Credito d'imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi (registrazione del 22 giugno al 24 luglio))

Credito d’imposta per la digitalizzazione degli esercizi ricettivi

(art.9 dl n.83 del 31/5/2014)

Premessa

ITALIA OGGI 28 Maggio 2015 (L'articolo è stato caricato nell'area riservata allo studio)

Sarà possibile registrarsi dal 22 giugnio 2015 al 24 luglio 2015.

Portale: https://procedimenti,beniculturali.gov.it

Si allegano le istruzioni pubblicate su ItaliaOggi

 

 

Normativa di riferimento

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2014, n. 83

Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo. (14G00095) (GU n.125 del 31-5-2014 )

note: Entrata in vigore del provvedimento: 1/6/2014.

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106 (in G.U. 30/7/2014, n. 175).

Decreto ministeriale del 12/2/2015 pubblicato sulla gazzetta ufficiale del 23/3/2015.

 

Ambito territoriale

Intero territorio nazionale

 

Soggetti beneficiari (per il dettaglio art.2 del decreto attuativo)

 

a) Esercizio ricettivo singolo:

1) Struttura alberghiera;

struttura  aperta  al  pubblico,  a gestione unitaria, con servizi centralizzati che  fornisce  alloggio, eventualmente vitto ed altri servizi accessori, in camere situate  in uno o piu' edifici. Tale struttura e' composta da non meno  di  sette camere per il pernottamento degli ospiti. Sono strutture  alberghiere gli alberghi, i villaggi albergo, le residenze turistico-alberghiere, gli alberghi diffusi, i condhotel e  i  marina  resort  di  cui  agli articoli 31 e 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, nonche' quelle individuate come tali dalle specifiche normative regionali;

2) Struttura extra-alberghiera

affittacamere; ostelli  per  la gioventu'; case e  appartamenti  per  vacanze;  residence;  case  per ferie; bed  and  breakfast;  rifugi  montani,  nonche'  le  strutture individuate come tali dalle specifiche normative regionali

b)   Esercizio ricettivo aggregato con servizi extra-ricettivi o anciliari


l'aggregazione, nella forma  del  consorzio, delle reti d'impresa, delle ATI e organismi o enti  similari,  di  un esercizio ricettivo singolo, come  definito  nella  lettera  a),  con soggetti che forniscano servizi accessori  alla  ricettivita',  quali ristorazione,  trasporto,   prenotazione,   promozione, commercializzazione, accoglienza turistica e attivita' analoghe;

c)    Agenzie di viaggio e tour operator

Quelle che applicano lo studio di settore approvato con decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  28  dicembre  2012,  e   successive modificazioni, citato in premessa, e che  risultino  appartenenti  al cluster 10 - Agenzie intermediarie specializzate in turismo incoming, o al cluster 11 - Agenzie specializzate in turismo incoming,  di  cui all'allegato 15 annesso al predetto decreto.

 

L’agevolazione è in regime de minimis

 

Agevolazione massima complessiva nei tre esericizi (€12.500,00).

Credito d’imposta del 30% delle spese sostenute fino ad un importo di €  12.500,00 nei periodo di imposta 2014, 2015 e 2016.

Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali.

Le singole voci di spesa di cui  al  comma  2  sono  eleggibili, ciascuna,  nella  misura  del  100%.  L'importo  totale  delle  spese eleggibili e', in ogni caso, limitato alla somma di 41.666  euro  per ciascun soggetto ammesso al beneficio, che,  di  conseguenza,  potra' usufruire di un credito d'imposta complessivo massimo pari  a  12.500 euro (tre quote annuali di € 4.166,00).

 

E’ previsto il click day

Le risorse sono assegnate secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande

 

Non è tassato

 

Fondi stanziati a livello nazionale

15mln di euro per ciascuno dei periodi di imposta 2015, 2016, 2017, 2018 e 2016

 

Decorrenza spese (solo domande a consuntivo)

Sono agevolabili le spese sostenute nel 2014,2015 e 2016 (dall’1/1/2014 al 31/12/2016)

 

Spese ammesse (Art. 4  del decreto attuativo)

a) con riferimento alle spese per impianti  wi-fi,  eleggibili  a condizione che l'esercizio ricettivo di cui all'art. 2, comma 1,  del presente decreto metta a disposizione dei propri clienti un  servizio
gratuito di velocita' di connessione pari ad almeno  1  Megabit/s  in download:  
acquisto  e  installazione  di  modem/router; dotazione hardware per la ricezione del  servizio   mobile  (antenne  terrestri,parabole, ripetitori di segnale).

b)  con riferimento alle spese per siti  web  ottimizzati  per  il sistema mobile:
acquisto di software e applicazioni.

c) con riferimento alle spese per programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, purche'  in  grado di   garantire   gli   standard   di   interoperabilita'    necessari
all'integrazione con siti e portali di promozione pubblici e  privati e   di   favorire   l'integrazione   tra   servizi    ricettivi    edextra-ricettivi:
acquisto software; acquisto hardware  (server,  hard disk).

d) con riferimento alle spese per spazi e pubblicita'  per  la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche  gestite  da
tour operator e agenzie di viaggio:
contratto di fornitura spazi  web e pubblicita' on-line.


e) con riferimento alle spese per servizi di consulenza  per  la comunicazione e il marketing  digitale:  
contratto  di  fornitura  di prestazioni e di servizi;


f) con riferimento alle spese per strumenti  per  la  promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e  di ospitalita' per persone con disabilita':
contratto  di  fornitura  di prestazioni e di servizi; acquisto di software;

g)  con  riferimento  alle  spese  per  servizi   relativi   alla formazione del titolare o  del  personale  dipendente:
contratto  di fornitura di prestazioni e di servizi (docenze e tutoraggio).

 

Non è cumulabile con altre agevolazioni

Il credito di imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con altre agevolazioni di natura fiscale

 

Presentazione delle domande (art.5 decreto attuativo) – Solo domande a consuntivo

Dal 1° gennaio al 28 febbraio dell’anno successivo a quello di effettuazione delle spese, le imprese interessate presentano apposita domanda per il riconoscimento del credito d’imposta secondo modalità telematiche definite dal Ministero stesso entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto; per le spese sostenute nell’anno 2014, la domanda è presentate entro sessanta giorni dalla definizione delle predette modalità telematiche