07/03/2012 INCENTIVI INAIL alle imprese per la sicurezza

I.N.A.I.L.

AVVISO PUBBLICO QUADRO 2011
INCENTIVI ALLE IMPRESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN
MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
in attuazione dell'art. 11, comma 5 D.lgs 81/2008 s.m.i. 

 

 INFORMAZIONE ALLE IMPRESE PARTECIPANTI (comunicato Inail del 14/4/2012)

Alle ore 18 del 7 marzo si è conclusa la fase di compilazione delle domande online.

Si informano le imprese interessate che il calendario dell’apertura dello sportello informatico per l’invio telematico delle domande tramite codice identificativo, per l’assegnazione delle risorse previste nell’Avviso pubblico, sarà pubblicato su questo sito Internet il 16 Aprile p.v.. 

Si ricorda che potranno procedere all’invio telematico solo le imprese che hanno salvato la propria domanda e sono in possesso di regolare codice identificativo la cui validità è verificabile tramite l’apposita voce "consulta/rigenera codice" della procedura per la compilazione on line.

IL PUNTO 12 DEL BANDO STABILISCE QUANTO SEGUE:

La data e l'ora dell'apertura e la data e l'ora della chiusura dello sportello informatico per l'invio delle domande, saranno pubblicate sul sito www.inail.it a partire del 14 Marzo 2012 

TEMPISTICA

IPOTESI

Il 16 Aprile 2011 l'Inail comunica  la data del Click Day.

Ipotizziamo che sia l' 1/5/2012 la data per l'invio online delle domande.

Entro il  30/5/2012 (30 gg dall'invio online)  le ditte ammesse devono  inviare la documentazione cartacea richiesta.

Entro il 30/9/2012 (120 gg dal 30/5/2012)  alle ditte dovrebbe arrivare la comunicazione di concessione del  contributo

Solo a partire dall'1/10/2012 può essere formalizzato l'ordine dei beni.

 

PREMESSA

Per miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro si intende il miglioramento documentato delle condizioni di saluti e sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali.

Il bando si rivolge a tutte le imprese purchè con sede in Italia e iscritte alla camera di commercio.

Il contributo è pari al 50% delle spese ammesse e non può superare i 100mila euro.

Viene applicato il regime de minimis ( massimo € 200.000  in de minimis nel triennio).

Solo domande a preventivo e gli investimenti devono essere avviati dopo aver ricevuto la comunicazione di concessione del contributo.

Condizione per poter presentare la domanda è il  raggiungimento del punteggio minimo di 105 che dipende da: dimensione aziendale, rischiosità dell’attività  d’impresa, numero di destinatari, finalità, tipologia ed efficacia dell’intervento, con un bonus nel caso di  collaborazioni con le parti sociali.

Non è prevista una  graduatoria  ma le richieste verranno accolte sulla  base dell’ordine cronologico di presentazione (ci sarà quindi un click day).

Non possono presentare domanda le imprese ammesse con il precedente bando.

 

LINK INAIL

http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageLabel=PAGE_NEWS&nextPage=Primo_Piano/info2097593309.jsp

 

RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AI CONTRIBUTI

Lo stanziamento ai fini del presente Avviso relativamente alla Regione Marche è pari a complessivi € 5.450.029

 

REQUISITI DEI DESTINATARI E CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA'

I soggetti destinatari dei contributi sono le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di Commercio Industria, Artigianato ed Agricoltura.

Al momento della domanda, l'impresa richiedente deve soddisfare, a pena di esclusione, i seguenti requisiti:

  • avere attiva nel territorio di questa Regione l'unità produttiva per la quale intende realizzare il progetto2;
  • non aver chiesto, né aver ricevuto, altri contributi pubblici sul progetto oggetto della domanda;
  • non aver ottenuto, a seguito della verifica amministrativa e tecnica della documentazione a conferma

della domanda on line, il provvedimento di ammissione al contributo per - INAIL - Avviso  Pubblico 2010 - Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

 

PROGETTI AMMESSI A CONTRIBUTO

Sono ammessi a contributo progetti ricadenti in una delle seguenti tipologie: 

1) progetti di investimento;

2) progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale

Per quanto riguarda la tipologia 1 (progetti di investimento), il progetto può essere articolato in più interventi/acquisti purché essi siano tutti tassativamente funzionali alla riduzione/eliminazione/prevenzione della medesima causa di infortunio o fattore di rischio indicata dall'impresa nel modulo di domanda on line.

Nel caso in cui il progetto sia mirato alla riduzione/eliminazione/prevenzione di più cause di infortunio o fattori di rischio, la valutazione dell'intero progetto sarà riferita alla sola causa di infortunio, o fattore di rischio, che l'impresa indicherà nel modulo di domanda on line. Pertanto tutte le altre voci di intervento, con i relativi costi, non riferite alla causa o fattore di rischio indicato, saranno decurtate dall'importo richiesto.

In ogni caso la causa di infortunio o il fattore di rischio per il quale il
progetto viene presentato deve essere riscontrabile, a pena di esclusione,
nel DVR (Documento di valutazione dei rischi)  

 

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo, in conto capitale, è pari al 50% delle spese ammesse a contributo definite al successivo art. 7.

Il contributo è calcolato sulle spese sostenute al netto dell'IVA.

In ogni caso, il contributo massimo erogabile è pari a € 100.000.

Il contributo minimo erogabile è pari a € 5.000.  

 

SPESE AMMESSE A CONTRIBUTO

Sono ammesse a contributo tutte le spese direttamente necessarie alla realizzazione del progetto, nonché le eventuali spese accessorie o strumentali, funzionali alla realizzazione dello stesso ed indispensabili per la sua completezza.

 

SPESE NON AMMESSE A CONTRIBUTO

Non sono ammesse a contributo le spese relative all'acquisto od alla sostituzione di:

  • dispositivi di protezione individuale nonché ogni altro relativo complemento accessorio;
  • automezzi e mezzi di trasporto su strada, aeromobili, imbarcazioni e simili 4;
  • impianti per l'abbattimento di emissioni o rilasci nocivi all'esterno degli ambienti di lavoro, o comunque qualsiasi altra spesa mirata esclusivamente alla salvaguardia dell'ambiente;
  • hardware, software e sistemi di protezione informatica fatta eccezione per quelli dedicati all'esclusivo ed essenziale funzionamento di sistemi utilizzati ai fini del miglioramento delle   condizioni di salute e sicurezza;
  • mobili e arredi.

 

NON SONO INOLTRE AMMESSE A CONTRIBUTO LE SPESE RELATIVA A:

  • interventi da effettuarsi in locali diversi da quelli nei quali è esercitata
    l'attività lavorativa al momento della presentazione della domanda;
  • progetti già realizzati o in corso di realizzazione alla data di comunicazione di ammissione al contributo5;
  • manutenzione ordinaria degli ambienti di lavoro, di attrezzature, macchine e mezzi d'opera;
  • adozione e/o certificazione di sistemi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) relative ad imprese senza dipendenti;
  • acquisizioni tramite locazione finanziaria (leasing);
  • mero smaltimento dell'amianto (lo smaltimento è ammesso solo nel caso in cui l'intervento rientri in un progetto complessivo volto al miglioramento delle condizioni di salute dei lavoratori dell'azienda nel quale è compresa la rimozione dell'amianto ad esempio presente in coperture, per coibentazione, ecc.);
  • acquisto di macchinari o apprestamenti indispensabili per l'erogazione di un servizio o per la produzione di un bene, di cui l'impresa non dispone ma che deve possedere per poter svolgere la propria attività aziendale.6

Sono invece ammesse a contributo le spese per acquisto/sostituzione dei mezzi d'opera installati sui mezzi di trasporto (ad es. braccio gru, piattaforme mobili di carico, ecc.), sono altresì ammessi quei mezzi d'opera che possono andare su strada ( ad esempio trattori, pale meccaniche, ecc..) sempreché il loro acquisto determini miglioramento delle condizioni di lavoro degli addetti.

DE MINIMIS

Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis").

Ai sensi di tale regolamento l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non deve superare i 200.000,00 € nell'arco di tre esercizi finanziari (100.000,00 € per le imprese attive nel settore del trasporto su strada).

Sono previste inoltre delle eccezioni.

PER POTER PRESENTARE LA DOMANDA OCCORRE  RAGGIUNGERE IL PUNTEGGIO DI 105

Allo scopo di verificare il raggiungimento della soglia minima di ammissibilità sono stati individuati dei parametri (v. all. 1 e 2), associati sia a caratteristiche proprie dell'impresa sia al progetto oggetto della domanda. Ai parametri sono attribuiti punteggi la cui somma deve raggiungere la soglia minima di ammissibilità pari a 105 punti

COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

A partire dalla data del 28 Dicembre ed inderogabilmente fino alle ore 18,00 del giorno 7 Marzo 2012, sul sito www.inail.it

INVIO DELLA DOMANDA ON LINE

Lo sportello informatico registrerà le domande in ordine cronologico di arrivo ed invierà all'impresa un messaggio che attesta la corretta presa in carico dell'invio.

La data e l'ora dell'apertura e la data e l'ora della chiusura dello sportello informatico per l'invio delle domande, saranno pubblicate sul sito www.inail.it a partire dal 14 Marzo 2012 .

PUBBLICAZIONE ELENCO CRONOLOGICO DELLE DOMANDE ON LINE

L'elenco in ordine cronologico di tutte domande inoltrate sarà pubblicato
sul sito www.inail.it, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per

INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE A COMPLETAMENTO DELLA DOMANDA

Le imprese dichiarate ammissibili al contributo, a pena di esclusione, dovranno far pervenire, con le modalità previste dall'articolo 24 del presente Avviso, alla Sede INAIL territorialmente competente (all. 3), entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal ricevimento della comunicazione di ammissibilità del progetto

TERMINI DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

In caso di accoglimento dell'istanza, il progetto deve essere realizzato (e rendicontato) entro 12 mesi (365 giorni) decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di esito positivo della verifica