29/06/2012 - Agevolazioni per il commercio (LR 27/09)

DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA

P.F. TURISMO COMMERCIO E TUTELA DEI CONSUMATORI

 

N.

132

DEL

16/05/2012

 

Oggetto: L.R. n. 27/09–DGR n. 717/11, DGR n. 991/10 e DGR n. 639/2012-Interventi finanziari per il commercio–Bandi anno 2012–Cap. n. 31704211–UPB 31704 € 867.000,00 del bilancio 2012

 

FONDI STANZIATI NEL 2012

Il fondi stanziati sono pari ad € 867.000,00 così ripartiti:

1) i “progetti per la riqualificazione e valorizzazione delle imprese commerciali”, che ha una copertura finanziaria pari ad € 667.000,00    

2) “i progetti per la riqualificazione e valorizzazione delle imprese commerciali nei comuni sotto i 5.000 abitanti”, che ha una copertura finanziaria pari ad € 200.000,00 

 

ANDAMENTO DEI FONDI STANZIATI NEL 2010-2011-2012

Nel 2010  -  Fondi stanziati erano pari ad  € 1.394.271,59

Nel 2011  -  Fondi stanziati erano pari ad € 1.129.501,00

Nel 2012  -  Fondi stanziati € 867.000,00  (-38% rispetto al 2010- 24% rispetto al 2011)

 

1.       SOGGETTI BENEFICIARI 

 2.1 I soggetti beneficiari sono:

       a) micro, piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio1, esistenti2

       b) micro, piccole e medie imprese di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande esistenti;

 

 2.2 Non rientrano tra i soggetti beneficiari le imprese che svolgono le seguenti tipologie di attività: 

       a) tra le attività commerciali:

           - attività di vendita non rivolte al pubblico (spacci interni, distributori posti in luoghi privati);

           - attività di vendita di merci prodotte in proprio (agricoltori, artigiani, ecc.);

           - attività di farmacie salvo le parti di attività commerciali derivanti da SCIA ai sensi della L.R. n. 27/09 o da

             autorizzazioni comunali per tabelle speciali di cui al DM n. 375/98;

          - attività che prevedono trasformazione di prodotti;

          - attività di rivendita di carburanti (impianti di distribuzione carburanti) ad eccezione delle attività tipiche del

            commercio annesse all’attività principale (esercizi di vicinato, SAB, giornali e riviste);

          - attività di noleggio, salvo vi sia l’autorizzazione a vendita delle merci;

          - attività di commercio all’ingrosso;

          - attività di commercio su aree pubbliche che non operano con strutture stabilmente fissate al suolo quali box o

            chioschi;

       b) tra le attività di somministrazione di alimenti e bevande:

           -  attività svolte da circoli privati e mense (quindi ad uso interno o comunque limitato a determinate categorie

              ed utenze);

           - attività artigianali per la produzione propria;

       c) le forme speciali di vendita di cui al titolo II sezione II della L.R. n. 27/09.

 

2.3  Il volume di affari non deve essere superiore ad € 2.000.000,00 per le imprese commerciali al dettaglio e per le imprese di   somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.

 

2.       TIPO DI  INTERVENTO

 

 3.1 Sono ammessi a contributo gli interventi relativi a:

-   Costruzione, ristrutturazione, manutenzione straordinaria, nonché ampliamento dei locali adibiti o da adibire ad attività commerciale e al  deposito delle merci (le spese relative al deposito merci sono ammissibili a contributo anche se il deposito non è contiguo all’unità locale);

-  Attrezzature fisse e mobili strettamente inerenti l’attività di vendita e/o di somministrazione di alimenti e bevande;

-  Arredi strettamente inerenti l’attività di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande (ad eccezione di complementi di arredo, suppellettili e stoviglie, e quant’altro non strettamente funzionale all’attività da incentivare).

  

3.       ENTITA’  DELL’AIUTO

 4.1   Il contributo regionale concesso è pari al 20% della spesa riconosciuta ammissibile.

 4.2  Non sono finanziabili gli investimenti mobiliari ed immobiliari, realizzati mediante operazioni di locazione finanziaria (es. leasing).

 4.3   I contributi sono concessi in conto capitale.

 4.4 Gli interventi finanziari devono essere conformi alla regola del “de minimis” ed è vietato cumulare altri contributi pubblici relativi a leggi   comunitarie, nazionali e regionali concernenti il medesimo investimento.

 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 

Tutti i progetti ammessi a finanziamento devono essere ultimati entro sei mesi dalla data di pubblicazione  

 Sono ammessi a finanziamento anche i progetti già realizzati a far data dal 01.01.2011.

 

4. SPESE AMMISSIBILI

5.1 La spesa ammissibile, al netto di IVA, non può essere inferiore a Euro 20.000,00 e superiore a Euro 100.000,00 

5.2  Nel caso di attività promiscue, ad esempio commerciale ed artigianale, o somministrazione e ricettiva – dettaglio e ingrosso – svolte congiuntamente, sono ammissibili esclusivamente gli interventi di cui al punto 3 riferiti alle sole attività commerciali.

In particolare, nel caso di attività promiscua, commerciale e artigianale, non rientrano le spese inerenti i laboratori di produzione anche se funzionali all’attività di vendita.

 5.3 Elenco delle spese ammissibili:

 A) Spese ammissibili per ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria:

-  demolizione pavimenti, massetti, rivestimenti, tramezzi, solai, ecc;

 -  rifacimento pavimenti, massetti, rivestimenti, tramezzi, solai, ecc (con qualsiasi tipo di   materiali);

 -  rimozione infissi, porte interne ed esterne, e relativa fornitura e posa in opera di nuove;

 -  impianti generici (riscaldamento, condizionamento);

 - impianti specifici (igienici, impianti elettrici, impianti telefonici, citofoni, campanelli e simili, sistemi di sicurezza, ascensori,   montacarichi,);

-  rifacimento vetrina;

-  rifacimento insegna;

-  tinteggiatura locali interna ed esterna.

N.B.:  al fine dell’ammissibilità delle spese sopra elencate è necessaria la dichiarazione di inizio di attività (DIA)/ segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) rilasciata dal Comune, unitamente al progetto firmato da un tecnico abilitato. Nel caso in cui il regolamento edilizio comunale non richiede la presentazione della D.I.A./SCIA è sufficiente il progetto firmato da un tecnico abilitato. Le spese di cui sopra, in assenza della D.I.A./SCIA e/o del progetto firmato da un tecnico abilitato, verranno considerate manutenzione ordinaria e quindi non ammissibili.

 

 B) Spese ammissibili per attrezzature ed arredi:

 - banconi;

 - scaffalature;

 - cucine, frigoriferi, forni, macchina da caffé, apparecchi ed attrezzature varie pertinenti solamente all’attività  di somministrazione di alimenti   e bevande;

- registratori di cassa;

- casseforti;

- personal computer (fissi ), stampanti, fax,;

- attrezzatura varia (pentole, vassoi e contenitori, espositori, manichini, ecc.) strettamente  pertinente l’attività

 (es. il pentolame è spesa ammissibile per un’attività di somministrazione di alimenti e bevande e non per  un’attività alimentare, ecc.);

- mobili di arredo (strettamente pertinenti l’attività);

- attrezzatura spazi esterni (tavoli, sedie, ombrelloni) solo per la somministrazione di alimenti e bevande, purché autorizzati.

 

 C) Ulteriori tipologie di spese:

-  programmi informatici strettamente legati all’attività;

- sistemi di pagamento con moneta elettronica. Rientrano in tale tipologia di spesa l’acquisto dell’hardware ed il  relativo software di sistema, nonché il software applicativo. Sono escluse le spese di noleggio delle apparecchiature, quelle dei canoni, ecc.

 

Tutte le spese devono essere di nuova fabbricazione.