Aiuti di Stato RASSEGNA STAMPA

(996) Dal primo luglio in vigore il nuovo regolamento europeo: semplificazione per le pmi (ItaliaOggi)

 

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Aiuti di Stato, vita difficile per le imprese mordi e fuggi

 Pagina a cura di Roberto Lenzi  

Niente contributi per le imprese che investono nelle aree svantaggiate se nei due anni precedenti la domanda di contributo hanno chiuso la stessa o un'analoga attività nello spazio economico europeo o che, al momento della domanda di aiuti, hanno concretamente in programma di cessare l'attività entro due anni dal completamento dell'investimento iniziale oggetto dell'aiuto nella zona interessata.

 

LE  PRINCIPALI  AGEVOLAZIONI

CONTRIBUTI PER GLI INVESTIMENTI DELLE PMI

 (immobilizzazioni  materiali e immateriali delle pmi)

10% media impresa;

20% piccola impresa.

Le percentuali di contributo possono aumentare con regolamenti specifici nelle aree in deroga 107.3c 107.3a.

 

CONTRIBUTI PER LE CONSULENZE A FAVORE DELLE PMI

Fino al 50% delle spese finanziabili

 

CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE A FAVORE DELLE  PMI

Fino al 50% delle spese  finanziabili

 

CONTRIBUTI PER PROGETTI DI  RICERCA E SVILUPPO   A  FAVORE DELLE  PMI

Fino all'80%  per  ricerca industriale e sviluppo sperimentale, fino al 100%  per  la ricerca fondamentale

 

CONTRIBUTO PER LA FORMAZIONE  A FAVORE  DI PMI E GRANDI IMPRESE

Dal 50% al 70% dei costi finanziabili

 

CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI NELLE AREE SVANTAGGIATE A FAVORE DI PMI E GRANDI IMPRESE

L'intensità di aiuto è quella stabilita nella carta  degli  aiuti a finalità regionale  in vigore al momento in cui l'aiuto è concesso nella zona interessata.

 

Aiuti di Stato: sulla casistica le ipotesi che fanno la differenza

 

http://www.fiscooggi.it/dal-mondo/articolo/aiuti-stato-sulla-casisticale-ipotesi-che-fanno-differenza

 

Aiuti di Stato: sulla casistica le ipotesi che fanno la differenza
 
Un sostantivo che individua quando la concessione di una agevolazione può pregiudicare la disciplina comunitaria
 
 
Aiuti di Stato: sulla casistica|le ipotesi che fanno la differenza
La casistica relativa agli aiuti di Stato individua le ipotesi in cui la concessione di una agevolazione pubblica alle imprese può compromettere la disciplina comunitaria della concorrenza e le fattispecie che, invece, escludono tale rischio. In verità, l’aiuto di Stato è una nozione con diversi significati, privo di uno spazio ben definito, che rileva soprattutto per l’effetto che lo stesso provoca sul sistema economico.
 
La tutela della concorrenza
In linea generale, l’aiuto è assolutamente incompatibile (vietato) quando l’erogazione di risorse statali favoriscono alcune imprese o talune attività produttive, alterando o rischiando di alterare la concorrenza nel mercato interno (cd. finalità negativa).
Il divieto assoluto, tuttavia, può subire delle eccezioni (deroghe) in quanto la concessione di aiuti di Stato può avere uno scopo propositivo ovvero quello di contribuire ad una maggiore coesione (economica e sociale) degli Stati membri (cd. finalità positiva) per cui in questi casi la tutela della concorrenza deve retrocedere.
In ogni caso, l’aiuto è illegale quando erogato dallo Stato in violazione dell’obbligo di notifica alla Commissione (art. 108, paragrafo 3, del TFUE). L’aiuto notificato ma non legittimato dalla Commissione, peraltro, è non autorizzato.
Per ristabilire lo status quo ante, gli aiuti illegali e incompatibili (concessi) devono essere recuperati.
 
Le casistiche
Ciò premesso, occorre individuare ulteriori casistiche sul tema degli aiuti di Stato.
L’aiuto compatibile col mercato (o non aiuto) esamina il finanziamento assolutamente compatibile (è il caso di un trasferimento di risorse pubbliche per gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori o gli aiuti destinati a ovviare alle calamità o eventi eccezionali di cui all’art. 107, paragrafo 2, del TFUE).
L’aiuto generale (o non settoriale) indica che l’incentivo è concesso ad un’impresa mediante interventi non riconducibili nella categoria degli aiuti di Stato (come nella fattispecie degli aiuti fiscali concessi alla generalità delle imprese).
L’aiuto di importo minore mostra che le risorse statali date ad un’impresa in base alla regola del valore minimo o de minimis non influenzano o non sono in grado di influenzare gli scambi commerciali e la libera concorrenza tra gli Stati membri [cfr. Regolamento (CE) n. 1998/2006].
L’aiuto in esenzione significa che il bonus ad una impresa è accordato sul presupposto di una regola che soddisfa tutte le condizioni stabilite in uno dei regolamenti di esenzione per categoria adottati dalla Commissione europea (vedasi ad esempio il Regolamento (CE) n. 800/2008).
L’aiuto autorizzato (discrezionalmente compatibile) manifesta che l’agevolazione è attribuita ad un’impresa sulla base di un regime di aiuto notificato ed autorizzato (legittimato) in relazione agli inquadramenti comunitari in materia di aiuti di Stato (cfr. ad esempio l’art. 107, paragrafo 3, del TFUE, sugli aiuti a finalità regionale, aiuti per la ricerca, sviluppo e innovazione, aiuti culturali o conservativi del patrimonio).
L’aiuto esistente vuole dire che il vantaggio è autorizzato e riconosciuto sulla base di un beneficio “vivente” (per esempio gli aiuti in vigore in uno Stato membro al momento della sua adesione all’Unione europea che al momento della loro concessione non costituivano aiuti di Stato ex art. 107, paragrafo 1, del TFUE, ma che lo sono divenuti successivamente per l’evoluzione del mercato comune in un determinato settore e senza che la misura de qua abbia subito una modifica legislativa).
 
Le sigle
Nella prassi, un regime di aiuto è individuato da una sigla più il numero. Al riguardo, giova segnalare che la Commissione europea indica l’aiuto con la sigla SA (State Aid) più il numero.
Accanto ad SA l’aiuto può essere identificato con altre sigle:
N = Notified aid
C = Contradictoire
E = Existing aid
XT = Exemption Training
XS = Exemption SME (Small or Medium sized Enterprise)
XE = Exemption Employment
MC = Monitoring of State aid decision
XA = Exemption Agricolture
XF = Exemption Fish
X = GBER (General Block Exemption Regulation)
XR = Exemption Regional
XP = Exemption Agricolture Production
NN = Unnotified aid
Boris Bivona

pubblicato Martedì 30 Aprile 2013

(494) Le nuove regole per l'accesso ai finanziamenti UE (Fonte: www.ipsoa.it)

 
A partire dal 1°gennaio 2013

Le nuove regole per l'accesso ai finanziamenti UE

Bruno Pagamici Dottore

 

 

Con il Regolamento Ue n. 966/2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, cambiano le regole per l'accesso sia ai finanziamenti diretti dell'Unione Europea sia ai finanziamenti previsti dai fondi strutturali. Le procedure saranno più snelle e semplici: le agevolazioni saranno rilasciate a forfait in base ai risultati; viene eliminato l'obbligo di fornire le stesse informazioni ogni volta che si richiedono i fondi ed è prevista la possibilità di presentare le domande online.

Dal 1° gennaio 2013 entreranno in vigore le nuove regole per l’accesso ai fondi dell’Unione Europea dettate dal Regolamento Ue n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 298 del 26 ottobre 2012.

Il nuovo regolamento è una delle norme base dell’Unione Europea poiché stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione.

Completa il quadro normativo, la proposta di regolamento delegato - C(2012) 7507 final -, approvata lo scorso 29 ottobre 2012 dalla Commissione europea, che definisce le modalità di applicazione del regolamento Ue n. 966/2012.

L’obiettivo del regolamento Ue n. 966/2012, che abroga il regolamento Ue n. 1605/2012, è di ridurre e semplificare gli oneri amministrativi a carico delle imprese in fase di acceso ai fondi stanziati dalla UE abbreviando i tempi, abbassando i costi e riducendo allo stesso tempo il tasso di errori commessi in fase di preparazione delle domande e di valutazione delle stesse.

A tal fine, la concessione delle sovvenzioni si baserà più sui risultati effettivamente raggiunti che sulla rendicontazione delle spese effettuate, utilizzando maggiormente l’erogazione dei finanziamenti in base a importi fissi, tassi forfettari e costi unitari. L'esperienza maturata nell'utilizzo degli importi forfettari o dei finanziamenti a tasso forfettario ha, infatti, dimostrato che tali forme di finanziamento hanno notevolmente semplificato le procedure amministrative e ridotto in misura significativa il rischio di errori.

Per ridurre gli oneri amministrativi e le spese a carico dei beneficiari, nella fase di rendicontazione si procederà con un approccio beneficiario per beneficiario (individuale): le imprese potranno personalizzare la loro rendicontazione, basandola sul proprio sistema contabile.

Il nuovo Regolamento, inoltre, amplia il ventaglio dei costi ammissibili. Per le piccole e medie imprese, infatti, rientrano tra i costi ammissibili quelli relativi al lavoro svolto nell'ambito di un programma d'azione o di lavoro dai proprietari e altre persone fisiche che non ricevono uno stipendio.

I costi indiretti, inoltre, saranno ritenuti ammissibili fino al massimale del 7% del totale dei costi diretti ammissibili.

In generale, l'azione finanziata dalla sovvenzione potrà essere avviata dopo la firma della convenzione di finanziamento. Una deroga può essere concessa solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l'azione prima di tale momento. In tali casi, comunque, i costi ammissibili al finanziamento non potranno essere anteriori alla data della domanda di sovvenzione, salvi casi eccezionali debitamente giustificati previsti nell'atto di base o in caso di estrema urgenza (aiuti in situazioni di crisi, operazioni di protezione civile, operazioni di aiuto umanitario ovvero in situazioni di pericolo imminente o immediato che rischiano di degenerare in un conflitto armato o di destabilizzare un paese). In ogni caso, la sovvenzione non sarà mai riconosciuta per azioni già concluse.

Le domande di sovvenzione possono essere presentate mediante lettera o per via elettronica. Qualora lo ritenga fattibile, la Commissione potrà prevedere la possibilità di presentare le domande di sovvenzione online.

Le proposte presentate saranno valutate sulla base dei criteri di selezione e di concessione fissati nell’avviso, al fine di individuare quelle che possono beneficiare di un finanziamento.

Quando la domanda riguarda la sovvenzione di un’azione per un importo superiore a 750.000 euro oppure una sovvenzione di funzionamento d’importo superiore a 100.000 euro, la domanda dovrà essere corredata dalla relazione della revisione contabile effettuata da un revisore dei conti esterno riconosciuto. La relazione certifica i conti riguardanti l’ultimo esercizio per il quale i conti sono disponibili.

I criteri di ammissibilità, che dovranno essere indicati nell'invito a presentare proposte, stabiliscono le condizioni di partecipazione agli inviti a presentare proposte. Tali criteri saranno determinati tenendo in debito conto gli obiettivi dell'azione e dovranno rispettare i principi di trasparenza e di non discriminazione.

I criteri di selezione saranno pubblicati nell'invito a presentare proposte e permettono di valutare la capacità finanziaria e operativa del richiedente di realizzare l'azione o il programma di lavoro proposti.

Il richiedente dovrà disporre di fonti di finanziamento stabili e sufficienti per mantenere la sua attività durante il periodo di realizzazione dell'azione o l'esercizio sovvenzionato e partecipare al suo finanziamento. Dovrà inoltre disporre delle competenze e qualificazioni professionali richieste per portare a termine l'azione o il programma di lavoro proposti, salvo disposizioni speciali dell'atto di base.