Trasparenza Bilancio
- 4526 - Erogazioni pubbliche: informativa in Nota integrativa e compilazione Modello Redditi (Ec News - 4/7/2022)
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EROGAZIONI PUBBLICHE DA INDICARE IN BILANCIO - INDICAZIONE SUL SITO INTERNET DELLE AGEVOLAZIONI per le imprese che non redigono la nota integrativa
IN EVIDENZA
A partire dal 30.11.2023 (data di entrata in vigore dell'art.8, comma 2 della legge n.160 del 27/12/2023), per gli aiuti registrati nell'RSA, non c'è più l'obbligo della indicazione nel bilancio o nel sito
Per la stampa specializzata la semplificazione riguarda anche le erogazioni percepite nel 2023.
NEWS
RASSEGNA STAMPA
- Sovvenzioni pubbliche, ultima chiamata per i dati sui siti. A partire dall'1.1.2023 viene applicato il regime sanzionatorio (ItaliaOggi 31.12.2022)
NORMATIVA
- Legge 4 agosto 2017 n. 124
- Mise circolare del 22.02.2018
- Approfondimenti (Rassegna stampa)
- Relazione tecnica al decreto legge n.34 del 30 aprile 2019
- Dossier al dl 34 2019
- Art.3, comma 6 bis del Decreto Legge n.73 del 21 Giugno 2022
- Legge 4 agosto 2022 n.122
- Decreto legge 198/2022 - Per il 2023 le sanzioni sono prorogate all'1.1.2024
- Art.8, comma 2 della legge n.160 del 27 Ottobre 2023 - Dal 30.11.2023 non devono essere più indicati i contributi già registrati nell'RSA
EROGAZIONI PUBBLICHE DA INDICARE IN BILANCIO
- Principio di cassa
- Soggetti Obbligati
- Sanzioni
- Ambito oggettivo dell'informativa (normativa)
- Semplificazione per le agevolazioni rilevate nel Registro degli Aiuti di Stato
- Nota integrativa redatta in via facoltativa
- Aiuti di carattere generale (normativa)
- Non vanno indicati i contributi di carattere generale
- Il limite di € 10.000,00 si riferisce al totale dei vantaggi ricevuti e non alle singola erogazione
INDICAZIONE SUL SITO INTERNET DELLE AGEVOLAZIONI per le imprese che non redigono la nota integrativa
- Avvio sanzioni prorogato all'1 luglio 2022
- Legge 4 agosto 2017 n. 124
- Rassegna stampa
- Servizio: www.opendot.com
L'AVVIO DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI E' STATO PROROGATO AL 1° LUGLIO 2022
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (C. 3431 Governo).
PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE
Dopo il comma 28, aggiungere il seguente:
28-bis. All'articolo 11-sexiesdecies del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2022».
**1.56. Trancassini, Prisco, Lucaselli, Montaruli, Rampelli.
**1.137. Lupi.
**1.151. Squeri, D'Attis, Cannizzaro, Prestigiacomo, Polidori, Torromino, Calabria.
NORMATIVA
RASSEGNA STAMPA
FiscalFocus 2.9.2022
Società che redigono il bilancio in forma abbreviata - Dobbiamo segnalare che la novità in commento si applica alle società che redigono il bilancio in forma abbreviata.
Con l’ampliamento del contenuto della nota integrativa, tali imprese eviteranno ulteriori obblighi pubblicitari circa gli aiuti pubblici ricevuti. Molto più complesso estendere le semplificazioni delle nuove regole alle società che redigono il bilancio delle micro- imprese, regolamentate dall’articolo 2435-ter del codice civile, perché esonerate dalla redazione della nota integrativa.
Per queste imprese sarebbe necessario passare, di fatto, alla redazione del bilancio in forma abbreviata includendo la nota integrativa nella documentazione obbligatoria da predisporre, approvare e depositare al registro delle imprese.L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI E' STATA PROROGATA AL 1° GENNAIO 2022
DECRETO-LEGGE 22 aprile 2021, n. 52
Art. 11-sexiesdecies (( (Proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124) )) ((1. Per l'anno 2021 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, e' prorogato al 1° gennaio 2022.))
LEGGE 4 Agosto 2022, n.122
LEGGE 4 agosto 2022, n. 122
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, recante misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali. (22G00127) (GU Serie Generale n.193 del 19-08-2022)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/08/2022
dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell'adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all'articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per gli enti che provvedono nell'ambito della nota integrativa del bilancio d'esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all'adempimento e' quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo».
IL SOLE 24 ORE 23.8.2022
Il legislatore punta a evitare il doppio obbligo per le società minoriSi corregge una norma del 2018 che conduce a conseguenze paradossaliLa svista ingenerava dubbi francamente inutili, perché letteralmente si giungeva alla conclusione paradossale che, per chi redige il bilancio abbreviato, gli adempimenti, in realtà si duplicassero, riguardando tanto la nota integrativa quanto la pubblicazione sul sito.
OGGETTO: interpretazione dell’art. 1, commi da 125 a 129 della Legge 4 agosto 2017,
n. 124, recanti “Misure di trasparenza nel sistema delle erogazioni pubbliche” –
RELAZIONE TECNICA AL DECRETO LEGGE N.34 DEL 30 APRILE 2019
PDF della Relazione tecnica al decreto legge n.34 del 30 aprile 2019
DOSSIER AL D.L. 34/2019
Articolo 35
(Obblighi informativi erogazioni pubbliche)L’articolo 35, modificato nel corso dell'esame presso la Camera, interviene
sulla disciplina della trasparenza delle erogazioni pubbliche, modificando talune
disposizioni introdotte dalla L. n. 124/2017.In particolare, la norma specifica la tipologia delle erogazioni pubbliche che sono
assoggettate agli obblighi di informazione e trasparenza in questione. Si tratta di
sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi
carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria,
effettivamente erogati. Viene inoltre specificato che si deve trattare di erogazioni
effettuate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165 (mentre la norma previgente faceva riferimento genericamente
alle pubbliche amministrazioni). Viene soppresso altresì il richiamo alle erogazioni
effettuate da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente
da pubbliche amministrazioni, comprese quelle che emettono azioni quotate in
mercati regolamentati.Vengono sostanzialmente confermati i soggetti destinatari dell’obbligo di
pubblicare nei propri siti Internet o analoghi portali digitali le erogazioni in
questione percepite nell’esercizio finanziario precedente: si tratta delle
associazioni di protezione ambientale, delle associazioni dei consumatori e degli
utenti, delle associazioni, delle Onlus e fondazioni, nonché di talune cooperative
sociali, che svolgono attività a favore degli stranieri e imprese.Sono previsti termini di pubblicazione delle informazioni sulle erogazioni
pubbliche in questione differenziati a seconda della natura giuridica del soggetto
obbligato.Per le imprese, viene introdotta una specifica disciplina che distingue tra imprese
tenute alla redazione della nota integrativa del bilancio di esercizio e quelle che
non sono assoggettate al medesimo obbligo.Si introduce poi un differente regime sanzionatorio per la violazione dell’obbligo.
Più in dettaglio, l’articolo 35 interviene sulle disposizioni in materia di
trasparenza delle erogazioni pubbliche di cui all’articolo 1, commi da 125 a 129,
della legge n. 124/2017.Si ricorda come le disposizioni in questione abbiano introdotto, a decorrere dal 2018,
alcune misure in materia di trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche,
ulteriori rispetto alle misure già previste dal D.lgs. n. 33/2013 (su cui v. infra).La relazione illustrativa motiva l’intervento normativo in ragione del fatto che la
disciplina sulla trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotta dalla citata L. n.
124/2017 non ha, ad oggi, trovato ancora applicazione, a causa delle difficoltà
interpretative delle relative disposizioni, che non specificavano in maniera chiara le
differenti modalità di adempimento in capo alle seguenti categorie di soggetti:
associazioni, fondazioni, Onlus cooperative sociali che svolgono attività a favore
degli stranieri, imprese.
Per questo motivo si è reso necessario un intervento chiarificatore urgente, al fine di
consentire ai predetti soggetti di adempiere correttamente entro i termini previsti.L’articolo 35, comma 1, riformula la disciplina in materia di trasparenza delle
erogazioni pubbliche prevista dai commi da 125 a 129 dell’articolo 1 della legge
n.124/2017. Tale riformulazione è attuata tramite la sostituzione dei predetti
commi con dieci nuovi commi che introducono sia modifiche sostanziali, sotto il
profilo dell’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della disciplina, sia
modifiche di carattere sistematico e di coordinamento formale.Nel dettaglio, attraverso la sostituzione del comma 125:
- viene specificata la tipologia delle erogazioni pubbliche che sono assoggettate AIUTI CHE NON DEVONO ESSERE DICHIARATI
agli obblighi di informazione e trasparenza in questione. Si tratta di sovvenzioni,
sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere
generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, effettivamente
erogati.
La normativa previgente richiamava invece sovvenzioni, contributi, incarichi
retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere ricevuti; - viene inoltre specificato che si deve trattare di erogazioni effettuate dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001,
n. 165 (mentre la norma previgente faceva riferimento genericamente alle
pubbliche amministrazioni). Rimane il richiamo alle erogazioni effettuate dai soggetti di cui all'articolo 2-
bis del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, mentre viene soppresso il richiamo alle
erogazioni effettuate da società controllate di diritto o di fatto direttamente o
indirettamente da pubbliche amministrazioni ivi comprese quelle che emettono
azioni quotate in mercati regolamentati.
In proposito si ricorda che L’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 qualifica
amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli
istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i
Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni
universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici
nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio
sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) e le Agenzie di cui al D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (le c.d.
agenzie fiscali).L'articolo 2-bis del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, di riordino della disciplina
riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, rinvia all’art. 1,
comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, includendo espressamente le autorità portuali e le
autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolamentazione;
§ vengono sostanzialmente confermati i soggetti destinatari dell’obbligo di
pubblicare nei propri siti Internet o analoghi portali digitali le erogazioni in
questione percepite nell’esercizio finanziario precedente: si tratta delle
associazioni di protezione ambientale, delle associazioni dei consumatori e
degli utenti, delle associazioni, delle Onlus e fondazioni, nonché di talune
cooperative sociali, che svolgono attività a favore degli stranieri e imprese. Per
le imprese, ugualmente destinatarie dell’obbligo di pubblicazione delle
informazioni, è poi prevista la specifica disciplina circa tempi e modalità per
l’espletamento di tale obbligo, nel nuovo comma 125-bis (v. infra);- sono previsti termini di pubblicazione delle informazioni sulle erogazioni
pubbliche in questione differenziati. In particolare, le associazioni di protezione
ambientale, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni, le
Onlus e le fondazioni, nonché le cooperative sociali che svolgono attività a
favore degli stranieri sono tenute all’obbligo di pubblicazione entro il 30 giugno
di ogni anno, mentre per le imprese gli obblighi di pubblicazione sono dettagliati
nel nuovo comma 125-bis, che distingue tra imprese tenute alla redazione della
nota integrativa del bilancio di esercizio e quelle che non sono assoggettate al
medesimo obbligo.
In particolare, il nuovo comma 125-bis prevede che i soggetti tenuti alla
redazione della nota integrativa - ex art. 2195 del codice civile - pubblichino
nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio
consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi,
vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale
e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente
erogati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30
marzo 2001, n. 165 e dai soggetti di cui all'articolo 2-bis del D.Lgs. 14 marzo
2013, n. 33 (v. supra).
Con riferimento, invece, ai soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata
ai sensi dell’articolo 2435-bis del codice civile e ai soggetti comunque non
tenuti alla redazione della nota integrativa – piccoli imprenditori, società di
persone soggette a obblighi semplificati e microimprese – la norma prevede che
essi assolvano l’obbligo di pubblicazione, analogamente a quanto previsto per
Onlus, associazioni e fondazioni, mediante pubblicazione delle medesime
informazioni e importi, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti Internet,
secondo modalità liberamente accessibili al pubblico o, in mancanza di questi
ultimi, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza
dell’impresa.
La disposizione è volta sostanzialmente ad integrare e chiarificare l’ambito oggettivo
e soggettivo di applicazione della disciplina in esame, rispetto al testo del previgente
articolo 1, comma 125, terzo periodo, della legge n. 214/2017, il quale prevedeva che:
“Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque
vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai
soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota
integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio
consolidato”.
La disciplina previgente faceva dunque genericamente riferimento alle “imprese”,
mentre nella nuova disciplina sono previste, nell’ambito della categoria delle imprese,
ulteriori specificazioni. La relazione illustrativa precisa, infatti, come “per le imprese
e le cooperative si sia reso necessario distinguere tra quelle tenute alla redazione della
nota integrativa del bilancio di esercizio e quelle che non sono soggette al medesimo
obbligo (articoli 2083, 2214, 2215, 2215-bis, 2216, 2217e 2435-ter del codice civile).
Si ricorda, inoltre, che l’art. 2435-bis del codice civile consente alle società che non
abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati di redigere il bilancio in forma
abbreviata, qualora, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi
consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello
stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni:
8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.
Rispetto al testo del previgente articolo 1, comma 125, quarto periodo della legge
n. 124/2017, che sanzionava l’omessa pubblicazione con “la restituzione delle
somme ai soggetti eroganti”, il nuovo comma 125-ter:- introduce, a partire da 1° gennaio 2020, una sanzione amministrativa pecuniaria REGIME SANZIONATORIO
a carico di coloro che violano l’obbligo di pubblicazione; tali soggetti sono
chiamati a pagare una sanzione pari «all’uno per cento degli importi ricevuti
con un importo minimo di 2.000 euro»; si valuti l’opportunità di specificare se
l’importo minimo di 2.000 euro si riferisca alla sanzione amministrativa o
all’erogazione ricevuta. Se il riferimento è agli importi ricevuti, non è prevista
sanzione per la mancata pubblicazione di erogazioni inferiori ai 2.000 euro; - introduce la sanzione amministrativa accessoria dell’adempimento degli
obblighi di pubblicazione; si osserva che la sanzione accessoria viene fatta
coincidere con la violazione dell’obbligo da cui deriva la sanzione principale.
Si ricorda che, in base alla legge n. 689 del 1981, le sanzioni amministrative
accessorie non sono applicabili fino a che è pendente il giudizio di opposizione; - prevede che, qualora il trasgressore dell’obbligo di pubblicazione non proceda
alla pubblicazione stessa nonché – in seguito a modifica introdotta nel corso
dell’esame presso la Camera – al pagamento della sanzione amministrativa
pecuniaria entro novanta giorni «dalla contestazione», si applica la sanzione
della restituzione integrale delle somme. Rispetto alla normativa previgente, che
prevedeva la restituzione entro 3 mesi dalla scadenza dell’obbligo di
pubblicazione, il decreto-legge impone la restituzione entro 90 giorni dalla
contestazione dell’illecito amministrativo; - specifica che la sanzione amministrativa è irrogata dalle stesse pubbliche
amministrazioni eroganti il contributo oppure, se i contributi sono erogati da
enti privati (ex art. 2-bis del d.lgs. 33/2013), dalle amministrazioni vigilanti o
competenti per materia. La disposizione dunque demanda alle amministrazioni
eroganti l’onere di verificare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione,
verificando a seconda dei casi i siti internet e i documenti di bilancio. Per
l’accertamento, la contestazione e l’applicazione della sanzione amministrativa
si rinvia, in quanto compatibile, alla legge n. 689 del 1981.
Il nuovo comma 125-quater riproduce, con alcune modifiche di coordinamento
formale, quanto già previsto dal testo previgente dell’articolo 1, comma 125,
quinto e sesto periodo, della legge n. 214/2017.
Il comma dispone, segnatamente che, qualora i soggetti eroganti sovvenzioni, sussidi,
vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva
o risarcitoria di cui ai commi 125 e 125-bis siano amministrazioni centrali dello Stato ed
abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall’articolo 26 del d.lgs. n.
33/201346, le somme di cui al comma 125-ter sono versate ad apposito capitolo
dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli
stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia.
Nel caso in cui i soggetti eroganti di cui al primo periodo non abbiano adempiuto agli
obblighi di pubblicazione di cui dall’articolo 26 del d.lgs. n. 33/2013, le somme di cui al
comma 125-ter sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (di cui all'articolo 1, comma
386, della legge 8 dicembre 2015, n. 208).
Il nuovo comma 125-quinquies – che riproduce sostanzialmente il testo
dell’articolo 3-quater, comma 1 del D.L. n. 135/2018 - prevede che, per gli aiuti AIUTI DI STATO E AIUTI DE MINIMIS
di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di
Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la registrazione
degli aiuti nel predetto sistema, con conseguente pubblicazione nella sezione
trasparenza ivi prevista, operata dai soggetti che concedono o gestiscono gli aiuti
medesimi ai sensi della relativa disciplina, tiene luogo degli obblighi di
pubblicazione posti a carico dei soggetti di cui ai commi 125 e 125-bis, a
condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di
pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota
integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota
integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle
associazioni di categoria di appartenenza.L’articolo 3-quater, comma 1 del D.L. n. 135/2018 per coordinamento
formale, viene dunque abrogato dal comma 2 dell’articolo 35 in esame.Si ricorda che il Registro Nazionale degli aiuti di Stato24 è operativo - presso
la Direzione Generale per gli Incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo
Economico (DGIAI) - a partire dal 12 agosto 2017 a seguito della pubblicazione il
28 luglio 2017 del Regolamento n. 115 del 31 maggio 2017 e del Decreto del
Direttore generale per gli incentivi alle imprese, che ne disciplinano il
funzionamento. Con la realizzazione del Registro Nazionale degli Aiuti ha trovato
piena attuazione l’art. 52 della legge n. 234/2012, che ha istituito il Registro
presso la DGIAI del Ministero dello sviluppo economico. Il Registro consente alle
amministrazioni pubbliche titolari di misure di aiuto in favore delle imprese e ai
soggetti, anche di natura privata, incaricati della gestione di tali aiuti, di effettuare i controlli amministrativi nella fase di concessione attraverso il rilascio di
specifiche “visure” che recano l’elencazione dei benefici di cui il destinatario
dell’aiuto abbia già goduto negli ultimi esercizi in qualunque settore. Dall’entrata
in funzione del Registro ciascun provvedimento che dispone la concessione di
aiuti a favore di un’impresa, per avere efficacia, dovrà riportare codici
identificativi rilasciati dal Registro. Sostanzialmente, quindi, il registro nazionale
offre una visione completa dell’utilizzo delle risorse pubbliche per la concessione
di aiuti da parte di tutti i soggetti coinvolti.Il comma 125-sexies conferma quanto già contenuto nel previgente
articolo 1, comma 125, secondo periodo, della legge n. 214/2017
sottoponendo le cooperative sociali di cui al nuovo comma 125, lett. d),
all’obbligo di pubblicazione, con cadenza trimestrale, nei propri siti internet
o portali digitali, dell'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo
svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e
protezione sociale.I nuovi commi da 126 a 129 riproducono sostanzialmente il testo del
previgente articolo 1, commi da 126 a 129, della legge n. 214/2017, con
l’aggiunta di alcuni elementi di coordinamento formale.In particolare, il comma 126, dispone l’applicazione, a decorrere dal 1°
gennaio 2018, degli obblighi di pubblicazione di cui al citato articolo 26 del
D.Lgs. n. 33/2013, anche agli enti e alle società controllati di diritto o di fatto,
direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni dello Stato, mediante
pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del
bilancio. In caso di inosservanza di tale obbligo si applica una sanzione
amministrativa pari alle somme erogate.Il comma 127 dispone che, al fine di evitare la pubblicazione di informazioni
non rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125, 125-bis e 126 non si
applichi ove l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o
aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria
effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel
periodo considerato.Il comma 128, inserisce un periodo al citato articolo 26, comma 2, del D.Lgs.
n. 33/2013, il quale prevede la pubblicazione dei dati consolidati di gruppo, ove
i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o di fatto dalla stessa persona
fisica o giuridica ovvero dagli stessi gruppi di persone fisiche o giuridiche. La
disposizione è identica a quella contenuta nel testo del comma 128 vigente.Il comma 129 dispone che all'attuazione delle disposizioni previste dai commi
da 125 a 128 le amministrazioni, gli enti e le società di cui ai predetti commi
provvedano nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
Art.3, comma 6 bis del Decreto Legge n.73 del 21 Giugno 2022
Art. 3
Modifiche al calendario fiscale6-bis. Fermo restando il termine del 30 giugno di ogni anno, previsto ai fini dell'adempimento degli obblighi pubblicitari di cui all'articolo 1, commi 125 e 125-bis, della legge 4 agosto 2017, n. 124, per gli enti che provvedono nell'ambito della nota integrativa del bilancio d'esercizio o di quello consolidato, il termine entro il quale provvedere all'adempimento è quello previsto per l'approvazione del bilancio dell'anno successivo
Art.22-bis del decreto legge nr.198 del 29/12/2022 (Milleproroghe) - Per le infrazioni commesse nel 2023 le sanzioni sono prorogate all'1.1.2024
DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2022, n. 198
Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. (22G00212)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2022
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 (in G.U. 27/02/2023, n. 49) (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)Art. 22-bis
(( (Proroga del termine in materia di obblighi di trasparenza di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124). ))((1. Per l'anno 2023 il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2024.A partire dal 30/11/2023, per gli aiuti registrati nell'RSA, non c'è più l'obbligo della indicazione nel bilancio o nel sito.Il sole 24 Ore 22 gennaio 2024"Si ritiene già con riferimento alle erogazioni percepite nel 2023".Commercialista telematico 14/4/2024
"Con la soppressione, in vigore dal 30 novembre 2023 e, quindi, applicabile già con riferimento alla nota integrativa del bilancio dell'esercizio 2023, sarà sufficiente che la nota integrativa (o il sito internet) indichi esclusivamente gli aiuti non ancora riportati nel RNA"
Commercialista telematico 16/4/2024
Entro il prossimo 30 giugno 2024 le imprese e gli enti che hanno ricevuto nel 2023 aiuti pubblici, sia in denaro che in natura per importi superiori ai 10.000 euro complessivi, sono tenute ad assolvere specifici obblighi di pubblicazione.
L’obbligo interessa tutte le imprese che nel 2023 hanno percepito somme di importo pari o
superiore a 10.000 euro.
Rispetto al passato, è stato introdotto l’esonero dalla pubblicazione per gli aiuti di stato/de minimis già transitati nel Registro Nazionale degli Aiuti (RNA), ciò per effetto della modifica introdotta dalla Legge 160/2023 (in vigore dal 30 novembre 2023).
LEGGE 27 ottobre 2023, n. 160
Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonchè in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche. (23G00167)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/11/2023
Art. 8
Digitalizzazione, modernizzazione e semplificazione delle procedure di concessione degli incentivi2. Ai fini dell'immediata semplificazione della disciplina vigente, in conformità con le disposizioni recate dal presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui al comma 1 assolve, per gli aiuti individuali soggetti a registrazione da parte dell'amministrazione concedente in attuazione degli obblighi previsti dall'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dal regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, all'onere pubblicitario e di trasparenza a carico delle pubbliche amministrazioni previsto in relazione alla concessione e all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e all'attribuzione di vantaggi economici ad enti pubblici e privati, di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con particolare riferimento a quelli previsti dagli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi inclusi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e dell'acquacoltura, nel rispetto della speciale disciplina disposta per i predetti aiuti ai sensi dell'articolo 52, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
All'articolo 1, comma 125-quinquies, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «, a condizione che venga dichiarata l'esistenza di aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nell'ambito del Registro nazionale degli aiuti di Stato nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenute alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza» sono soppresse.
Nota congiunta del CNDEC e Assonime n.8 del 2019
Nota congiunta del CNDCEC e Assonime nr.8 del 2019
Commercialista telematico 11.4.2024
Nonostante l'attesa di un provvedimento di semplificazione, le imprese devono ancora segnalare nella nota integrativa del bilancio o online le agevolazioni ricevute nel 2023, ma recenti novità hanno parzialmente semplificato l'obbligo. Le società di capitali devono includere tali informazioni sia nei bilanci ordinari/abbreviati che nei consolidati, senza alternative tra i due. I soggetti non obbligati alla nota integrativa, come associazioni e ONLUS, devono pubblicare le agevolazioni online entro il 30 giugno successivo. Tuttavia, è introdotta un'alternativa per le società con bilancio abbreviato o microimprese: potranno optare per l'inclusione nella nota integrativa. Importanti novità legislative hanno inoltre specificato che solo le agevolazioni automatiche o semiautomatiche devono essere dichiarate, semplificando ulteriormente gli adempimenti.
Commercialista telematico 2.12.2021
Agevolazioni alle imprese: entro il 31 dicembre 2021 aggiornare il sito internet senza sanzioni
Vito Dulcamare, Giuseppe Dulcamare
Salvo proroghe dell’ultimo minuto, scade il prossimo 31 dicembre il termine per indicare le agevolazioni del 2020 sul sito internet da parte delle imprese che non sono obbligate alla redazione della nota integrativa. Ecco le istruzioni per gestire l'adempimento
Il Sole 24 Ore - 19.1.2022 - Aiuti Covid alle imprese, nessun obbligo di informativa per i finanziamenti con garanzia pubblica
Secondo il quotidiano le garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo centrale di garanzia per le PMI e da Sace sui finanziamenti bancari potrebbero essere considerati aiuti di carattere generale, quindi esclusi dall'informativa. Su questo punto non ci sono comunque certezze: "Non risultano tuttavia chiarimenti ufficiali in merito a conferma della posizione sopra chiarita".
SERVIZIO MESSO A DISPOSIZIONE DALL'ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTA ED OPEN DOT(Newsletter 19 - dic 2021)
Rendicontazione delle erogazioni pubbliche – 01/01/2022 inizio delle sanzioni
Entro il 31/12/2021 i soggetti che hanno percepito erogazioni pubbliche nel 2020 per un importo
complessivo superiore ai 10.000 devono pubblicare gli importi e le informazioni relative a sovvenzioni,
sussidi, vantaggi, contributi o aiuti ricevuti.
La proroga enunciata a giugno terminerà a fine anno e dal 01/01/2022 inizieranno i controlli e le sanzioni.
La sanzione in caso di inadempienza è pari all’1% della sovvenzione con un minimo di 2.000 euro; decorsi 90
giorni dalla contestazione da parte della Pubblica amministrazione/amministrazione vigilante o competente
per materia, se il soggetto interessato non provvede all’adempimento, allo stesso è richiesta l’integrale
restituzione del beneficio.
Imprenditori individuali, società non tenute alla redazione della Nota integrativa ed enti non commerciali
devono pubblicare i dati delle erogazioni ricevute sui propri siti Internet, oppure, in mancanza, sui portali
digitali delle associazioni di categoria.
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APPROFONDIMENTI - NORMATIVA GENERALE
Non vanno indicati i contributi di carattere generale
125. A partire dall'esercizio finanziario 2018, i soggetti di cui al secondo periodo sono tenuti a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria,
Eutekne 23.3.2022
Non dovrebbero essere compresi:
- i contributi collegati all'emergenza Covid;
- il 5 per mille
Il limite del € 10.000,00 si riferisce al totale dei vantaggi ricevuti e non alla singola erogazione
Circolare Ministero Lavoro e Politiche sociali n.2/2019
Nota integrativa redatta in via facoltativa
Eutekne 23.3.2022
Non è chiaro se c'è ugualmente l'obbligo di indicare ugualmente i contributi sul web