Startup innovative (legge 221 del 2012)
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StartUp innovative
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Ministero dello Sviluppo Economico
Registro delle imprese - Pareri e circolari sulle startup innovative
RIFERIMENTO NORMATIVI
Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 - Sezione IX
SOGGETTI BENEFICIARI (comma 2 art.25)
La societa' di capitali, costituita anche in forma cooperativa, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:
(è stata soppressa la condizione in base alla quale la maggioranza delle quote o delle azioni doveva essere detenuta da persone fisiche)
b) e' costituita da non piu' di sessanta mesi (cinque anni);
c) e' residente in Italia ;
d) a partire dal secondo anno di attivita' della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, cosi' come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non e' superiore a 5 milioni di euro;
e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
g) non e' stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
1) le spese in ricerca e sviluppo sono uguali o superiori al 15 per cento del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa.
2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'universita' italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attivita' di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;
3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una
nuova varieta' vegetale ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purche' tali
privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attivita' di impresa.
IL PROBLEMA DELLE DITTE INDIVIDUALI
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con parere n.0164029 dell' 8/10/2013 ha ritenuto che il regime speciale - possa applicarsi anche a un'impresa individuale che assuma la forma della s.r.l. unipersonale, mediante trasmissione del patrimonio aziendale con separato atto di cessione.
SOCIETA' GIA' COSTITUITE ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE (Art.25)
3. Le societa' gia' costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in possesso dei requisiti previsti dal comma 2, sono considerate start-up innovative ai fini
del presente decreto se depositano presso l'Ufficio del registro delle imprese, di cui all'articolo 2188 del codice civile, una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti dal comma 2. In tal caso, la disciplina di cui alla presente sezione trova applicazione per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, se la start-up innovativa e' stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se e' stata costituita entro i tre anni
precedenti, e di due anni, se e' stata costituita entro i quattro anni precedenti.
INCENTIVI ALL'INVESTIMENTO IN START-UP INNOVATIVE (art. 29) (il 5/12/2013 l'UE ha dato l'ok considerandolo un aiuto di Stato "compatibile con il mercato interno").
Introduzione di incentivi fiscali per investimenti in startup innovative provenienti da persone fisiche (detrazione Irpef del 19% dell’investimento fino a un massimo investito pari a 500mila euro) e giuridiche (deduzione dall’imponibile Ires del 20% dell’investimento fino a un massimo investito pari a 1,8 milioni di euro) per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 (decreto attuativo): gli incentivi valgono sia in caso di investimenti diretti in startup, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR e altre società che investono prevalentemente in startup. Il beneficio fiscale è maggiore se l’investimento riguarda le startup a vocazione sociale e quelle che sviluppano e commercializzano prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico (detrazione Irpef al 25%; deduzione dall’imponibile Ires al 27%).
START-UP A VOCAZIONE SOCIALE (comma 4 art. 25)
Ai fini del presente decreto, sono start-up a vocazione sociale le start-up innovative di cui al comma 2 e 3 che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.
INCUBATORE CERTIFICATO (comma 5 art. 25)
SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE (comma 8 art.25)
Per le start-up innovative di cui ai commi 2 e 3 e per gli incubatori certificati di cui al comma 5, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono una apposita sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, a cui la start-up innovativa e l'incubatore certificato devono essere iscritti al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione.
DEROGA AL DIRITTO SOCIETARIO (art.26)
le deroghe più significative sono previste per le startup innovative costituite in forma di s.r.l., per le quali si consente: la creazione di categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, si possono
prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione); la possibilità di effettuare operazioni sulle proprie quote; la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi; l’offerta al pubblico di quote di capitale. Molte di queste misure comportano un radicale cambiamento nella struttura finanziaria della s.r.l.,
avvicinandola a quella della s.p.a..
INAPPLICABILITA' DELLA DISCIPLINA SULLE SOCIETA' DI COMODO (comma 4 art.26)
La startup innovativa non è tenuta ad effettuare il test di operatività per verificare lo status di società non
operativa.
FACILITAZIONI NEL RIPIANAMENTO DELLE PERDITE (comma 1 art.26)
In caso di perdite sistematiche le startup godono di un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo (il termine
è posticipato al secondo esercizio successivo).
RIDUZIONE DEGLI ONERI PER L'AVVIO (comma 8 art.26)
Startup innovative e incubatori certificati non dovranno pagare il diritto annuale dovuto in favore delle Camere di Commercio, nonché, come chiarito dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 16/E emessa l’11 giugno 2014, i diritti di segreteria e l’imposta di bollo abitualmente dovuti per gli adempimenti da effettuare presso il Registro delle imprese.
ESONERO DALL'OBBLIGO DI OPPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITA' per compensazione dei crediti IVA (art. 4, comma 11 novies Investment compact)
REMUNERAZIONE CON STRUMENTI FINANZIARI DELLA START-UP INNOVATIVA E DELL'INCUBATORE CERTIFICATO (art.27)
Regime fiscale e contributivo agevolato in favore dei piani di incentivazione fondati sull’assegnazione di azioni, quote o titoli similari agli amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi delle start-up innovative e degli incubatori certificati: il reddito di lavoro derivante dall’assegnazione agli amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi di strumenti finanziari o di ogni altro diritto od incentivo che contempli l’attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall’esercizio del diritto di opzione conferiti per l’acquisto dei riferiti strumenti finanziari non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini sia fiscali sia contributivi, a patto che gli strumenti finanziari o i diritti non siano riacquistati dalla start-up innovativa o dall’incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi altro soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start-up innovativa o dall’incubatore certificato. Al verificarsi di tale condizione, infatti, il reddito di lavoro concorre alla formazione del reddito imponibile ed è soggetto a tassazione relativamente al periodo in cui è avvenuta la cessione degli strumenti finanziari o dei diritti connessi.
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE PER L'ACCESSO ALLE AGEVOLAZIONI PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE NELLE START-UP INNOVATIVE E NEGLI INCUBATORI CERTIFICATI (Art.27)
1. Alle start-up innovative e agli incubatori certificati di cui all'articolo 25 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con le seguenti modalita' semplificate:
a) il credito d'imposta e' concesso al personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato, compreso quello assunto attraverso i contratti di apprendistato. Ai fini della concessione del credito d'imposta, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 del citato articolo 24;
b) il credito d'imposta e' concesso in via prioritaria rispetto alle altre imprese, fatta salva la quota riservata di cui al comma 13-bis del predetto articolo 24. L'istanza di cui al comma 6 dello stesso articolo e' redatta in forma semplificata secondo le modalita' stabilite con il decreto applicativo di cui al comma 11 del medesimo articolo.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO IN START-UP INNOVATIVE (ART.28)
Disciplina del lavoro tagliata su misura: la startup innovativa potrà assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi. All’interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte. Dopo 36 mesi, il contratto potrà essere ulteriormente rinnovato una sola volta, per un massimo di altri 12 mesi, e quindi fino ad arrivare complessivamente a 48 mesi. Trascorso questo periodo iniziale, tipicamente caratterizzato da un alto tasso di rischio d’impresa, il rapporto di collaborazione assume la forma del contratto a tempo indeterminato.
Facoltà di remunerare il personale in modo flessibile: fatto salvo un minimo tabellare, è lasciato alle parti stabilire quale parte della remunerazione sia fissa e quale variabile. La parte variabile può consistere in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluso quanto al punto successivo.
Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale (guida; modello commentato di piano di incentivazione in equity): startup innovative e incubatori certificati possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. Il regime fiscale e contributivo che si applica a
questi strumenti è vantaggioso e concepito su misura rispetto alle esigenze tipiche di una startup.
RACCOLTA DI CAPITALI DI RISCHIO TRAMITE PORTALI ON LINE E ALTRI INTERVENTI DI SOSTEGNO PER LE START-UP INNOVATIVE (art. 30)
Introduzione dell’equity crowdfunding, la cui regolamentazione di dettaglio è stata predisposta dalla Consob: con la pubblicazione del testo definitivo del “Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative tramite portali on-line”
Intervento semplificato, gratuito e diretto per le startup innovative al FONDO DI GARANZIA
(Decreto Interministeriale 26 aprile 2013 - Accesso al Fondo di garanzia PMI start up innovative e incubatori certificati) per le Piccole e Medie Imprese, un fondo pubblico che facilita l’accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari (decreto attuativo; guida). La garanzia copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alle startup innovative e agli incubatori certificati, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con un’istruttoria che beneficia di un canale prioritario.
SOSTEGNO AD HOC NEL PROCESSO DI INTERNALIZZAZIONE DELLE STARTUP DA PARTE DELL'AGENZIA ICE
(sito dedicato): include l’assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l’ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l’attività volta a favorire l’incontro delle startup innovative con investitori potenziali per le fasi di early stage capital e di
capitale di espansione. In particolare, è stata autorizzata l’emissione della “Carta Servizi Startup” che dà diritto a uno sconto del 30% sulle tariffe dei servizi di assistenza erogati dall’Agenzia.
COMPOSIZIONE E GESTIONE DELLA CRISI NELL'IMPRESA START-UP INNOVATIVE (art.31)
Fail-fast: sono state introdotte procedure volte a rendere più rapido e meno gravoso il processo che si mette in moto nel caso in cui la startup non decolli. Sottraendo le startup innovative dalla disciplina del fallimento, si permette all’imprenditore di ripartire con un nuovo progetto imprenditoriale in modo più semplice e veloce, affrontando più agevolmente il procedimento liquidatorio. Sul piano culturale, si mira
ad aggredire il paradigma, molto radicato, della stigmatizzazione del fallimento.
DISCIPLINA SEMPLIFICATA PER L'ATTO COSTITUTIVO (fonte: www.altalex.com)
L'art. 4, comma 10 bis, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 convertito dalla Legge 24 marzo 2015, n. 33 ha inteso incentivare l'avvio di attività imprenditoriale e garantire una migliore uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative ed incubatori certificati attraverso la previsione di una disciplina semplificata sotto il profilo della forma dell'atto costitutivo delle imprese. L'atto costitutivo delle società che assumono la forma di “start-up innovative” o di “incubatori certificati” potrà essere difatti redatto mediante atto pubblico oppure mediante atto sottoscritto con le modalità previste dall'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. Codice dell'Amministrazione digitale), vale a dire attraverso un documento informatico firmato digitalmente. L'art. 4, comma 10 bis, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 prevede inoltre che l'atto costitutivo e le successive modificazioni possa essere redatto secondo un modello uniforme adottato con apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico che deve essere trasmesso al competente ufficio del registro delle imprese.
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