30/06/2014 - L.R. 27/09 - Interventi finanziari per il commercio

L.R. n. 27/09   Interventi finanziari per il commercio

Bando  2014

Scadenza  Lunedì  30 Giugno  2014

RIFERIMENTI NORMATIVI

Decreto  nr. 291 del 21/5/2014  (pubblicato sul Bur nr.50 del 29/05/2014)

 

FONDI STANZIATI NEL 2014

Il fondi stanziati sono pari ad € 600.000,00 così ripartiti:

1)  i “progetti per la riqualificazione e valorizzazione delle imprese commerciali”, che ha una copertura finanziaria  pari ad € 500.000,00;

2)  “i progetti per la riqualificazione e valorizzazione delle imprese commerciali nei comuni sotto i 5.000 abitanti” (vedere Allegato 2/D), che ha una copertura finanziaria pari ad € 150.000,00.

SOGGETTI BENEFICIARI

I soggetti beneficiari sono:

a) micro, piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio, esistenti

b) micro, piccole e medie imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esistenti;

Non rientrano tra i soggetti beneficiari le imprese che svolgono le seguenti tipologie di attività:

a)       tra le attività commerciali:

-       attività di vendita non rivolte al pubblico (spacci interni)

-       attività di vendita di merci prodotte in proprio (agricoltori, artigiani, ecc.);

-       attività di farmacie  e parafarmacie

-       attività che prevedono trasformazione di prodotti;

-       attività di monopolio

-       distributori automatici

-       attività di commercio elettronico

-       attività di rivendita di carburanti

-       attività di noleggio

-       attività di commercio all’ingrosso;

-       attività di commercio su aree pubbliche che non operano con strutture stabilmente fissate al suolo quali box o chioschi;

 

b)       tra le attività di somministrazione di alimenti e bevande:

 

-       attività svolte da circoli privati e mense (quindi ad uso interno o comunque limitato a determinate categorie ed utenze);

-       attività artigianali per la produzione propria;

 

c) le forme speciali di vendita di cui al titolo II sezione II della L.R. n. 27/09.

Il volume di affari non deve essere superiore ad € 2.000.000,00 per le imprese commerciali al dettaglio e per le imprese di   somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

 

TIPO DI  INTERVENTO

Sono ammessi a contributo gli interventi relativi a:

-       Ristrutturazione, manutenzione straordinaria, nonché ampliamento dei locali adibiti o da adibire ad attività commerciale (le spese relative al deposito merci nonché gli uffici non sono ammissibili a contributo anche se il deposito/ufficio è contiguo all’unità locale);

-       Attrezzature fisse e mobili strettamente inerenti l’attività di vendita e/o di somministrazione di alimenti e bevande;

-       Arredi strettamente inerenti l’attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande (ad eccezione di complementi di arredo, suppellettili e stoviglie, e quant’altro non strettamente funzionale all’attività da incentivare).

ENTITA’  DELL’AIUTO

Il contributo regionale concesso è pari al 15% della spesa riconosciuta ammissibile.

Non sono finanziabili gli investimenti mobiliari ed immobiliari, realizzati mediante operazioni di locazione finanziaria (es. leasing).

I contributi sono concessi in conto capitale.

Gli interventi finanziari devono essere conformi alla regola del “de minimis” ed è vietato cumulare altri contributi pubblici relativi a leggi   comunitarie, nazionali e regionali concernenti il medesimo investimento.

TEMPI DI REALIZZAZIONE

Tutti i progetti ammessi a finanziamento devono essere ultimati entro sei mesi dalla data di pubblicazione sul BUR della graduatoria

Sono ammessi a finanziamento anche i progetti già realizzati a far data dall’ 01.01.2013.

SPESE AMMISSIBILI (solo beni nuovi di fabbrica)

La spesa ammissibile, al netto di IVA, non può essere inferiore a Euro 15.000,00 e superiore a Euro 80.000,00

Nel caso di attività promiscue, ad esempio commerciale ed artigianale, o somministrazione e ricettiva – dettaglio e

ingrosso – svolte congiuntamente, sono ammissibili esclusivamente gli interventi di cui al punto 3 riferiti alle sole

attività commerciali. In particolare, nel caso di attività promiscua, commerciale e artigianale, non rientrano le spese

inerenti i laboratori di produzione anche se funzionali all’attività di vendita.

Nel caso di attività promiscua vanno presentati esclusivamente i documenti contabili (fatture, preventivi) inerenti l’attività commerciale pena l’esclusione della domanda.

 

SPESE NON AMMISSIBILI

6.1. Non rientrano tra le spese ammissibili

-  l’acquisto dei veicoli;

-  acquisto di beni usati;

- le spese accessorie quali, a titolo di esempio, quelle relative: alla imposta IVA, alla stipula dei contratti per la fornitura di luce, gas ed acqua, gli oneri di urbanizzazione, alle spese notarili, alla registrazione degli atti, alle spese tecniche per la predisposizione di atti comunali (DIA/SCIA, cambio di destinazione d’uso, ecc.);

-  acquisto di PC portatili, Notebook o assimilati (se superiore complessivamente ad una unità);

-  spese sostenute in leasing;

-  telefonia mobile;

-  fatture/ricevute di importo inferiore ad € 100,00, IVA esclusa;

-  interessi passivi;

-  complementi d’arredo, a titolo di esempio: soprammobili, quadri, tappeti, ecc;

-  suppellettili varie e quant’altro non strettamente funzionale all’attività da incentivare;

-  piante, vasi, fiori, ecc.;

-  distributori automatici;

-  stoviglie, posate, biancheria, ecc;

-  sistemazione di esterni (rifacimento e/o asfaltature piazzali, illuminazione, recinzione, cancelli, ecc).

6.2 Non rientrano, inoltre, le spese sostenute per l’acquisto di aziende, sia per quanto riguarda l’avviamento che l’acquisto di attrezzature ed arredi.

Non sono altresì ammissibili i costi di progettazione, di direzione dei lavori e di consulenza.

Tutte le spese devono essere di nuova fabbricazione.

NON POSSONO PRESENTARE DOMANDA LE AZIENDE CHE NON HA RENDICONTATO IL CONTRIBUTO EVENTUALMENTE CONCESSO NEL 2013

9.9 Qualora il richiedente abbia ottenuto un contributo per la medesima unità locale sul bando 2013 (L.R. 27/09) e gli sia stato revocato il contributo per mancata o insufficiente rendicontazione entro i termini previsti, non potrà presentare domanda sul bando 2014.

NON  SONO   AMMESSI  I   PAGAMENTI  IN  CONTANTI

REVOCA DEI CONTRIBUTI (Punto 15.3 del bando)

La Regione Marche provvederà, inoltre, alla revoca del contributo qualora:

-  nei quattro anni successivi alla data di concessione del contributo i singoli beni oggetto di agevolazione risultino

essere stati ceduti o alienati;

-  nei quattro anni successivi alla data di concessione del contributo i singoli beni oggetto di agevolazione risultino

essere stati distratti o nei sia mutata la destinazione d’uso;

-  i controlli effettuati evidenzino l’insussistenza delle condizioni previste per l’accesso ai contributi dichiarate

dall’impresa in fase di domanda;

-  l’impresa non abbia comunicato alla Regione Marche entro sessanta giorni l’utilizzo dei beni agevolati presso altra

unità locale dell’impresa stessa;

-  l’impresa abbia cessato l’attività prima dei quattro anni previsti dal c. 3 dell’art. 84 della LR n. 27/09;

-  l’impresa non abbia comunicato alla Regione Marche, entro sessanta giorni, il trasferimento, la fusione, la scissione,

la cessione, donazione o affitto d’azienda o dell’unità locale beneficiaria dell’agevolazione.

-  si accerti la non veridicità di quanto dichiarato in domanda da parte dell’impresa concernente l’assegnazione dei

punteggi (di cui al punto 11 “priorità”) che determini una decurtazione dei punti tale da non far rientrare più l’azienda

tra i soggetti finanziabili;

- mancato invio della documentazione di cui alla lettera c del punto 16.1 e 16.5.