti valgono le istruzioni diramate in passato, ma la nuova versione del bonus prevede una forte limitazione in merito ai beni agevolabili, e su questo tema molti operatori hanno bloccato le scelte in attesa di capire se gli investimenti programmati rientrino nelle tabelle Atecofin oppure no (si veda l'articolo riportato sotto).

Vi è poi una seconda questione che è stata sollevata con allarme, sulla quale, però, è possibile anticipare una soluzione positiva. Il problema riguarda la necessità o meno che i beni oggetto di investimento non solo siano consegnati entro il 30 giugno 2010, ma che entrino anche in funzione entro tale data. Come si può intuire, già sarà difficile rispettare il termine ultimo di consegna, dato anche il ritardo con cui stanno partendo gli ordini; diventerebbe impossibile, specie in presenza di impianti complessi, garantire anche l'entrata in funzione del bene. Su questo aspetto vengono, però, in aiuto i chiarimenti del passato: l'amministrazione ha definitivamente abbandonato la richiesta del l'entrata in funzione del bene agevolato nel 2000, a seguito dell'introduzione (esattamente come è ora avvenuto anche nella Tremonti ter) della clausola antielusiva che di fatto revoca il bonus in caso di cessione del bene. È emblematico a questo proposito un passaggio della circolare n. 207/E/2000: «Con l'introduzione della norma antielusiva in commento vengono meno – ai fini della fruibilità dell'agevolazione – le specifiche ragioni di cautela ordinariamente poste a fondamento del requisito di entrata in funzione del bene previsto per i beni ammortizzabili (...). Di conseguenza, non potendosi verificare che un medesimo bene possa venire computato ad incremento degli investimenti agevolabili di più soggetti, si ritiene che, in luogo del momento di entrata in funzione del bene, possa assumere rilievo il momento di acquisizione dei beni da individuarsi in base ai criteri di competenza». Ovviamente, nel caso di acquisto di beni questo momento coincide con quello di consegna di spedizione. Questo chiarimento, che fu dato in relazione all'allora vigente agevolazione Visco, rimane valido per le riedizioni del beneficio che si sono susseguite nel tempo. A proposito della Tremonti bis, si pronunciò in questo senso anche Assonime chiarendo che «va anche sottolineato che l'inclusione tra i beni agevolabili non presuppone necessariamente che i beni acquisiti in uno dei due periodi di applicazione del beneficio siano anche entrati effettivamente in funzione e, quindi, abbiano dato luogo all'avio del processo di ammortamento fiscale» (circolare 30 del 5 aprile 2002).

Queste riflessioni mantengono validità anche per l'agevolazione attuale, la cui norma è sostanzialmente identica alle precedenti versioni. Si deve quindi concludere che:
- per il calcolo del beneficio rileva solo il momento in cui è effettuato l'investimento, momento da determinarsi con i normali criteri di competenza (consegna spedizione, stato avanzamento lavori);
- solo ai fini della deducibilità della quota di ammortamento, è invece necessaria anche l'entrata in funzione del bene nel corso del periodo di imposta.
In termini pratici, questo significa che in prossimità della scadenza finale gli operatori avranno qualche margine operativo in più: sarà sufficiente ricevere i beni da parte dei fornitori. Questo però presuppone (ragionando a ritroso) che la produzione dei beni parta in tempo, e cioè che gli ordini vengano dati tempestivamente, cosa che necessita che i dubbi vengano chiariti dalle istruzioni non ancora ufficializzate.

10 ottobre 2009
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